g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - 17 dicembre 2020 [9516719]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

VEDI COMUNICATO STAMPA DEL 12 GENNAIO 2021

 

[doc. web n. 9516719]

Parere sullo schema di ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 - 17 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 273 del 17 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito “Codice”);

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri e, in particolare, da ultimo quella del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021;

VISTO l’art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia nominato un “Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti”;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

VISTO l’articolo 20 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente “Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria”;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 20 prevede che “Il Ministro per la salute può delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio di cui al comma 1 al commissario straordinario per l'emergenza di cui all'art. 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 oppure provvedervi con proprio decreto”;

VISTO il decreto in data 30 ottobre 2020 con cui il Ministro della Salute ha delegato, ai sensi delle richiamate disposizioni, al predetto Commissario straordinario la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del suddetto servizio e ha previsto il trasferimento alla contabilità speciale dello stesso Commissario le relative risorse;

VISTO l’art. 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, che ha disciplinato il “Sistema di allerta Covid-19”;

CONSIDERATO quanto autorizzato dall’Autorità nel provvedimento relativo al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Sistema di allerta Covid-19 (App Immuni) del 1° giugno 2020 (doc. web n. 9356568);

VISTO il parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze relativo ai trattamenti di dati personali effettuati tramite il Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) nell’ambito del Sistema di allerta Covid-19 del 1° giugno 2020 (doc. web n. 9357932);

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 giugno 2020, recante “Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2020;

VISTO l’articolo l’art. 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”;

VISTA la richiesta di parere del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19;

CONSIDERATI i termini per il rilascio dei pareri di cui all’art. 36, par. 4, del Regolamento (art. 156, comma 5, del Codice e Regolamento del Garante n. 2/2019);

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con riferimento alla quale è stato elaborato lo schema di ordinanza sottoposto al parere dell’Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

L’art. 20 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. d.l. Ristori) ha previsto che il Ministero della salute attivi un “Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l’applicazione “Immuni””.

A tal fine, i “dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità” (comma 1).

Con decreto del 30 ottobre u.s. il Ministero della salute ha delegato al Commissario straordinario la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del suddetto Servizio, ai sensi del predetto art. 20, comma 3, del d.l. n. 137 del 2020.

Con nota del 4 dicembre 2020 (prot. n. 1979), il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha trasmesso, ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di ordinanza concernente le modalità di funzionamento del “Servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2”.

RILEVATO

Lo schema di ordinanza inviato al Garante disciplina l’organizzazione e il funzionamento del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria istituito dall’art. 20 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di seguito “Servizio”).

In particolare, lo schema di ordinanza individua:

il quadro definitorio, specificando che per “test” si intende il test molecolare per l’accertamento della positività al virus SARS-Cov-2, ovvero le altre tipologie di test che verranno successivamente riconosciute dal Ministero della salute per l’accertamento della positività al virus SARS-Cov-2;

le funzioni svolte dal call center del Ministero della salute (1500) e da quello di Immuni (800 912491) con specifico riferimento alla possibilità di effettuare lo “sblocco del codice OTP di Immuni” (art. 2 dello schema di ordinanza);

il ruolo del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, quale responsabile del trattamento (art. 2, comma 3 dello schema di ordinanza);

le modalità di funzionamento del “servizio di supporto per l’assistito”, specificando le informazioni e le procedure adottate dalle regioni e province autonome, o dalle strutture sanitarie, per comunicare al Sistema TS l’esito (positivo o negativo) relativo alla somministrazione del tampone, annullare la comunicazione dell’esito relativo alla somministrazione di un tampone inviato precedentemente, nonché accedere all’elenco degli esiti comunicati correttamente al Sistema TS (art. 3 dello schema di ordinanza);

il tempo di conservazione dei dati raccolti sul Sistema TS, fissato in 14 giorni (art. 3, comma 2, dello schema di ordinanza);

le regole di generazione del “CUN”, ossia del Codice Univoco Nazionale, rilasciato dal Sistema TS, che identifica univocamente, a livello nazionale, tutti gli esiti (positivi e negativi) dei test per Covid-19 (art. 4 dello schema di ordinanza);

le modalità di trasmissione degli esiti dei test per Covid-19 da parte delle regioni e province autonome, o delle strutture sanitarie, al Sistema TS (art. 5 dello schema di ordinanza);

le modalità di trasmissione del CUN agli assistiti, attraverso un SMS o una e-mail utilizzando i dati di contatto forniti dall’assistito (art. 6 dello schema di ordinanza);

le modalità con cui l’assistito può procedere allo “sblocco di Immuni”, attraverso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL) e il predetto call center Immuni (artt. 7 e 8 dello schema di ordinanza);

il ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel fornire indicazioni ai soggetti risultati positivi al test per Covid-19 sui comportamenti da adottare e sull’attività del predetto call center Immuni (art. 10 dello schema di ordinanza).

Allo schema di ordinanza è allegato un disciplinare tecnico, che ne costituisce parte integrante, relativo alle modalità tecniche di trasmissione al Sistema TS, da parte delle strutture sanitarie, dei dati relativi all’esecuzione dei tamponi, quelle di verifica, da parte degli operatori del call center Immuni, dello stato di positività di un assistito e di autorizzazione al caricamento delle chiavi (TEK) del suo dispositivo -su cui è installata l’app Immuni-, nonché le modalità di autenticazione e di autorizzazione degli operatori del call center Immuni.

Lo schema di ordinanza trasmesso all’Autorità è stato formulato anche sulla base dei rilievi e delle indicazioni fornite dall’Ufficio nel corso di numerose riunioni e interlocuzioni, aventi anche carattere d’urgenza, con il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la struttura commissariale e il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

Lo schema di ordinanza trasmesso si compone di 13 articoli, relativi al quadro definitorio (art. 1), all’istituzione del servizio di risposta telefonica (art. 2), alle modalità di funzionamento del servizio di supporto per l’assistito (art. 3), alle regole di generazione del CUN (art. 4), alle modalità di trasmissione degli esiti dei test da parte delle regioni e province autonome al Sistema TS (art. 5), alla trasmissione del CUN agli assistiti (art. 6), alle “modalità di sblocco di Immuni” (art. 7), alle “modalità di sblocco di Immuni” tramite call center (art. 8), alle modalità di attivazione del Servizio (art. 9), al ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 10), alle specifiche tecniche (art. 11), all’attività di comunicazione sul Servizio (art. 12), nonché alla copertura finanziaria (art. 13).

OSSERVA

Lo schema di ordinanza in esame definisce le modalità attuative del Servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria.

Al riguardo, l’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni con il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, la struttura commissariale e il Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del consiglio dei ministri, ha fornito il proprio contributo affinché, seppur con l’urgenza connessa al contesto emergenziale, le soluzioni individuate fossero rispettose della disciplina in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

In primo luogo, le osservazioni formulate dall’Ufficio hanno riguardato l’individuazione di una procedura per autorizzare il caricamento delle chiavi (TEK) del dispositivo mobile del soggetto risultato positivo -su cui è installata l’app Immuni- conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni relative al sistema di allerta Covid-19, al relativo provvedimento di autorizzazione dell’Autorità del 1° giugno 2020, nonché all’art. 20 del d.l. Ristori, a cui lo schema di ordinanza dà attuazione.

Con specifico riferimento alla predetta procedura di autorizzazione, sono state formulate osservazioni con riguardo alle modalità attraverso le quali gli operatori del predetto Servizio possono:

accertare l’identità del chiamante e verificare che lo stesso sia un caso accertato positivo Covid-19, senza la necessità che venga creata una banca dati dei referti liberamente consultabile dagli operatori del call center Immuni;

all’esito delle predette attività, autorizzare il caricamento delle chiavi (TEK) del dispositivo mobile del soggetto risultato positivo su cui è installata l’app Immuni, attraverso l’inserimento sul Sistema TS del codice OTP generato dall’app Immuni del chiamante e da questi comunicato all’operatore del call center.

In particolare, l’Ufficio, nell’ambito delle predette interlocuzioni, ha ritenuto che l’identificazione del chiamante e del suo stato di positività al Covid-19, attraverso il predetto CUN associato al codice fiscale dello stesso, fosse preferibile rispetto alle altre possibili modalità operative del predetto Servizio con specifico riferimento al rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati personali e alla disciplina di settore sopra richiamata relativa al sistema di allerta Covid-19.

Sono state inoltre formulate osservazioni anche con riferimento al ruolo dei call center e del Commissario straordinario relativamente al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del suddetto Servizio; con specifico riguardo a tali trattamenti, è stata inoltre evidenziata la necessità che il Ministero della salute integri la designazione a responsabile del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al citato decreto del 3 giugno 2020.

Al riguardo, nello schema di ordinanza in esame è stato previsto che il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nomini il Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica quale responsabile del trattamento dei dati effettuato nell’ambito del Servizio reso dal call center di Immuni (art. 2, comma 3, dello schema di ordinanza).

Con specifico riferimento al soggetto a cui è affidata la gestione del call center Immuni, l’Ufficio ha rappresentato la necessità che il titolare del trattamento verifichi che lo stesso soddisfi i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento e che la relativa designazione sia disciplinata all’interno di un contratto, o altro atto giuridico, che vincoli tale soggetto -in qualità di responsabile o sub-responsabile- al rispetto di precise indicazioni, anche relativamente ai tempi di conservazione dei dati, alla natura e alle finalità del trattamento, nonché all’obbligo di istruire adeguatamente gli operatori del call center in merito ai presupposti di liceità del trattamento, alle modalità e alle operazioni di trattamento agli stessi consentite (artt. 28 e 29 del Regolamento).

Al riguardo, tuttavia, nel testo dello schema di ordinanza trasmesso non risulta essere stato definito il ruolo del call center Immuni in merito agli aspetti relativi al trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito del predetto Servizio.

In occasione delle richiamate interlocuzioni è stata inoltre evidenziata la necessità che la piattaforma CRM, utilizzata dagli operatori del call center Immuni per accedere al Sistema TS, sia progettata e realizzata adottando misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate al rischio presentato dal trattamento, con particolare riferimento alle modalità di autenticazione informatica, ai profili di autorizzazione, e al tracciamento delle operazioni compiute dagli operatori (artt. 25 e 32 del Regolamento).

Si rileva tuttavia che, nel testo del disciplinare tecnico allegato allo schema di ordinanza, le misure di sicurezza applicate alla piattaforma utilizzata dagli operatori del call center sono descritte solo genericamente e limitatamente alle modalità di autenticazione informatica (a due fattori) (cfr., in particolare, par. 4 del disciplinare tecnico).

Occorre poi prevedere che il Ministero della salute assicuri una costante vigilanza nei confronti dei responsabili del trattamento, anche attraverso apposite attività di audit, circa il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento effettuate dal predetto Servizio.

Le osservazioni dell’Ufficio hanno riguardato anche la necessità che, al fine di assicurare l’effettività delle tutele individuate nella disciplina relativa al sistema di allerta Covid-19, con riguardo alla protezione dei dati personali dell’interessato risultato positivo che intende sbloccare l’app Immuni, siano adottate cautele adeguate per scongiurare il rischio che l’efficacia della pseudonimizzazione -principale misura di garanzia adottata nell’ambito del sistema di allerta Covid-19- venga indebolita. Ciò con particolare riguardo alle attività effettuate dal call center Immuni e dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, che provvedono alla raccolta e al successivo trattamento del CUN e/o del codice fiscale dell’interessato (artt. 7 e 8 dello schema di ordinanza).

L’Ufficio ha, inoltre, prestato attenzione in ordine al rispetto delle cautele individuate nel richiamato decreto del 3 giugno 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze, relative alle modalità tecniche del funzionamento del Sistema TS nell’ambito dell’emergenza Covid-19, con specifico riferimento al ruolo e ai compiti affidati all’operatore sanitario dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. Al riguardo, anche alla luce di quanto disposto dall’art. 9, par. 3, del Regolamento, è stata condivisa la necessità che il trattamento dei dati svolto dagli operatori del call center -avente ad oggetto aspetti puramente sanitari (es. raccolta dell’informazione sull’insorgenza dei sintomi) - sia effettuato a seguito di una specifica attività di formazione e comunque sotto la responsabilità di un professionista sanitario (cfr. art. 8, comma 6, dello schema di ordinanza).

Specifica attenzione è stata poi rivolta dall’Ufficio alla necessità che la comunicazione del CUN all’assistito sia effettuata esclusivamente al numero di telefonia mobile o all’indirizzo e-mail fornito dallo stesso all’atto dell’esecuzione del test.

Con riferimento ai trattamenti effettuati attraverso il predetto Servizio, l’Ufficio ha inoltre ribadito la necessità che siano rese all’interessato le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento e che sia aggiornata la valutazione di impatto sulla protezione dei dati eseguita dal Ministero della salute in relazione ai trattamenti effettuati nell’ambito del sistema di allerta Covid-19 (cfr., in particolare, l’art. 35, par. 11, del Regolamento e l’art. 6, comma 2, d.l. n. 28 del 2020).

Ciò premesso, rilevato che lo schema di ordinanza in esame tiene conto solo di alcune delle indicazioni fornite dall’Ufficio, si ritiene necessario che lo stesso sia integrato definendo i seguenti elementi:

designazione a responsabile del trattamento del soggetto a cui è affidata la gestione del call center Immuni, in relazione al trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito del Servizio nazionale di supporto telefonico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, vincolando lo stesso al rispetto di precise indicazioni relative anche ai tempi di conservazione dei dati, alla natura e alle finalità del trattamento, nonché all’obbligo di istruire adeguatamente gli operatori del call center in merito ai presupposti di liceità del trattamento, alle modalità e alle operazioni di trattamento agli stessi consentite (artt. 28 e 29 del Regolamento);

aggiornamento della designazione a responsabile del trattamento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al citato decreto del 3 giugno 2020 indicato nelle premesse dello schema di ordinanza;

modalità attraverso le quali sono rese le informazioni agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

integrazione del disciplinare tecnico con la descrizione dei profili di autorizzazione previsti per gli operatori delle regioni e province autonome, o delle strutture sanitarie, prevedendo che la funzionalità mediante la quale le stesse possono accedere all’elenco degli esiti comunicati al Sistema TS sia resa disponibile a un numero limitato di soggetti autorizzati;

integrazione del disciplinare tecnico con la descrizione delle misure di sicurezza della predetta piattaforma CRM, utilizzata dagli operatori del call center Immuni per accedere al Sistema TS, con particolare riferimento a quelle relative ai profili di autorizzazione previsti e al tracciamento delle operazioni compiute dagli operatori, evitando che sulla citata piattaforma siano conservati dati personali dei soggetti chiamanti.

Si ritiene inoltre necessario che il Ministero della salute:

aggiorni, ai sensi dell’art. 35, par. 11, del Regolamento e dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 28 del 2020, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito del sistema di allerta Covid-19 con riferimento alla quale l’Autorità ha adottato il citato provvedimento di autorizzazione del 1° giugno 2020;

assicuri una costante vigilanza nei confronti dei responsabili del trattamento, anche attraverso apposite attività di audit, circa il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento effettuate dal predetto Servizio.

Resta ferma la disponibilità dell’Ufficio a proseguire le predette interlocuzioni in ordine ai profili di protezione dei dati personali connessi all’individuazione di ulteriori procedure, alternative a quelle disciplinate nello schema di ordinanza in esame, per autorizzare il caricamento delle chiavi (TEK) direttamente dal dispositivo mobile del soggetto risultato positivo su cui è installata l’app Immuni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di ordinanza del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, a condizione che:

1) il Ministero della salute aggiorni, ai sensi dell’art. 35, par. 11, del Regolamento e dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 28 del 2020, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati relativa ai trattamenti effettuati nell’ambito del sistema di allerta Covid-19 con riferimento alla quale l’Autorità ha adottato il citato provvedimento di autorizzazione del 1° giugno 2020;

2) il soggetto a cui è affidato il ruolo del call center Immuni sia designato responsabile del trattamento in relazione al trattamento dei dati personali effettuati nell’ambito del Servizio nazionale di supporto telefonico alle persone risultate positive al virus SARS Cov-2, vincolando lo stesso al rispetto di precise indicazioni relative anche ai tempi di conservazione dei dati, alla natura e alle finalità del trattamento, nonché all’obbligo di istruire adeguatamente gli operatori del call center in merito ai presupposti di liceità del trattamento, alle modalità e alle operazioni di trattamento agli stessi consentite (artt. 28 e 29 del Regolamento);

3) sia aggiornata la designazione a responsabile del trattamento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al citato decreto del 3 giugno 2020 indicato nelle premesse dello schema di ordinanza;

4) il Ministero della salute assicuri una costante vigilanza nei confronti dei responsabili del trattamento, anche attraverso apposite attività di audit, circa il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali nell’ambito delle attività di trattamento effettuate dal predetto Servizio;

5) siano disciplinate le modalità attraverso le quali sono rese le informazioni agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

6) nel disciplinare tecnico, siano descritti i profili di autorizzazione previsti per gli operatori delle regioni e province autonome, o delle strutture sanitarie, prevedendo che la funzionalità mediante la quale le stesse possono accedere all’elenco degli esiti comunicati al Sistema TS sia resa disponibile a un numero limitato di soggetti autorizzati;

7) nel disciplinare tecnico, siano descritte le misure di sicurezza della predetta piattaforma CRM, utilizzata dagli operatori del call center Immuni per accedere al Sistema TS, con particolare riferimento a quelle relative ai profili di autorizzazione previsti e al tracciamento delle operazioni compiute dagli operatori, evitando che sulla citata piattaforma siano conservati dati personali dei soggetti chiamanti.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 del Codice, chiede al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 di fornire un adeguato e documentato riscontro circa l’adempimento delle condizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei