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Provvedimento del 12 novembre 2020 [9521886]

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[doc. web n. 9521886]

Provvedimento del 12 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 12 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 11 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale la signora XX, rappresentata e difesa dall’avv. Giampiero Galvagno, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in danno del proprio figlio XX, avente allora 9 anni, per via della diffusione nel sito web dell’agenzia di stampa Adnkronos Spa, in data XX, dell’articolo “XX”, articolo poi ripreso dalla maggior parte delle testate giornalistiche italiane, cartacee e on-line;

CONSIDERATO che l’interessata, in particolare. ha:

─ segnalato l’avvenuta pubblicazione, nell’articolo sopra citato, di informazioni concernenti il minore, ritenute palesemente eccedenti la notizia relativa all’iscrizione ad una scuola internazionale del figlio di un personaggio pubblico quale l’allora XX, XX, coniuge della reclamante; in particolare, di dettagli, quali la difficoltà di comprensione della lingua italiana (derivanti dalla provenienza dal XX), la frequenza di lezioni di italiano per un certo numero di ore e, alla luce delle suddette difficoltà, la scelta di non far svolgere al bambino il test in italiano, peraltro non obbligatorio;

─ sostenuto che il trattamento posto in essere avrebbe determinato una violazione delle disposizioni  vigenti che riconoscono la prevalenza del diritto alla riservatezza del minore rispetto al diritto di critica e di cronaca e prescrivono al giornalista di attenersi all’essenzialità dell’informazione nel trattare fatti di interesse pubblico, anche quando relativi a personaggi di rilievo pubblico (art. 137, comma 3 del Codice; art. 7 delle “Regole deontologiche”; art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre 89 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n.176);

─ rappresentato di aver previamente esercitato il diritto di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento nei confronti dell’agenzia di stampa, senza aver ottenuto riscontro;

─  chiesto a al Garante di adottare avvertimenti e/o ammonimenti nei confronti del titolare del trattamento, riconoscendo che detti trattamenti violano le disposizioni vigenti in materia e di ordinare allo stesso la cancellazione dei dati personali del minore ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, ovvero una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento ai sensi del successivo art. 18;

VISTA la richiesta di informazioni del 22 ottobre 2019 con la quale questa Autorità, valutata l’urgenza, ha ritenuto di intervenire presso il titolare del trattamento prima della scadenza dei trenta giorni previsti dalla normativa, chiedendo a GMC S.a.p.a. (di seguito “GMC”) quale editore di Adnkronos Spa, di fornire riscontro alle richieste della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 12 novembre 2019, con la quale il titolare ha dichiarato di aver provveduto alla cancellazione della notizia in esame “senza che ciò comporti alcun riconoscimento o assunzione di responsabilità”;

VISTA la nota del 17 gennaio 2020 con la quale la reclamante ha ribadito la propria posizione, evidenziando l’eccedenza delle notizie relative al figlio minore, eccedenza non contestabile sulla base dell’assunto della non diffusione del nominativo del medesimo, risultando il minore del tutto identificabile in forza delle altre notizie divulgate relativamente alla paternità dello stesso;

VISTA la nota di questa Autorità del 3 agosto 2020 (prot. n. 29483/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 7 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota dell’8 settembre 2020 con cui il titolare del trattamento ha dichiarato:

─ di aver provveduto immediatamente alle richieste di cancellazione contenute nella lettera dell’11 ottobre 2019;

─ che la permanenza per qualche giorno della notizia su Google e altri motori di ricerca (seppure solo in copia cache) deve addebitarsi non a GMC, che ha di default informato Google della cancellazione attraverso apposito “metatag”, bensì al mancato aggiornamento delle pagine dei suddetti motori di ricerca;

─ che la ripresa dell’articolo da parte di altre testate giornalistiche è avvenuta, nel caso di specie, sulla base di libere ed autonome scelte di queste ultime, non potendo, specie in assenza di richieste di rettifica, incidere su di esse;

─ che, anteriormente alla pubblicazione della notizia, XX era stato informato del contenuto dell’articolo e contattato per un commento, senza aver mai dato riscontro;

─ che la notizia in questione è stata riportata nel rispetto dei principi di veridicità, continenza e attualità, nel rispetto del diritto di cronaca e volta ad evidenziare una scelta del XX – suscettibile di interpretazione e giudizio critico, dato il ruolo rivestito dallo stesso – consistente nell’aver iscritto il proprio figlio presso una scuola dove la lingua italiana potesse non essere in alcune fasi oggetto di studio nonché di esame;

─ che in ogni caso nell’articolo non sono stati mai menzionati né il nome del minore, né quello della scuola, né il comune di riferimento;

─ che, solo a seguito delle polemiche politiche suscitate dalla notizia, XX ha reso una dichiarazione, con un post su Facebook, in cui ha evidenziato che il figlio “XX”.

VISTO il verbale dell’audizione tenutasi preso l’Autorità in data 23 ottobre 2020, nel corso della quale i rappresentanti di GMC hanno sostanzialmente ribadito e precisato quanto riportato nella nota dell’8 settembre 2020; 

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- l’articolo oggetto di contestazione deve essere ricondotto ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”, al cui rispetto il giornalista è tenuto, in particolare quando tratta informazioni concernenti i minori di età;

- l’art. 7 delle citate Regole deontologiche prescrive, peraltro, espressamente al giornalista di garantire l’anonimato dei minori interessati da fatti di cronaca, sancendo che il diritto del minore deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;

- inoltre, come indicato nella Carta di Treviso, richiamata dal citato articolo 7, tali garanzie devono essere salvaguardate a prescindere dalla notorietà e rilevanza pubblica del genitore e anche dall’eventualità che sia lo stesso a rivelare informazioni relative ai figli (cfr. anche, ex pluribus, provv. Garante 21 aprile 2016, doc. web n. 5029484, provv. Garante 18 ottobre 2012, n. 293 doc. web n. 2109781 e provv. 23 novembre 2005 doc. web n. 1200112 che ha trovato conferma in Cass. I sez. civ 6 dicembre 2013, n. 27381);

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

RILEVATO che, l’articolo in questione risulta in contrasto con tali previsioni in quanto:

- sono stati pubblicati dati eccedenti nei seguenti passaggi: “XX”; “XX”, che hanno esposto il minore all’attenzione del pubblico, per di più in un contesto che, alla luce del contenuto dell’articolo, assumeva di fondo un connotato negativo per lo stesso;

- l’articolo, pur non precisandone il nome, conteneva dati idonei ad identificare direttamente il minore esponendo la sua vicenda all’attenzione del pubblico e originando così presumibili effetti negativi anche in seno alla comunità scolastica di riferimento;

RILEVATA pertanto l’illiceità dell’articolo oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 7 delle Regole deontologiche − e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

PRESO atto della rimozione dell’articolo da parte di GMC s.a.p.a. e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti prescrittivi in merito a detto specifico trattamento da parte dell'Autorità;

RITENUTO comunque, ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento e, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento di dover ammonire GMC s.a.p.a. al rispetto delle disposizioni sopra citate e, in particolare, a quelle che prevedono un regime di particolare tutela nei confronti dei minori:

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, conseguentemente,

a) prende atto di quanto comunicato da GMC s.a.p.a. in ordine all’avvenuta rimozione dell’articolo oggetto di reclamo e pertanto ritiene che non vi siano i presupposti per l'adozione di specifici provvedimenti prescrittivi in merito a detto trattamento da parte dell'Autorità;

b) ammonisce GMC s.a.p.a. in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dell’esercizio della professione giornalistica e, in particolare, di quelle che prevedono un regime di particolare tutela nei confronti dei minori.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei