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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9721228]

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[doc. web n. 9721228]

Provvedimento del 13 maggio 2021*
*Il provvedimento è stato impugnato

Registro dei provvedimenti
n. 343 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e del dott. Guido Scorza, componenti e del dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019 con la quale ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subìte dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato altresì che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando anche che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza.

VISTA l’e-mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figura un articolo pubblicato sulla testata on line “today.it” in data 11 novembre (https://...);

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante tra cui Citynews S.p.a. quale editore della predetta testata;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti (XX e XX) hanno dichiarato di aderire alla segnalazione del sig. XX;

VISTA la nota di riscontro ricevuta in data 9 giugno 2020 (ritardo non imputabile al titolare) con cui Citynews S.p.a. ha dichiarato di aver «effettuato i controlli richiesti e conferma che non sono presenti i dati identificativi dei militari coinvolti nella vicenda oggetto dell’articolo»;

VISTA la nota dell’Ufficio del 14 gennaio 2021 (prot. n. 2547/21) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato richiesto a Citynews S.p.a. un chiarimento rispetto al riscontro ricevuto e comunicato l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 12 febbraio 2021 con cui Citynews S.p.a. ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio precisando che:

«l’attentato ai militari italiani ha avuto ampia risonanza mediatica a livello nazionale ed internazionale già nella giornata del XX allorquando altri organi di informazione avevano riportato una serie di dati ulteriori (residenza, età, stato civile, presenza di figli) rispetto a quelli riportati nell’articolo che qui ci occupa ... [che] riportava esclusivamente le generalità dei militari feriti senza alcun riferimento di dettaglio al tipo di conseguenze patite da ciascun militare»;

rispetto ai molteplici dati diffusi dalle altre testate il giornalista di “today.it” aveva compiuto un’’autonoma valutazione delle informazioni da diffondere al fine di limitarsi solo alle «informazioni indispensabili per far comprendere al lettore la gravità dei fatti accaduti, il rischio corso dai militari e l’intensità dell’esplosione»;

il giornalista si è limitato a riportare una notizia di enorme interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando sensazionalismi e con il massimo rispetto della dignità dei militari coinvolti;

«la versione dell’articolo relativo a tale vicenda attualmente online ... è stata epurata dai riferimenti relativi alle condizioni di salute e ai dati identificativi dei militari protagonisti ... immediatamente, entro 24 ore, non appena avuta notizia della richiesta dell’Autorità» mentre sui siti web dei maggiori quotidiani nazionali on-line è possibile rinvenire ancora la notizia dell’attentato «nutrita di particolari ulteriori rispetto a quelli pubblicati dalla Società»;

«la redazione, come tutte le redazioni, non può avere il controllo pieno e preventivo del dettaglio dei contenuti giornalistici che vengono pubblicati, anche perché tali aspetti (valutare interesse pubblico della notizia ed essenzialità dell’informazione, unitamente alle modalità di diffusione della notizia) sono prerogativa dei giornalisti a cui la Costituzione garantisce piena autonomia nell’esercizio del diritto di cronaca». D’altra parte «Citynews fornisce regolarmente formazione ai propri giornalisti, nonché specifiche linee guida e vademecum operativi per aiutare i giornalisti a comprendere quando, come e se pubblicare la notizia, limitando dunque quanto più possibile il proprio controllo ad un controllo ex-post» quale è avvenuto nel caso di specie nel quale la pubblicazione è stata ritenuta rispondente ai requisiti di interesse pubblico e di essenzialità dell’informazione;

VISTA la nota dell’Ufficio del 5 agosto 2020 (prot.29833) con cui sono state inviate le comunicazioni di adesione alla segnalazione dei militari XX e XX;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3 del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione, da effettuarsi caso per caso, in ordine alla necessità e/o opportunità di divulgare i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie, soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza di specifici divieti normativi al riguardo, quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli stessi e dei loro familiari;

RILEVATO che l’articolo di “today.it” indicato dal segnalante riportava il nome e cognome dei militari ed un riferimento alle conseguenze di salute subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e l’art.6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA d’altra parte l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

PRESO ATTO dell’avvenuta cessazione del trattamento da parte di Citynews S.p.a. per effetto della rimozione del contenuto oggetto di doglianza nel corso dell’istruttoria del presente procedimento;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti di Citynews S.p.a., un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto di segnalazione − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando perciò la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da Citynews S.p.a. volte a rimuovere i dati identificativi degli interessati;

b) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, dispone la misura dell’avvertimento nei confronti di Citynews S.p.a. in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali riconducibile all’articolo di cui in premessa può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Citynews S.p.a. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei