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Provvedimento del 27 maggio 2021 [9698139]

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[doc. web n. 9698139]

Provvedimento del 27 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 220 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 7 ottobre 2020 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto, con riferimento ad alcuni articoli risalenti al 2011 e relativi ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto, di ordinare a

- Gedi Gruppo editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “La Repubblica”;

- Gedi News Network S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Mattino di Padova”;

- Giornale L’Etruria Soc. Coop. a r.l., in qualità di gestore del sito www.letruria.it;

- Google LLC, in qualità di gestore dell’omonimo motore di ricerca

la rimozione e la deindicizzazione degli stessi; 

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di articoli, risalenti al 2011, nei quali è riportata la notizia della condanna pronunciata a suo carico;

che, a seguito della valutazione positiva della condotta da lui tenuta in esito all’affidamento in prova ai servizi sociali, nel 2014 il competente Tribunale di Sorveglianza ha pronunciato un’ordinanza con la quale è stata dichiarata l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale connesso;

che gli articoli oggetto di reclamo contengono pertanto notizie non aggiornate sul proprio conto in ordine alle quali, anche in virtù del tempo decorso dai fatti, deve reputarsi non più sussistente alcun interesse pubblico alla relativa conoscibilità e ciò anche con riferimento alla conservazione dei predetti articoli all’interno degli archivi dei citati quotidiani;

VISTA la nota del 21 ottobre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTE le note datate 3 novembre 2020 con le quali Gedi News Network S.p.A. e Gedi Gruppo editoriale S.p.A., nella rispettiva qualità di editori dei quotidiani “Il Mattino di Padova” e “La Repubblica”, pur precisando che il trattamento dei dati personali del reclamante è stato a suo tempo “effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione” e che lo stesso risulta tuttora lecito in quanto effettuato per finalità di tipo documentaristico mediante la conservazione degli articoli nell’archivio del giornale, hanno comunicato di aver provveduto a disabilitare l’accesso agli articoli richiesti dal reclamante tramite i motori di ricerca esterni ai siti dei quotidiani “attraverso la compilazione del file “robots.txt” previsto dal “Robots Exclusion Protocol”, associando [ad esso] (…) l’uso dei “Robots Meta Tag””;

VISTA la nota del 10 novembre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di aver provveduto a bloccare gli URL oggetto di richiesta “dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante”;

VISTA la comunicazione del 12 maggio 2021 con la quale Giornale L’Etruria Soc. coop. a r.l. ha dichiarato di aver provveduto, come già comunicato al reclamante, alla rimozione dell’articolo indicato da quest’ultimo, nonché ad avanzare apposita istanza di deindicizzazione a Google;

VISTA la nota datata 10 novembre 2020 con la quale il reclamante ha contestato la tardività dell’adesione manifestata da Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. e da Gedi News Network S.p.A. rilevando di aver ricevuto un iniziale diniego alla richiesta di cancellazione avanzata anteriormente alla presentazione del reclamo e chiedendo pertanto la liquidazione delle spese legali sostenute per avviare il procedimento innanzi all’Autorità;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riguardo alle richieste avanzate nei confronti di Gedi Gruppo editoriale S.p.A. e di Gedi News Network S.p.A., che:

l’interessato, negli interpelli preventivi inviati ai titolari del trattamento, ha chiesto in via esclusiva la rimozione degli articoli oggetto di contestazione nel presente procedimento, reiterando la predetta istanza nel successivo atto di reclamo, unitamente ad una richiesta di deindicizzazione, ritenendo gli stessi non più rispondenti all’interesse del pubblico in considerazione del tempo decorso dai fatti e del mancato aggiornamento delle notizie ivi contenute;

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato lecitamente effettuato al tempo della pubblicazione degli articoli, come peraltro confermato dal medesimo nell’ultima memoria prodotta, in considerazione delle vicende che lo hanno riguardato e che hanno portato alla pronuncia di una sentenza di condanna nei suoi confronti;

altrettanto legittima risulta la conservazione degli articoli nell’archivio del quotidiano per finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento;

con riguardo ai trattamenti effettuati per tale finalità l’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione tenuto conto del fatto che l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondato il reclamo in ordine alla richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli;

PRESO ATTO del fatto che:

Giornale L’Etruria soc. coop. a r.l. ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell’articolo oggetto di contestazione;

Gedi News Network S.p.A. e Gedi Gruppo editoriale S.p.A. hanno aderito nel corso del procedimento alla diversa richiesta, avanzata per la prima volta con l’atto di reclamo, di interdire la reperibilità degli articoli tramite motori di ricerca esterni ai rispettivi siti attraverso l’adozione di specifiche misure tecniche (nello specifico robots.txt e Robots Meta Tag);

Google LLC ha comunicato di aver provveduto a bloccare gli URL indicati nell’atto di reclamo “dalle versioni europee dei risultati di ricerca (…) per le query correlate al nome del reclamante”;

RITENUTO pertanto che, in ordine alle predette richieste, non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara:

a) il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli indicati nell’atto di reclamo e pubblicati da Gedi News Network S.p.A. e Gedi Gruppo Editoriale S.p.A.;

b) in ordine alle restanti richieste, che non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei