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Provvedimento del 28 aprile 2022 [9778076]

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[doc. web n. 9778076]

Provvedimento del 28 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 156 del 28 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 25 giugno 2021 con il quale XX, rappresentata dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni relative alla sua partecipazione ad un programma televisivo avvenuta diversi anni prima e rispetto alla quale non ritiene sussistente alcun interesse pubblico attuale alla relativa conoscibilità;

CONSIDERATO che l’interessato ha in particolare rilevato:

che i risultati di ricerca in tal modo reperibili riguardano contenuti non più rispondenti al proprio attuale percorso professionale:

che il trattamento dei propri dati personali con riguardo all’evento in questione non appare necessario non essendovi specifici motivi di interesse pubblico tali da giustificarne la prosecuzione;

che il diritto all’oblio, secondo l’attuale formulazione utilizzata dall’art. 21 del Regolamento, non richiede più all’interessato di esplicitare i motivi preminenti posti a fondamento della richiesta, spettando al titolare del trattamento l’onere di indicare le ragioni legittime e cogenti tali da giustificare la prosecuzione del trattamento;

VISTA la nota del 9 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 10 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riguardo agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella prima pagina del riscontro fornito, di non aver individuato il nome della reclamante all’interno delle pagine ad essi collegate e di aver pertanto adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati ad esso nelle versioni europee del motore di ricerca Google;

di non poter aderire alla richiesta dell’interessata con riguardo ai restanti URL trattandosi di notizie relative alla partecipazione della medesima ad un programma televisivo nel 2014;

che si tratta di informazioni recenti la cui diffusione è avvenuta per il tramite di testate giornalistiche di rilevanza nazionale;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella prima pagina del riscontro fornito da Google, quest’ultima ha dichiarato di aver adottato misure manuali per impedire il posizionamento delle pagine ad essi collegate tra i risultati associati al nome della reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google e che pertanto si ritiene che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano la partecipazione dell’interessata ad un programma televisivo avvenuta ormai otto anni fa e che la medesima non svolge attualmente un’attività professionale connessa all’oggetto del programma in questione;

alla luce del tempo decorso dai fatti appare legittima l’opposizione al trattamento di tali informazioni in associazione a ricerche condotte tramite il nome della reclamante, tenuto conto del fatto che, trattandosi di un evento ormai lontano, non appare più rappresentativo dell’attuale dimensione della medesima;

detta opposizione, peraltro, non risulta essere stata bilanciata, nel corso del procedimento, dalla deduzione, da parte del titolare, di motivi legittimi cogenti tali da ritenersi prevalenti sui diritti della reclamante e da giustificare una prosecuzione del trattamento come richiesto dall’art. 21, par. 1, del Regolamento;

occorre tenere comunque conto del fatto che le informazioni riguardanti il programma televisivo in questione restano reperibili in rete anche tramite altre chiavi di ricerca garantendo in tal modo la soddisfazione di un più generale diritto di ricerca degli utenti ed il contemperamento di quest’ultimo con i diritti dell’interessata;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli sopra indicati URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto di non aver individuato il nome della reclamante all’interno delle pagine collegate agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nel riscontro fornito e di aver pertanto adottato misure manuali idonee ad impedirne l’indicizzazione per ricerche condotte per il tramite di esso e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dei restanti URL e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 28 aprile 2022

IL VICEPRESIDENTE
Cerrina Feroni

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei