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Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, aggiornamento 2021-2022 - 16 settembre 2021 [9717477]

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[doc. web n. 9717477]

Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, aggiornamento 2021-2022 - 16 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 315 del 16 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare, l’art. 6- bis del medesimo decreto;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”) e in particolare, gli artt. 4-bis e 6, comma 2, delle medesime Regole deontologiche;

VISTO il parere reso dal Garante sullo schema di Programma statistico nazionale 2020 – 2021 (provv. del 10 dicembre 2020, doc. web 520567);

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, aggiornamento 2021-2022, trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica con la nota del 23 marzo 2021 (prot. n. 0973281) e la successiva nota del 20 luglio 2021 (prot. n. 2316630/21);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Con nota del 23 marzo 2021, l’Istituto nazionale di statistica (“Istat” o “Istituto”) ha trasmesso lo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, Aggiornamento 2021-2022 (“PSN” o “Programma”) per la formulazione del parere di competenza del Garante, ai sensi dell’art. 6- bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), Allegato A.4 al Codice. Nella documentazione in atti sono stati forniti altresì il parere favorevole espresso dalla Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica (Cogis), in data 15 marzo 2021, ai sensi degli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 322 del 1989, e l’estratto del verbale della seduta, del 16 dicembre 2020, del Comitato di indirizzo e coordinamento e dell’informazione statistica (Comstat) di approvazione del Programma statistico nazionale 2020-2022.-Aggiornamento 2021-2022, come previsto dall’art. 3, comma 6, del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 166.

Nell’ambito dell’attività istruttoria sono state rilevato talune criticità in riferimento al documento in esame relative, in particolare:

- alla descrizione delle misure tecniche e organizzative implementate da ciascun titolare del trattamento;

- all’indicazione delle modalità di trattamento e conservazione dei dati.

L’Ufficio ha pertanto promosso uno specifico incontro (nota del 7 giugno 2021, prot. n. 30963), a seguito del quale l’Istituto, con nota del 20 luglio 2021 (prot. n. 2316630/21), ha trasmesso una versione parzialmente revisionata del richiamato schema di PSN oggetto di esame.

In via preliminare, si rappresenta che a seguito degli avvertimenti formulati dal Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a) del Regolamento, con il parere del 10 dicembre 2020 sul Programma statistico nazionale 2020 – 2022, è stata intrapresa ed è ancora in corso una specifica collaborazione informale con l’Istituto volta a semplificare e razionalizzare le schede del PSN al fine di potersi pervenire, per la prossima programmazione triennale (2023-2025), a un documento maggiormente coerente con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali. Ciò, in quanto esso funge sia da base giuridica per il trattamento dei dati personali per scopi statistici (artt. 6, par. 3 lett. b), 9, lett. g) del Regolamento, artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, artt. 6 bis, comma 1 bis e 13 del d.lgs. n. 322/1989), ivi incluse le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati (artt. 9 e 10 del Regolamento), sia da informativa agli interessati in relazione ai dati raccolti presso soggetti terzi (cons. 41 e art. 5, par. 1 lett. a) del Regolamento e art. 6 delle Regole deontologiche).

In riferimento ai lavori statistici che comprendono il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, si rappresenta inoltre che, in base all’art. 2-octies del Codice, il trattamento della richiamata categoria di dati (di cui all’art. 10 del Regolamento) è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

Pertanto, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, in assenza di altra disposizione di legge o regolamento, non si rinviene un’adeguata base normativa che legittimi il trattamento dei predetti dati per fini statistici. A tale riguardo, si segnala che, con provvedimento del 24 giugno 2021 (doc. web 9682603), l’Autorità ha adottato il “Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 2, del Codice”. 

1. Osservazioni di carattere generale

Rispetto al documento trasmesso, l’Autorità ritiene opportuno formulare alcune preliminari osservazioni anche alla luce degli avvertimenti contenuti nel parere sullo schema di PSN 2020-22 reso con il citato provvedimento del 10 dicembre 2020 e tenuto conto dell’impegno assunto dall’Istituto di apportare una riforma più organica e sostanziale del PSN, a partire già dal triennio 2020-2022 e soprattutto per il successivo triennio 2023-2025.

A tale riguardo, con riferimento ai richiamati avvertimenti si sottolinea, in particolare, che, salvo quanto di seguito indicato, si registra una maggiore chiarezza dell’esposizione degli obiettivi del trattamento statistico indicati nei prospetti informativi; ciò soprattutto in riferimento ai lavori statistici di titolarità dell’Istat (cfr. punto 1.1 del provv. del 10 dicembre 2020).

Come più diffusamente evidenziato nei successivi paragrafi, non appare ancora chiaro il criterio in base al quale viene individuato il riferimento normativo richiamato in ogni prospetto informativo (cfr. punto 1.1 del provv. del 10 dicembre 2020).

Si dà atto della maggiore chiarezza con la quale, nella parte introduttiva dello schema di PSN in esame, è rappresentato che, con specifico riguardo ai trattamenti svolti per la produzione della statistica ufficiale, non sussiste per gli interessati il diritto di opposizione, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21, par. 6 del Regolamento; ciò, fermo restando che tale indicazione deve comunque essere esplicitata anche nelle informative rese agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, in riferimento ai dati personali raccolti direttamente presso di essi (cfr. punto 1.2.1).

1.1 Indicazione nel PSN delle misure tecniche e organizzative

In attuazione dell’art. 6- bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989, nella parte in cui prevede che “il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati”, l’Istituto ha previsto che, prima dell’indicazione dei lavori statistici di titolarità di un determinato soggetto Sistan, nel PSN siano indicate le misure tecniche e organizzative implementate da ciascuno di essi.

Nel prendersi favorevolmente atto di tale nuova impostazione, che tiene anche conto delle indicazioni emerse nel corso delle numerose interlocuzioni con gli Uffici del Garante, giova ribadire (cfr. provv. del 13 febbraio 2020, doc. web n. 9283929, punto 1.2.) che risulta superflua, in tale sezione, l’indicazione del corretto adempimento di obblighi specificamente previsti dal Regolamento (come la nomina di eventuali responsabili del trattamento, la tenuta del registro delle attività di trattamento, la designazione del responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli artt. 28, 30 e 37 del Regolamento), così come la descrizione di tutte le misure tecniche e organizzative implementate dal titolare a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento. Risulta, invece, necessario, anche tenuto conto della ratio della disposizione in esame, che in questa sezione siano indicate le misure tecniche e organizzative specificamente previste per il trattamento di dati personali per scopi statistici, con particolare riferimento all’impiego di quelle volte a garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso tecniche di pseudonimizzazione (art. 89 del Regolamento).

Cionondimeno, si prende favorevolmente atto delle “azioni informative e formative intraprese dal Servizio di Coordinamento del Sistan dell’Istat in occasione della rilevazione del Psn 2020-2022. Aggiornamento 2021-2022 e Aggiornamento 2022” volte a migliorare la chiarezza, la trasparenza e l’intellegibilità dei prospetti informativi presso gli Enti Sistan.

1.2 Indicazione nei prospetti informativi delle modalità di trattamento e conservazione dei dati

Come già rappresentato all’Istituto nel corso delle richiamate interlocuzioni sulle schede del PSN, si nota una persistente incongruenza nell’indicazione nei prospetti informativi delle modalità di trattamento dei dati, ivi inclusa la conservazione. Sovente infatti nelle schede sono riportate contemporaneamente indicazioni che, in riferimento alla protezione dei dati personali, possono risultare contrastanti, quali ad esempio, - “i dati sono resi anonimi dopo la raccolta”, “i dati sono conservati in una forma che consente l’individuazione dell’interessato, i dati “sono trattati con processi di pseudonimizzazione”, “i dati di input acquisiti da fonti amministrative o trattamenti statistici sono conservati 12 mesi con codice SIM nell’area produzione”. Tali descrizioni compaiono a margine delle diverse fonti utilizzate per la realizzazione di un medesimo lavoro statistico, rispondendo all’intento del titolare di descrivere le diverse modalità di trattamento di ciascuna categoria di variabile impiegata in tale ambito. 

A tale riguardo, si rileva tuttavia che ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali, la specificazione di trattamenti relativi alle singole fonti amministrative utilizzate, che possono essere definiti come “intermedi”, riportata nei termini sopra descritti, risulta superflua se non addirittura fuorviante, soprattutto laddove, viene indicata l’immediata anonimizzazione dei dati in lavori statistici che prevedono poi tempi più lunghi di conservazione (a titolo di es. ANP-00016 Sistema degli indicatori sul grado di avanzamento degli obiettivi istituzionali del sistema delle politiche attive del lavoro, ANV-00001 Indagine sulle opinioni di dottorandi e dottori di ricerca, GSE-00007 Consumi di energia nel settore dei trasporti, IFT-00001 Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia, IPS-00001 Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate; ISS-00063 Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia ). Si noti infatti che la circostanza che prima della conclusione di un lavoro statistico alcune variabili sono cancellate o rese anonime -perché superflue per la prosecuzione dello stesso- ovvero conservate in una forma che consente l'identificazione dell'interessato, ancorché con processi di pseudonimizzazione, nel rispondere a specifiche esigenze scientifico/statistiche, costituisce altresì applicazione dei principi in materia di protezione dei dati personali di minimizzazione, limitazione della finalità e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. b), c), e) del Regolamento) e soprattutto non esclude che il titolare prosegua nel trattamento di dati personali, seppur in una forma differente, in quanto ad essi potranno essere attribuiti diversi codici pseudonimi, ovvero trattati in quantità ridotta rispetto a quelli iniziali (cfr. provv. del 23 gennaio 2020).

Si ribadisce quindi che è sufficiente e auspicabile in termini di trasparenza, che il titolare del trattamento da una parte indichi le misure implementate per dare attuazione al principio di minimizzazione, con particolare riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione, dall’altra definisca il tempo di conservazione -o di ulteriore conservazione (art. 6 bis, comma 4 del d. lgs. n. 322/1989)- dei dati in una forma che -anche indirettamente- consenta la reidentificazione dell’interessato.

1.3 Indicazione nei prospetti informativi del riferimento normativo

Come già evidenziato nel richiamato parere del 10 dicembre 2020, si rileva che la mancanza di un criterio univoco sulla ratio del riferimento normativo riportato in ogni prospetto informativo relativo ai singoli lavori statistici inseriti nel PSN, mina la comprensione del prospetto stesso e quindi, in ultima istanza, si pone in contrasto con il principio di chiarezza della base giuridica del trattamento, inficiando la comprensibilità del documento che, come detto, svolge una anche una funzione informativa nei confronti degli interessati (cons. 41 e art. 13 del Regolamento). A tale riguardo, si ribadisce quanto già rappresentato nel corso delle richiamate interlocuzioni, anche informali, circa l’esigenza che l’Istituto, tenuto anche conto del suo ruolo di coordinamento nell’ambito del sistema statistico nazionale, fornisca un’indicazione chiara e univoca ai soggetti Sistan (riportandola nella parte introduttiva del PSN) circa il criterio in base al quale questi devono indicare “il riferimento normativo” nelle schede del PSN, con la raccomandazione che esso sia correttamente individuato e aggiornato. Cionondimeno, si prende favorevolmente atto della parziale revisione di questa voce in taluni prospetti informativi (IST-2650 Rilevazione dei prezzi alla produzione dell'industria; IST 2758 Indagine sulle famiglie degli studenti con disabilità) operata dall’Istituto sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio del Garante.

1.4. Indicazione delle variabili da acquisire

Nel PSN in esame vi sono taluni lavori statistici nei quali è prevista l’acquisizione di dati “provenienti da precedenti trattamenti statistici” ovvero da “fonti amministrative”.

A tale riguardo, si segnala che talvolta nell’ elencazione delle principali variabili da acquisire oltre al codice pseudonimo, c.d. SIM, è indicato, altresì, il nome e il cognome dell’interessato, con ciò sostanzialmente vanificandosi il rispetto dei principi di minimizzazione e di sicurezza dei dati perseguiti attraverso la misura della pseudonimizzazione.

Ciò premesso, fermo restando che il processo di pseudonimizzazione, così come prescritto dal Garante nel provvedimento del 23 gennaio 2020 (doc. web n. 9261093), lascia impregiudicata “in ogni caso, la possibilità -ove se ne ravvisi la necessità- di ricongiungere i diversi pseudonimi al medesimo interessato”, resta inteso che i dati direttamente identificati (quali il nome e cognome) debbano essere disaccoppiati e conservati separatamente dal codice pseudonimo attribuito alle singole unità statistiche.

Posto che nel corso dell’istruttoria avviata a seguito del richiamato provvedimento del 23 gennaio 2020, a cui è stata data ottemperanza da ultimo con il documento “Soluzioni tecnologiche e organizzative atte a rendere conforme il Sistema di Integrazione dei Microdati (SIM)”, nella sua versione trasmessa l’8 febbraio 2021 (prot. n.0525983), emerge con chiarezza che negli archivi dell’Istat il richiesto disaccoppiamento tra i dati direttamente identificativi delle singole unità statistiche e il codice pseudonimo ad esse assegnato viene correttamente garantito, si ritiene necessario che, laddove emerga la richiamata anomalia, essa sia modificata eliminando l’indicazione del nome e cognome degli interessati (es. IST-02066 Indagine su Condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri; IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente areale; IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente da lista; IST-02585 Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA)).

2. Osservazioni relative ai singoli lavori statistici

2.1 Studi longitudinali sulle disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche

Anche nello schema di PSN in esame sono presenti numerose statistiche da fonti amministrative organizzate, di titolarità di altrettante Regioni /Provincie autonome volte alla realizzazione di analoghi Studi longitudinali sulle disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche (CAM-00001; EMR-00019; LAZ-00006; LOM-00002; PAB-00041; PUG-00001; RSI-00004; TOS-00013).

Tali studi, attraverso l’esame di svariate fonti amministrative contenenti dati anche inerenti alle particolari categorie, sono volti a individuare e valutare, tramite misure epidemiologiche, eventuali differenze di salute tra gruppi di popolazione con diversa condizione demografica, socio-economica e ambientale e a fornire indicazioni per programmare idonei interventi volti a rimuovere condizioni sfavorevoli di vita e a tutelare i gruppi svantaggiati. Tra le finalità è indicata altresì quella di costruire un sistema di sorveglianza di eventi sanitari in rapporto a fattori demografici, socio-economici e ambientali.

Solo in alcune delle schede relative ai richiamati lavori è riportata una sintesi delle tecniche di pseudonimizzazione che le regioni intenderebbero implementare per lo svolgimento di tali studi, per la realizzazione dei quali è previsto altresì un coordinamento tra le regioni/province autonome coinvolte.
Tenuto conto che gli studi in esame prevedono il trattamento su larga scala di dati relativi alla salute nonché alle condizioni socio economiche degli assistiti, delle finalità che si intendono perseguire nonché della necessità di approfondire i profili relativi alle misure di pseudonimizzazione che si intenderebbero implementare, l’Autorità ritiene opportuno avviare una specifica istruttoria al fine di verificare la conformità di tali trattamenti alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, attraverso l’acquisizione di ulteriori elementi, con particolare riferimento alle relative valutazioni di impatto redatte ai sensi dell’art. 35 del Regolamento.

2.2 IAP-00019 European Social Survey

Lo schema di PSN in esame presenta nuovamente il lavoro IAP-00019 European Social Survey di titolarità dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp) oggetto di parere negativo nel provvedimento sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, del 10 dicembre 2020 doc. web 9520567.

Tenuto conto che a seguito dell’approfondita attività istruttoria svolta e delle criticità rilevate, Inapp ha rappresentato che non intende effettuare tale trattamento nell’ambito del Sistan bensì, conformemente alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica (art. 89 del Regolamento; art 104 e ss del Codice; Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, allegato A5 al Codice), si ritiene necessario, in conseguenza di tale iniziativa, che il richiamato prospetto informativo sia espunto dallo schema di PSN in esame (note del 2 luglio 2021, prot. n. 6599 e del 7 luglio 2021, prot. n. 36188).

2.3 IFT-00001 Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia

Il lavoro statistico IFT-00001, di titolarità dell’Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti Spa, consiste in una statistica da indagine volta a indagare la mobilità attraverso l’osservazione del fenomeno degli spostamenti sul territorio. L’indagine è realizzata attraverso la compilazione di uno specifico diario giornaliero somministrato con tecniche CATI e CAWI.

Nel prospetto informativo, alla sezione “descrizione sintetica”, è precisato che “alla società incaricata dell’indagine, coerentemente con le regole deontologiche che devono essere rispettati dagli Enti privati che partecipano al sistema Statistico Nazionale, ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, viene richiesto già in fase di raccolta una identificazione temporanea e parziale dell’unità statistica finalizzata alla sola conduzione dell’indagine. Si richiede inoltre: a) che l’interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento”.

Al riguardo, si fa presente che in base alle vigenti Regole deontologiche “1. I soggetti privati che partecipano al Sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente particolari categorie di dati per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall´art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni. 2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento delle particolari categorie di dati non possono essere raggiunti senza l’identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l´interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti nelle informazioni sul trattamento di dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento sia compreso nel programma statistico nazionale” (art. 5).

Ne discende che la garanzia del consenso è richiesta esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoro statistico comporti il trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, par. 4 del Regolamento).

Ciò premesso, in base a quanto emerge dal relativo prospetto informativo, il lavoro statistico in esame non sembra comportare il trattamento di particolari categorie di dati e pertanto, per tale lavoro, non è necessario il consenso dell’interessato che va quindi espunto.

2.4. Lavori di titolarità dell’Istituto superiore di sanità

Nel PSN in esame sono presenti tre lavori statistici di titolarità dell’Istituto superiore di sanità: ISS-00063 Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI); ISS-00065 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana; ISS-00067 sorveglianza mortalità perinatale. Rispetto ai prospetti informativi dei lavori di seguito indicati, si ritiene necessario formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Il citato lavoro ISS-00063, in particolare, volto a “contribuire alla conoscenza di un fenomeno, la iodoprofilassi, che può prevenire patologie, quali quelle tiroidee, a carico di segmenti fragili della popolazione, attraverso la costruzione di indicatori statistici relativi all’apporto nutrizionale di iodio nella popolazione nonché indicatori relativi al consumo in Italia di farmaci per le patologie tiroidee”, nel relativo prospetto informativo alla sezione “tempi di conservazione”, prevede che i “dati non sono conservati”.

A tale riguardo, tenuto conto di quanto già indicato al precedente punto 1.2, si ritiene necessario che venga precisamente indicato il tempo di conservazione dei dati raccolti.

Il lavoro statistico ISS-00065, volto, in particolare, a “valutare lo stato di salute della popolazione; descrivere stili di vita, fattori di rischio, prevalenza di condizioni a rischio e di malattie cronico-degenerative attraverso esame diretto di un campione di popolazione adulta italiana”, nel relativo prospetto informativo, alla sezione “Riferimenti normativi” viene indicata la “normativa nazionale: DPCM 3 marzo 2017 'Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, in attuazione del Decreto Legge n. 179 del 2012' G.U. n. 109 del 12 maggio 2017”.
A tale riguardo, nel richiamare integralmente quanto già evidenziato dal Garante nel parere del 10 dicembre 2020 sul PSN 2020-2022 (cfr. punto 1.1) e al precedente punto, 1.3., si raccomanda di verificare la coerenza di tali riferimenti normativi rispetto alla finalità statistica perseguita, atteso che la richiamata disciplina concerne l’istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie attraverso i quali vengono perseguite le specifiche finalità richiamate in tale disciplina, di “prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita” (art. 12, comma 11 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221).

2.5. IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta

Il lavoro IST-02733 è una statistica da indagine “sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta per fornire una rappresentazione dei servizi offerti e delle caratteristiche degli utenti dei servizi a livello nazionale da parte dei centri antiviolenza pubblici e privati al fine di orientare interventi di policy”.

Nella sezione “descrizione sintetica” di tale lavoro statistico è indicata come finalità ultima dello stesso quella di “costruire un percorso che individui le strategie di uscita della violenza”.

Al riguardo, fermo restano che i dati di tale elaborazione statistica costituiscono certamente un valido supporto affinché i centri antiviolenza possano orientare al meglio le strategie e i percorsi di uscita dalla violenza delle vittime, resta inteso che la finalità perseguita dall’Istat non può che essere meramente statistica. Ciò in virtù del c.d. divieto di ricadute amministrative di cui all’art. 105 del Codice, in base al quale “i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura”.

Si ritiene pertanto necessario che il prospetto informativo del lavoro in esame sia modificato tenendo in considerazione il richiamato principio ed eliminando l’indicazione di finalità, quale quella di “costruire un percorso che individui le strategie di uscita della violenza”, che non possono essere direttamente perseguite dall’Istat in qualità di titolare del trattamento dei dati personali relativi al richiamato lavoro statistico.

3. Lavori statistici condotti da pubbliche amministrazioni su grandi banche dati.

Come noto l’Istat per il perseguimento della propria funzione istituzionale, tesa alla realizzazione dell’informazione statistica ufficiale, tratta una straordinaria mole di dati personali, duplicando e all’occorrenza, collegando quasi tutte le banche dati pubbliche, quelle di soggetti privati acquisite per la realizzazione della statistica ufficiale e raccogliendo informazioni presso gli interessati, nell’ambito delle cd. indagini dirette. Per tali ragioni, l’Autorità ha formulato specifici avvertimenti e prescrizioni all’Istat affinché implementasse:

- correttamente i principi di esattezza del dato (soprattutto con riferimento alla definizione dei campioni) e di responsabilizzazione e degli obblighi di privacy by design e by default (artt. 5, par. 1, lett. d) e par. 2, 24 e 25 del Regolamento);

- adeguate tecniche di aggregazione dei dati, individuando le specifiche metodologie applicate per valutare il rischio di reidentificazione degli interessati;

- adeguate tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell’ambito delle proprie banche dati detenute a fini statistici (provv. del 23 gennaio 2020, n. 10, doc. web n. 9261093; provv. del 13 febbraio 2020, doc. web 9283929; provv. 19 maggio 2020, n. 87, doc. web n. 9370217).

Conseguentemente, l’Istat si è impegnato a:

- fornire motivazioni, dimostrabili sul piano logico e metodologico, in ordine alle misure implementate per assicurare l’effettività del principio applicabile al trattamento dei dati personali, di volta in volta rilevante;

- supportare, attraverso specifiche metriche, l’indicazione delle probabilità di reidentificazione degli interessati, non affidandosi esclusivamente al livello di aggregazione delle informazioni;

- individuare specifiche metodologie per dimostrare la rappresentatività dei campioni statistici della popolazione di volta in volta oggetto di rilevazione;

- implementare delle tecniche aderenti alle prescrizioni formulate dal Garante inserendo tale iniziative nell’ambito di un progetto tecnico molto articolato e ambizioso che riguarda anche la sicurezza dei trattamenti e l’organizzazione dell’Istituto stesso.

Al riguardo, si rileva che vi sono altre pubbliche amministrazioni che condividono caratteristiche simili a quelle dell’Istituto in termini di raccolta massiva e rielaborazione complessa di dati personali anche riferiti a particolari categorie per scopi statistici.

Ci si riferisce, ad esempio, all’Istituto nazionale di previdenza sociale. Nel PSN in esame, come per ogni atto di programmazione statistica, sono presenti, infatti, numerosi lavori statistici di titolarità dell’Inps (cfr. IPS-00046 Pensioni invalidi civili e IPS-00001 Pensioni erogate dall'Inps (escluse le gestioni dipendenti pubblici e ex-Enpals) - Vigenti e Liquidate; IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità, IPS-00068 Gestione dipendenti pubblici - Pensioni vigenti e liquidate; IPS-00077 Osservatorio sulle certificazioni di malattia dei lavoratori dipendenti pubblici e privati; IPS-00081 Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano; IPS-00085 Gestione ex Enpals - Pensioni Vigenti - Pensioni Liquidate).

Queste tipologie di trattamenti necessitano con maggiore urgenza, anche all’esito di specifiche valutazioni di impatto, dell’implementazione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare l’effettiva applicazione del principio di minimizzazione e in particolare dell’impiego di adeguate e avanzate tecniche di pseudonimizzazione.

Si sottolinea pertanto l’importanza che le altre amministrazioni pubbliche che gestiscono grandi banche dati a fini di statistica ufficiale, in conformità al principio di responsabilizzazione, tengano conto dei richiamati provvedimenti adottati dal Garante nei confronti dell’Istat, per una adeguata implementazione dei principi applicabili al trattamento e in particolare per l’adempimento degli obblighi correlati ai trattamenti svolti per gli scopi in esame (art. 89 del Regolamento). 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, aggiornamento 2021-2022 nei termini di cui in premessa;

2. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c) del Regolamento e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice prescrive di:

a. eliminare l’indicazione del nome e del cognome degli interessati nella sezione “principali variabili da acquisire” dei prospetti informativi laddove a questi ultimi è assegnato altresì uno specifico codice pseudonimo (cfr. punto 1.4);

b. espungere dallo schema di PSN trasmesso il prospetto informativo relativo al lavoro statistico “IAP-00019 European Social Survey” (cfr. punto 2.2);

c. eliminare dal prospetto informativo del lavoro statistico “IFT-00001 Audimob - Indagine su stili e comportamenti di mobilità dei residenti in Italia” il riferimento alla raccolta del consenso degli interessati (cfr. punto 2.3.);

d. indicare il tempo di conservazione dei dati personali nel prospetto informativo relativo al lavoro statistico “ISS-00063 Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI)” (cfr. punto 2.4);

e. eliminare dal prospetto informativo relativo al lavoro statistico “IST-02733 Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta” nella sezione “descrizione sintetica” l’indicazione della finalità di “costruire un percorso che individui le strategie di uscita della violenza” (cfr. punto 2.5).

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9717477
Data
16/09/21

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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