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Provvedimento dell'11 marzo 2021 [9581051]

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[doc. web n. 9581051]

Provvedimento dell'11 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 97 dell'11 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 30 gennaio 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Società editoriale varesina S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “La Prealpina”, la cancellazione e/o l’oscuramento integrale di un articolo pubblicato in data 23 agosto 2019, nonché di disporre la deindicizzazione dello stesso in modo da inibirne il reperimento tramite i principali motori di ricerca, ritenendo illecito il trattamento di dati personali che lo riguardano ivi contenuti, con particolare riguardo all’indicazione del proprio nome e cognome;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione di informazioni, ritenute non corrispondenti al vero, riguardanti le ragioni che hanno portato alla cessazione dell’incarico pubblico da lui ricoperto all’interno di un ente locale a seguito di una decisione assunta dal relativo vertice amministrativo;

eccepito l’illiceità del trattamento posto in essere dal quotidiano reputando che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nello specifico del proprio nome e cognome, ecceda i limiti dell’essenzialità dell’informazione tenuto conto che la descrizione dei fatti e delle circostanze ivi riportate non rispondono ad un interesse pubblico generale “inquadrandosi piuttosto, tenuto conto della loro evidente carica offensiva e discriminatoria, nel contesto delle reiterate misure punitive e ritorsive poste in essere dal (,,,) ai [suoi] danni ” e nei confronti del quale ha infatti sporto querela per diffamazione;

rilevato che le condotte disonorevoli a lui addebitate nel contesto dell’articolo “non solo non trovano fondamento in una sentenza o comunque in un provvedimento di apertura di un’indagine da parte della magistratura, ma risultano (…) talmente inverosimili (…) da imporre a qualunque giornalista un dovere di approfondimento o comunque un supplemento di indagine sulla verità del racconto fornito da una (…) delle parti del rapporto di collaborazione venutosi a deteriorare”;

VISTA la nota del 24 giugno 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 1° ottobre 2020 con la quale la società resistente, nell’invocare l’archiviazione del procedimento a proprio carico, ha comunicato di aver disposto la deindicizzazione dell’articolo oggetto di richiesta, pur ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio tenuto conto del fatto che il contenuto riportato nel predetto articolo consiste in un’intervista rilasciata in epoca recente dal primo cittadino di un importante comune collocato nell’ambito territoriale di diffusione del quotidiano in questione e riguardante il rapporto intercorso con l’interessato, segretario comunale nel medesimo ente, tra i quali è attualmente pendente un contenzioso;

VISTA la nota del 1° ottobre 2020 con la quale il ricorrente, nell’opporsi alla richiesta di archiviazione avanzata dall’editore, ha chiesto la definizione nel merito del procedimento eccependo:

l’illiceità del trattamento posto in essere attraverso la pubblicazione del proprio nome e cognome all’interno dell’articolo contestato tenuto conto del fatto che quest’ultimo non sarebbe altro che “un’accozzaglia di accuse, insinuazioni e menzogne, tutto frutto di pura fantasia” e causa di pregiudizio per la propria reputazione personale e professionale;

di aver per tali ragioni presentato querela nei confronti dell’editore per la diffamazione in tal modo attuata e di aver altresì promosso un’azione innanzi al giudice civile ai fini di una tutela risarcitoria dei propri diritti lesi dalla condotta posta in essere dallo stesso;

che la deindicizzazione è stata disposta dall’editore solo a seguito dell’avvio delle predette azioni giudiziarie benché il titolare del trattamento continui a negare ogni addebito di responsabilità contestando di aver concorso a diffondere informazioni false che “per oltre un anno hanno gettato discredito sulla [propria] immagine e sulla [propria] reputazione professionale”;

che la dichiarazione resa dall’editore in ordine al fatto che la deindicizzazione sarebbe stata disposta al fine di “facilitare il dialogo tra le parti, nell’ambito della procedura di mediazione” da lui avviata, non sarebbe corrispondente al vero in quanto alla data di sottoscrizione della relativa nota (30 settembre 2020) detto tentativo si era già concluso tenuto conto del fatto che la “SEV Spa non ha inteso riconoscere alcunché a titolo di risarcimento dei danni”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che, nel caso in esame:

l’articolo oggetto di contestazione, di recente pubblicazione, riferisce di questioni connesse all’avvenuta cessazione dell’incarico ricoperto dall’interessato all’interno di un ente locale – collocato in un’area geografica corrispondente all’ambito di diffusione del quotidiano edito dalla società resistente – nell’ambito del quale il medesimo, anche in virtù del suo ruolo pubblico, era da ritenersi noto quanto meno nel contesto di riferimento;

il trattamento effettuato dal quotidiano con specifico riguardo all’indicazione del nome e cognome del reclamante, non può pertanto ritenersi in contrasto con le norme di riferimento per i trattamenti in ambito giornalistico ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione, come invece affermato nell’atto di reclamo;

i fatti riportati nell’articolo non risultano riconducibili ad una ricostruzione elaborata dalla giornalista, ma corrispondono quasi integralmente a dichiarazioni rese dal sindaco del predetto ente locale – come si evince dall’uso del virgolettato – con il quale, secondo quanto riportato nell’atto di reclamo, sarebbe peraltro in atto un contenzioso a seguito di querela per diffamazione presentata nei suoi confronti dal reclamante;

le contestazioni contenute nel reclamo riguardo alla ritenuta falsità dei fatti riportati nell’articolo, nonché della loro lesività per la reputazione dell’interessato, costituiscono profili che fuoriescono dall’ambito di competenza dell’Autorità ed il cui accertamento spetta all’autorità giudiziaria, innanzi alla quale sono state peraltro avviate da parte dell’interessato azioni in ambito sia penale che civile nei confronti dell’editore;

RITENUTO pertanto di dover ritenere il reclamo infondato in ordine alla richiesta di cancellazione e/o oscuramento dell’articolo indicato nell’atto introduttivo del procedimento;

PRESO ATTO, in ogni caso, che nel corso del procedimento l’editore, al fine di bilanciare le esigenze di cronaca giornalistica con i diritti dell’interessato, ha comunque disposto la disabilitazione dell’accessibilità all’articolo sia tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito che attravers0 il motore di ricerca interno utilizzabile dagli abbonati e ritenuto pertanto che, in ordine a tale profilo, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento in ordine alla disposta deindicizzazione dell’articolo da motori di ricerca esterni al sito web del medesimo e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato in ordine alla richiesta di cancellazione del predetto articolo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei