g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 1° ottobre 2020 [9572125]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9572125]

Provvedimento del 1° ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 188 del 1° ottobre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 11 ottobre 2019 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Maiorino, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di un URL collegato ad un articolo di giornale riguardante un’inchiesta giudiziaria risalente al 2017 nella quale il medesimo è stato indagato, ritenendo che il decorso del tempo abbia determinato il venir meno dell’interesse del pubblico alla conoscibilità della vicenda;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni riferite a fatti passati che non sono più oggetto di diritto di cronaca;

VISTA la nota del 14 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 5 marzo 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta dell’interessato rappresentando che:

nel caso in esame non possono ritenersi sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie pubblicate in epoca recente (2017) riguardanti il coinvolgimento del reclamante in un procedimento penale per reati gravi connessi all’attività professionale svolta dal medesimo;

deve ritenersi pertanto sussistente l’interesse del pubblico a conoscere le informazioni che lo riguardano e che hanno un indubbio contenuto giornalistico;

VISTA la nota del 14 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al reclamante di fornire informazioni utili in ordine agli sviluppi giudiziari della vicenda nella quale è stato coinvolto e preso atto che a detta richiesta non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte dell’interessato;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione risale ad epoca recente e riguarda un’indagine penale per gravi reati in relazione ai quali il reclamante risulta essere stato indagato;

deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda, anche in virtù dell’attività professionale svolta dall’interessato – noto XX e gestore di società di servizi – e tenuto conto del fatto che non sono emersi nel corso dell’istruttoria, né sono stati altrimenti forniti dal medesimo elementi tali da far ritenere che la stessa si sia conclusa in senso per lui favorevole;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 1° ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Mattei