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Provvedimento del 25 novembre 2021 [9731921]

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[doc. web n. 9731921]

Provvedimento del 25 novembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 409 del 25 novembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTI i reclami presentati al Garante ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento in data 9 gennaio 2020, con il quale il sig. XX e il sig. XX hanno lamentato una presunta violazione del Regolamento da parte di Tessitore Viaggi di Tessitore Claudio con specifico riferimento al mancato riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’avvio del procedimento.

1.1. Con i reclami presentati a questa Autorità in data 9 gennaio 2020 (prot n. 924/20 e 967/20), il sig. XX e il sig. XX lamentavano di non aver ricevuto riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti, formulata ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), volta ad avere accesso al trattamento dei dati personali agli stessi riferiti posto in essere dall’agenzia viaggi Tessitore Viaggi di Tessitore Claudio (di seguito “Tessitore Viaggi” o “l’Agenzia”).

Con le note del 31 luglio 2020 (prot. 29229), del 19 novembre 2020 (prot. 43967) e del 4 marzo 2021 (prot. 12504 e 12506), questa Autorità invitava l’Agenzia a fornire osservazioni in ordine a quanto rappresentato dai reclamanti nonché ad aderire all’istanza di esercizio dei diritti dagli stessi avanzata.

Con le note pervenute in data 11/03/2021 (prot. n. 13584 e 13586) Tessitore Viaggi, pur comunicando la propria adesione spontanea, trasmetteva solo la documentazione relativa alle attività di trattamento dei dati personali poste in essere dall’Agenzia, senza però riscontrare le richieste formulate dal sig. XX e dal sig. XX.

1.2. L’Ufficio, pertanto, provvedeva a notificare a Tessitore Viaggi l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 12, parr. 3 e 4 del Regolamento (prot. n. 51152/21). L’art. 12, par. 3, del Regolamento prevede che “il titolare del trattamento [debba fornire] all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa” e che, se non ottempera alla richiesta dell’interessato, il titolare del trattamento debba informare “l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale” (art. 12, par. 4, del Regolamento).

1.3. In data 13 ottobre 2021 l’Agenzia inviava la propria memoria difensiva (prot. n. 51442), ai sensi dell’art.18 della legge n. 689/1981, dichiarando, in particolare, che: “Preciso che non c’è stata nessuna fuga di dati e quindi nessuna violazione dei diritti sulla privacy e che nessun loro dato sensibile è in mio possesso in quanto ho semplicemente emesso per conto dei clienti un biglietto aereo per gli Stati Uniti d’America e per emettere tale biglietto è obbligatorio inserire nella prenotazione aerea gli estremi del passaporto (numero del passaporto, paese di emissione, data di nascita e scadenza dello stesso oltre al nome e cognome del passeggero) e per inserire tali dati i clienti mi hanno semplicemente mostrato i loro passaporti che io ho letto e inseriti nella prenotazione. Preciso altresì che la stessa prenotazione viene eliminata dal sistema di prenotazione che uso per emettere i biglietti aerei subito dopo la data del viaggio, quindi, ripeto, nessun dato sensibile delle succitate persone è mai stato in mio possesso e perciò non capisco a quali dati si riferiscano. Pertanto ritengo che le richieste dei sig.ri XX e XX siano manifestatamente infondate ed eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo e ingiustificatamente persecutorio. A supporto di tale giudizio tengo a portare alla Vostra conoscenza il fatto che i succitati soggetti hanno anche sporto denuncia nei miei confronti presso il Tribunale di Napoli Nord e che per tale denuncia il pubblico ministero ha fatto richiesta di archiviazione in data 31/03/2021 a cui solo il sig. XX si è opposto ma in data 08/07/2021 il Giudice,  XX ha accolto definitivamente la richiesta di archiviazione”.

2. L’esito dell’istruttoria.

2.1. All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, è emerso che Tessitore Viaggi non ha dato riscontro alle richieste di accesso ai dati personali, formulate dai reclamanti ai sensi dell’art. 15 del Regolamento, in violazione dell’art. 12, par. 3, del Regolamento stesso, né ha informato gli istanti, entro il termine di un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale, in violazione dell’art. 12, par. 4, del Regolamento. Anche dopo l’invito ad aderire trasmesso dall’Autorità la Tessitore Viaggi non ha comprovato di aver dato riscontro alle richieste degli interessati.

2.2. Nel caso di specie, il trattamento di dati personali in questione è stato, pertanto, effettuato in violazione dell’art. 12 parr. 3 e 4 del Regolamento.

2.3. Tuttavia, occorre considerare che la natura colposa della condotta, l’assenza di precedenti violazioni per la medesima fattispecie che inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del Considerando 148 del Regolamento.

Si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per aver omesso di fornire un effettivo e tempestivo riscontro alle istanze di esercizio dei diritti degli interessati così come previsto dal richiamato art. 12 del Regolamento.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da Tessitore Viaggi di Tessitore Claudio, con sede in Viale Europa, 7 Aversa (CE), nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 12, par. 2 e 3 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce Tessitore Viaggi di Tessitore Claudio per aver omesso di fornire effettivo riscontro alle istanze di esercizio dei diritti nei termini e con le modalità previsti dal richiamato art. 12 del Regolamento.

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 novembre 2021

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei