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Provvedimento del 29 ottobre 2020 [9518831]

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[doc. web n. 9518831]

Provvedimento del 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 29 ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 16 ottobre 2019 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati a contenuti riguardanti notizie di gossip con riferimento alla propria vita personale, nonché la sua partecipazione ad un concorso di bellezza di rilievo nazionale risalente a più di dieci anni prima;

CONSIDERATO che l'interessata ha, in particolare, rivendicato il suo diritto ad escludere la reperibilità in rete in associazione al proprio nominativo di informazioni ormai risalenti nel tempo e rispetto alle quali non reputa sussistente alcun interesse pubblico attuale ad averne conoscenza;

VISTA la nota del 31 ottobre 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 12 dicembre 2019 con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 19 nella prima pagina della propria memoria dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del[la] reclamante”;

con riferimento agli URL indicati con i nn da 1 a 6 nella seconda pagina della predetta memoria, di aver già dato seguito alle richieste dell’interessata anteriormente alla presentazione del reclamo;

di non aver individuato il nome della reclamante nei contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 73 nelle pagine da 3 a 9 della memoria depositata e di aver pertanto adottato “misure manuali per impedire il posizionamento” delle relative pagine tra i risultati associati al nome della medesima nelle versioni europee del motore di ricerca, segnalando altresì che uno degli URL riportati, e riferiti ad un video diffuso su youtube, non risulta correttamente riportato non consentendo, con riguardo ad esso, di effettuare alcuna valutazione;

infine, con riguardo agli ulteriori URL, di non poter accogliere la richiesta di rimozione non reputando sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di articoli e video afferenti la partecipazione dell’interessata ad un concorso di bellezza di rilievo nazionale, informazioni queste ultime che sarebbero collegate all’attuale ruolo ricoperto dall’interessata in qualità di modella professionista;

VISTA la nota del 20 dicembre 2019 con la quale la reclamante ha contestato il diniego opposto da Google, eccependo di non ricoprire alcun ruolo pubblico, né di svolgere l’attività di modella professionista e rilevando altresì che tali informazioni, risalenti ad oltre dieci anni prima, non potrebbero ritenersi di interesse pubblico attuale anche nell’ipotesi in cui tale professione fosse tuttora svolta;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che:

con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 19 nella prima pagina della memoria di Google ed a quelli indicati con i nn. da 1 a 6 nella seconda pagina della predetta memoria, il titolare del trattamento ha comunicato di aver provveduto a disporne il blocco dalle versioni europee dei risultati di ricerca per “le query correlate al nome del[la] reclamante”;

la società ha poi dichiarato di non aver individuato il nome di quest’ultima nei contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 73 nelle pagine da 3 a 9 della memoria depositata e di aver pertanto adottato “misure manuali per impedire il posizionamento” delle relative pagine tra i risultati associati al suo nome, segnalando altresì che uno degli URL riportati, e riferiti ad un video diffuso su youtube, non risulta correttamente riportato non consentendo, con riguardo ad esso, di effettuare alcuna valutazione;

RITENUTO pertanto, con riguardo alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL, che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite detti URL riguardano la partecipazione dell’interessata ad un concorso di bellezza di rilievo nazionale avvenuta nel 2008, ovvero circa dodici anni fa;

la reclamante ha dichiarato nel corso del procedimento di non rivestire alcun ruolo pubblico, ivi inclusa la professione di modella, e di svolgere invece l’attività di consulente;

alla luce del tempo decorso dai fatti appare legittima l’opposizione al trattamento di tali informazioni in associazione a ricerche condotte tramite il nome dell’interessata, tenuto conto del fatto che, trattandosi di un evento ormai lontano, non appare più rappresentativo dell’attuale dimensione della medesima;

detta opposizione, peraltro, non risulta essere stata bilanciata, nel corso del procedimento, da motivi legittimi e cogenti, prevalenti sui diritti della reclamante e tali da giustificare una prosecuzione del trattamento come richiesto dall’art. 21, par. 1, del Regolamento;

occorre tenere comunque conto del fatto che le informazioni riguardanti la manifestazione, in quanto evento rientrante nella tradizione nazionale, risultano tuttora rinvenibili in rete anche attraverso la presenza di un apposito sito web dedicato ad essa ed all’interno del quale, unitamente alle notizie attuali, sono resi disponibili anche i dati riferiti alle edizioni passate, ivi inclusi i nominativi delle partecipanti, garantendo in tal modo la soddisfazione di un più generale diritto di ricerca degli utenti della rete, nonché dell’interesse di tipo storico-documentaristico ad esso collegato; 

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli sopra indicati URL – contraddistinti con i nn. da 1 a 18 nelle pagine 10 e 11 della memoria del titolare del trattamento – e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google LLC in ordine all’adozione delle misure adottate per disporre il blocco, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, degli URL indicati con i nn. da 1 a 19 nella prima pagina della memoria depositata nel corso del procedimento, nonché di quelli indicati con i nn da 1 a 6 nella seconda pagina della predetta memoria e ritiene pertanto, rispetto ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

prende atto che, con riguardo ad uno degli URL indicati dall’interessata – precisamente quello indicato come https://... indicato a pag. 9 della memoria – l’erronea indicazione di esso nell’atto di reclamo e l’assenza di successiva integrazione nel corso del procedimento non ha consentito di effettuare le richieste valutazioni;

dichiara il reclamo fondato con riferimento ai restanti URL e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi