g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 16 dicembre 2021 [9742722]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9742722]

Provvedimento del 16 dicembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 445 del 16 dicembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 21 maggio 2021 dal sig. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale è stata chiesta la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome, di un Url rinviante ad un articolo pubblicato su “L’Espresso” del XX dal titolo “XX”;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato che i dati presenti nell’articolo non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati essendosi egli, in data XX, dimesso dall’incarico di XX;

PRESO ATTO che il reclamante ha precisato di aver inviato a Google una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto l’Url in questione, e che tale richiesta è stata rigettata;

VISTA la nota del 15 giugno 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire elementi in ordine alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 13 ottobre 2021, con la quale Google ha rappresentato:

- di ritenere il reclamo inammissibile in quanto basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine del reclamante piuttosto che sulla tutela dei suoi dati personali, beni della vita diversi e per i quali non si può invocare il diritto all’oblio;

- e che pertanto tali pretese dovranno esser fatte valere direttamente nei confronti degli autori o editori dell’articolo in questione e non nei confronti di Google;

- ma anche se il reclamo fosse correttamente volto alla tutela del diritto all’oblio del sig. XX e non della sua reputazione, risulterebbe comunque prevalente l’interesse della collettività ad avere accesso all’Url contestato per i seguenti motivi: a) le informazioni ivi riportate riguardano la vita e l’attività professionale del sig. XX, ripercorrendone l’intera carriera dal 1995 al 2018; b) il ruolo pubblico del reclamante, posto che, anche una volta dimessosi da XX, il reclamante sembrerebbe ricoprire un ruolo all’interno di tale XX; c) la recente data di pubblicazione (2018) dell’URL e la natura giornalistica dei contenuti pubblicati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione dell’Url in esame, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RITENUTO di dover tenere in considerazione, in particolare, quanto indicato nei punti 2 e 5 delle richiamate Linee Guida del 2014, in base alle quali il pubblico deve avere la possibilità di cercare informazioni su soggetti che svolgono un ruolo nella vita pubblica, e rilevato che tra questi rientrano, ad esempio, politici, professionisti e alti dirigenti della pubblica amministrazione (cfr. provv. del 29 ottobre 2020 doc. web n. 9559901 e provv. del 2 luglio 2020, doc web n. doc. web n. 9445918);

RILEVATO che l’Url di cui si chiede la rimozione rimanda ad un articolo, pubblicato tre anni or sono da una testata giornalistica nazionale nel quale si forniscono elementi volti a criticare la nomina del reclamante, da parte di un ministro e leader politico, quale XX di un XX e che il fatto che lo stesso si sia dimesso, il XX, da tale carica, rimanendo peraltro dirigente pubblico nel medesimo XX, non fa venir meno, anche in ragione del poco tempo trascorso, l’interesse della collettività a conoscere i contenuti dell’articolo;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’Url oggetto di reclamo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’Url oggetto di reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi