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Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi cashless - 27 gennaio 2021[9544524]

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[doc. web n. 9544524]

Parere sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, di attuazione della c.d. lotteria dei corrispettivi cashless - 27 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 33 del 27 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice”);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss. mm., la quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2021, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione” (art. 1, comma 540) e che “con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria” (art. 1, comma 544);

VISTO che la predetta legge prevede altresì che “al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 542);

VISTO il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 concernente disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, su cui il Garante ha espresso parere favorevole, con il provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019 (doc. web n. 9175238);

VISTO il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 1432217 del 20 dicembre 2019, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, e successive modificazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri” e dal relativo documento di “Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole con il provvedimento n. 221 del 18 dicembre 2019 (doc. web n. 9217337);

VISTA la determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con la quale – riservando a una successiva determinazione l’attuazione dei previsti premi speciali per i pagamenti elettronici e quelli per gli esercenti – sono state definite le modalità di attuazione della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo aver acquisito il parere favorevole del Garante che, con il provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020 (doc. web n. 9282901), ha autorizzato il trattamento dei dati ivi disciplinato;

VISTO il provvedimento del Garante n. 172 del 1° ottobre 2020 (doc. web n. 9466165), con il quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, volto a modificare la predetta determinazione del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, con l’istituzione di premi speciali per i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico e per gli esercenti;

VISTO l’art. 1, commi 1095 e 1096, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale sono state apportate modificazioni, rispettivamente, all’art. 1, commi 540, 541 e 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevedendo la possibilità di partecipazione alla lotteria dei corrispettivi con acquisti effettuati esclusivamente attraverso strumenti di pagamento elettronici;

VISTO l’art. 3, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, con il quale è stato disposto che il provvedimento di cui all’art. 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è adottato entro e non oltre il 1° febbraio 2021 prevedendo, altresì, le disposizioni necessarie all’avvio della lotteria dei corrispettivi;

VISTE le note dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate del 18, del 22 e del 25 gennaio 2021, con cui, in considerazione delle menzionate novità legislative, è stato sottoposto al Garante, unitamente alle valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati predisposte dalle predette Agenzia per i trattamenti di competenza, lo schema finale del provvedimento di modifica della precedente determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, sostituendo l’atto sul quale l’Autorità si è espressa con il predetto provvedimento n. 172 del 1° ottobre 2020;

RILEVATO che lo schema in esame, e le relative valutazioni di impatto, tengono conto delle indicazioni fornite nelle interlocuzioni intercorse con i rappresentati delle Agenzie al fine di assicurare la conformità al Regolamento del trattamento, con particolare riferimento alle misure individuate per assicurare che vengano raccolti e trattati esclusivamente i dati relativi ai corrispettivi per i quali è prevista la partecipazione alla lotteria, cancellando tempestivamente i dati non necessari (spec. pagamenti in contanti) eventualmente trasmessi dagli esercenti;

RILEVATO, in particolare che, nella versione dello schema in esame, sono state introdotte disposizioni volte ad assicurare che, nelle more dell’implementazione di soluzioni tecnologiche che consentano di non acquisire le informazioni non utili ai fini delle estrazioni (pagamenti in contanti o per importi inferiori a un euro), “i dati non utili ai fini delle estrazioni sono cancellati dal Sistema Lotteria al più tardi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione” (art. 4, comma 3), esponendo all’esercente, nel portale “Fatture e corrispettivi”, i soli corrispettivi utili alla partecipazione alla lotteria (art. 5, comma 8) e che, nel frattempo, come rappresentato nella predetta nota del 22 gennaio 2021, il partner tecnologico Sogei S.p.A. “è già al lavoro per individuare possibili soluzioni tecnologiche che richiedono, tuttavia, importanti modifiche delle specifiche tecniche di trasmissione dei dati dei corrispettivi tramite i Registratori Telematici al fine di escludere “a monte” la trasmissione dei dati, da parte degli esercenti, dei corrispettivi non validi ai fini della partecipazione alle estrazioni”;

RITENUTO che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema in esame non vi siano rilievi da formulare, anche alla luce del quadro di garanzie complessivamente individuato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate nell’ambito dei trattamenti di dati personali da effettuarsi ai fini della lotteria dei corrispettivi, già esaminato dall’Autorità nei citati provvedimenti n. 197 del 31 ottobre 2019, n. 221 del 18 dicembre 2019, n. 30 del 13 febbraio 2020 e n. 172 del 1° ottobre 2020;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 36, § 4, e 57, § 1, lett. c), esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento interdirettoriale di modifica della determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020, n. 80217/RU, disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai sensi degli artt. 36, § 5, e 58, § 3, lett. c), del Regolamento, e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’Agenzia delle entrate a effettuare il trattamento previsto dallo schema in esame.

Roma, il 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Sranzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei