g-docweb-display Portlet

revenge porn 1

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

 

NORMATIVA

 

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali"

(Come modificato dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali)

Art. 144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facolta' di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante puo' essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o la tutela.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilita' degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.

5. Il Garante, con proprio provvedimento, puo' disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli interessati di cui al medesimo comma.

6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.

7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilita' d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita.

------

REGOLAMENTO DEL GARANTE 1/2019

Art. 33-bis – Revenge porn

1. Le segnalazioni di cui all’art. 144-bis del Codice, corredate delle registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, a sostegno delle stesse, sono presentate al Garante esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, pubblicato nell’apposita sezione del sito web istituzionale. Il modello è approvato con determinazione del Segretario generale.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente, verificata la compatibilità della richiesta alla previsione di cui all’art. 144-bis del Codice, entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, salva l’esigenza di acquisire un’integrazione delle informazioni fornite dal segnalante ai fini della predetta verifica, predispone il provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Il provvedimento è adottato in via d’urgenza dal dirigente della medesima unità organizzativa e sottoposto a ratifica nella prima adunanza utile del Garante. In caso di mancata ratifica, il provvedimento decade.

3. Il provvedimento di cui al comma precedente è trasmesso ai gestori delle piattaforme digitali, corredato del materiale oggetto di segnalazione o dalla relativa impronta hash.

4. Nei casi in cui la segnalazione non soddisfi i requisiti richiesti dall’art. 144-bis del, Codice e dalla presente disposizione, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente procede nei modi di cui all’art. 8, comma 2, o, laddove ciò non risulti possibile, archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all’interessato.

 

 

Scheda

Doc-Web
9552672