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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9720285]

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[doc. web n. 9720285]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 345 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019 con la quale ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subìte dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato altresì che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando anche che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza;

VISTA l’e-mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figurano articoli pubblicati in data 10 e 11 novembre, sulle seguenti pagine:

1) https://...)

2) (https://...)

3) https://...);

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante tra cui GEDI Editoriale S.p.a., quale editore della testata “Repubblica.it” e GEDI News Network S.p.A. quale editore delle testate “il secoloxix.it” e “lastampa.it”;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019con cui altri due militari coinvolti (XX e XX) hanno dichiarato di aderire alla segnalazione del sig. XX;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 con cui GEDI Editoriale S.p.a. e GEDI News Network S.p.A. hanno dichiarato che:

─ i nomi dei militari coinvolti erano stati già diffusi precedentemente da altre testate giornalistiche;

─ hanno comunque provveduto ad eliminare i nominativi dei soggetti coinvolti nell’attentato dagli articoli oggetto di doglianza;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23583/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato ai suindicati titolari l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 21 luglio 2020 con cui GEDI Editoriale S.p.a. e GEDI News Network S.p.A., assistite dal medesimo legale, hanno dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 evidenziando entrambe che:

─ la notizia era stata fornita in prima battuta da Adnkronos e, in considerazione dell’estrema rilevanza pubblica della vicenda - «accolta con molta angoscia» in quanto avvenuta a due giorni di distanza dal sedicesimo anniversario dell’attentato di Nassiriya − le testate sopra menzionate, al pari di tutti gli altri organi di informazione, hanno cercato di fornire al pubblico «laddove possibile, rassicurazioni sulla tipologia di ferite riportate dai cinque soldati italiani»;

─ gli articoli facevano seguito ad un’intervista rilasciata a Rai News 24 dall’ambasciatore italiano in Iraq, il quale aveva riferito delle gravi ferite subite dal figlio del segnalante, nonché alle dichiarazioni del Comandante Interforze il quale ugualmente aveva riferito delle conseguenze fisiche e di salute riportate dai militari «precisando che un militare aveva riportato gravi lesioni interne...., un altro soldato aveva riportato ferite alla gamba tali che avevano, purtroppo, imposto l’amputazione dell’arto ed un terzo militare aveva riportato danni a un piede»;

─ prima della pubblicazione degli articoli le famiglie erano state comunque informate dell’accaduto dal Ministro della Difesa;

─ le informazioni pubblicate relative all’identità dei cinque militari, alla loro appartenenza a corpi speciali e il loro stato di salute, oltre ad essere già note, erano da considerarsi essenziali ai fini della completezza informativa riguardo ad «un evento quanto mai drammatico ed eccezionale»

─ che non vi era alcun intento di ledere la dignità e la riservatezza dei militari, bensì di offrire in buona fede «un tributo e un riconoscimento» per l’attività da essi resa nell’interesse dello Stato;

─ il trattamento è stato effettuato in piena conformità alle disposizioni applicabili all’attività giornalistica, riportando dati per i quali non era necessario acquisire l’autorizzazione alla loro pubblicazione e costituenti «elemento centrale dell’informazione che si andava a fornire»;

─ in considerazione delle esigenze espresse dal segnalante hanno comunque provveduto prontamente, non solo a rimuovere i nominativi dei militari dagli articoli indicati, ma anche a deindicizzare le relative pagine dai motori di ricerca;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

RILEVATO che la segnalazione in esame investe certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

CONSIDERATO che l’art. 137 del Codice stabilisce:

- al comma 1, che i dati di cui all’art. 9 del Regolamento (“categorie particolari di dati personali” nei quali sono ricompresi “i dati relativi alla salute”) possono essere trattati anche senza il consenso dell’interessato purché nel rispetto delle Regole deontologiche di cui all’art.139 del Codice;

- al comma 3, che in caso di diffusione dei dati per finalità giornalistiche resta fermo il limite dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

CONSIDERATO che il Codice, nell’introdurre in termini generali il citato principio dell’"essenzialità dell’informazione" quale canone di determinazione nella pubblicazione di dati personali in ambito giornalistico, ha inteso garantire un maggiore rigore nella raccolta e nella diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, rimettendo alle regole deontologiche previste dall´art. 139 il compito di individuare più precisi limiti al riguardo;

CONSIDERATO che i predetti limiti hanno trovato esplicitazione nell’art. 5 delle Regole deontologiche − il quale stabilisce che «nel raccogliere dati... atti a rivelare le condizioni di salute il giornalista garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione» – e nell’art 10 delle Regole deontologiche, il quale dispone che «il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico» (cfr. ex pluribus provv. Garante n. 30 del 25 gennaio 2018 [doc. web n. 8364982])

RILEVATO in particolare che, con articoli di eguale contenuto, “lastampa.it” e “ilsecoloxix.it” (editi da GEDI News Network S.p.A.) hanno pubblicato i dati identificativi dei militari associati ad informazioni particolareggiate riguardo alle conseguenze fisiche e di salute subìte, quali risultano nell’articolo collegato a quelli indicati dal segnalante, dal titolo “Militari d’elite con grande esperienza: ecco chi sono i connazionali attaccati in Iraq”;

CONSIDERATO che tale eccesso di dettaglio si pone in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con gli artt. 137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e gli artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

CONSIDERATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art.2 – quater del Codice);

RILEVATO che, sulla base degli elementi forniti dal segnalante e acquisiti in atti, “repubblica.it” – edito da GEDI Editoriale S.p.a. - ha riportato i dati identificativi dei militari ed un riferimento alle conseguenze subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” – quale esplicitato nell’art. 6 delle Regole deontologiche − richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione riguardo alla necessità e/o opportunità di diffondere i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, anche quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli interessati e dei loro familiari;

CONSIDERATO che anche la sola diffusione dei dati identificativi dei militari, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e all’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA d’altra parte l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

PRESO ATTO delle misure adottate da GEDI Editoriale S.p.a. e GEDI News Network S.p.A. volte alla rimozione del contenuto oggetto di doglianza al momento dell’avvio dell’istruttoria del presente procedimento;

RITENUTA pertanto proporzionato - tenuto conto della peculiarità del caso – nei procedere ad ammonire GEDI News Network S.p.A. quale editore de “lastampa.it” e “ilsecoloxix.it”, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.137, commi 1 e 3, e 139 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

RITENUTO di dover disporre altresì nei confronti del medesimo titolare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, il divieto di ulteriore trattamento – operante con riferimento alle testate, anche on line, ad essa riconducibili− dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze fisiche e di salute subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria; divieto la cui inosservanza può essere soggetta alla sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;

RITENUTO che nei confronti di GEDI Editoriale S.p.a., quale editore di “repubblica.it”, possa essere sufficiente rivolgere un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto di segnalazione − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da GEDI Editoriale S.p.a. e GEDI News Network S.p.A. volte a rimuovere i dati identificativi degli interessati;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice in relazione agli articoli de “lastampa.it” e “ilsecoloxix.it” dell’11 novembre citati in premessa, ammonisce GEDI News Network S.p.A. per aver pubblicato informazioni in violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt.137, commi 1 e 3 del Codice e artt. 5, 6 e 10 delle Regole deontologiche;

c) dispone altresì, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, nei confronti di GEDI News Network S.p.A., la misura del divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi dei militari coinvolti nell’attentato unitamente ai dettagli relativi alle conseguenze fisiche e di salute subìte, eccettuata la mera conservazione degli stessi ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

d) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di GEDI Editoriale S.p.a., con riferimento al trattamento di dati di “repubblica.it” di cui in premessa, in relazione alla circostanza che il medesimo − seppur cessato − può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

e) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di GEDI Editoriale S.p.a. e GEDI News Network S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei