g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) - 22 agosto 2022 [9809087]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9809087]

Parere sullo schema di regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) - 22 agosto 2022

Registro dei provvedimenti
n. 287 del 22 agosto 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della transizione ecologica;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero della transizione ecologica ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto, di natura regolamentare, recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), funzionale all’adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2018/851, che impone agli Stati membri l’istituzione di uno o più registri coordinati, tali da garantire il monitoraggio delle attività di smaltimento dei rifiuti.

L’articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 demanda, del resto, a un regolamento ex articolo 17, c.3, l. 400 del 1988, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (che deve peraltro consentire la digitalizzazione degli adempimenti oggi ancora svolti con modelli cartacei) tale da realizzare “il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce”, regolando in particolare:

- i modelli e i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione (recante nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'instradamento; nome ed indirizzo del destinatario), con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

- le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

- il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti autorizzativi all’esercizio dell’attività, nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

- le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), al fine del loro inserimento nel Catasto dei rifiuti;

- le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione prescritta, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni amministrative prescritte dalla disciplina di settore e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

- le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale dei gestori;

- le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

- le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, secondo la previsione legislativa, è articolato in:

a) una sezione “Anagrafica”, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione “Tracciabilità”, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti e di quelli afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

RILEVATO

Il regolamento in esame disciplina, dunque, gli aspetti su elencati, con l’implicita previsione di un trattamento di dati personali concernente, in particolare, quelli del detentore e del destinatario dei rifiuti oggetto di trasporto (informazioni costitutive del formulario identificativo a cura dei soggetti esercenti attività di trasporto rifiuti), nonché dei dati (contenuti nella sezione anagrafica del Registro), relativi ai soggetti iscritti e alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. Una significativa parte di tali dati sarà, peraltro, relativa a persone giuridiche, come si evince dallo stesso articolo 12 del regolamento.

Il Titolo I del decreto ne disciplina oggetto e finalità; il Titolo II regola il registro cronologico di carico e scarico e il formulario d’identificazione del rifiuto (secondo lo schema riportato in allegato al decreto), mentre il Titolo III riguarda il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, con la previsione dell’uso di sistemi di geolocalizzazione dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi (art. 16)  e delle condizioni per l’utilizzo e l’accesso ai dati presenti nel RENTRI (art. 19)  .

In particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico l’articolo 4 definisce le modalità di compilazione del modello digitale tese alla garanzia dell’accesso da parte degli organi di controllo, dell’identificazione dell’utente che ha inserito i dati, di cui si garantisce l’immodificabilità, salvo le eventuali rettifiche apportate che restano comunque memorizzate nel sistema.

Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal decreto, l’articolo 8 prevede che le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei modelli vengano pubblicate sul sito del RENTRI da parte della Direzione generale competente del Ministero.

L’articolo 10 disciplina la struttura organizzativa del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, la cui sezione anagrafica contiene dati già contenuti in albi e registri tuttora vigenti.

L’articolo 12, inoltre, disciplina le attività svolte dalle Sezioni Regionali dell’Albo gestori ambientali con particolare riguardo alle attività di controllo, monitoraggio e accreditamento delle iscrizioni dei soggetti abilitati.

L’articolo 15, c.1, prevede, poi, che a decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori iscritti al RENTRI trasmettano i dati dei registri di carico e scarico secondo le modalità contenute in successivi decreti direttoriali.

L’articolo 16 dispone la presenza, sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato. Tale disposizione pare fondarsi (come del resto indica la Relazione illustrativa) sulla previsione di cui all’articolo 188-bis, commi 3, lettera b) e 4, lettera c) del decreto legislativo n.152 del 2006, relativamente alla tracciabilità del percorso seguito dai mezzi di trasporto.

L’articolo 19 individua il Catasto dei rifiuti e la banca dati di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.70 quali sistemi interconnessi telematicamente con il RENTRI secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) ai sensi dell’articolo 71 del C.A.D.

L’articolo 21 rinvia ad uno o più decreti direttoriali la definizione:

a) delle modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento;

b) delle istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;

c) dei requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli

operatori;

d) delle modalità di compilazione dei modelli prescritti;

e) dei requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

f) dei manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

g) delle modalità di funzionamento degli strumenti di supporto previsti.

RITENUTO

Benché di ampiezza circoscritta sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il trattamento dei dati personali sotteso al funzionamento del Registro e, più in generale, del sistema di tracciabilità dei rifiuti necessita di una disciplina integrata, sotto alcuni profili, rispetto alle previsioni contenute nello schema di regolamento.

Esso difetta, infatti, di norme specificamente dedicate alla disciplina di tale trattamento (e delle sue implicazioni) e, in questa parte, va integrato per introdurre le necessarie garanzie per gli interessati (da intendersi, ai sensi degli articoli 1 e 4, paragrafo 1, numero 1) del Regolamento, quali persone fisiche).

Andrebbe, quindi, introdotta una disposizione che individui le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati personali necessario alla funzionalità del sistema di tracciabilità dei rifiuti complessivamente inteso, con particolare riguardo alla tipologia dei dati raccolti e alla durata della loro conservazione nei sistemi informativi - da commisurarsi in ragione delle specifiche finalità perseguite, in conformità al principio di limitazione della conservazione (art. 5, par.1, lett. e) del Regolamento); alle operazioni da svolgere; all’individuazione del titolare del trattamento e al ruolo dei soggetti in esso coinvolti.

In conformità al canone di trasparenza di cui all’articolo 5, par.1, lett. a) del Regolamento, le modalità d’intrerconnessione del RENTRI con i sistemi informativi di cui all’articolo 19 dovrebbero essere disciplinate (almeno) dai decreti direttoriali previsti dall’articolo 21, non potendosi altrimenti rinvenire altro atto amministrativo generale che regoli tale componente costitutiva del trattamento. L’articolo 19 si limita, infatti, a stabilire che le modalità d’interconnessione siano realizzate secondo gli standard tecnici definiti da AgID ai sensi dell’articolo 71 del CAD e in accordo con l’ISPRA, senza tuttavia disciplinarne il perimetro neppure con rinvio ad altra fonte o provvedimento.

Analoghe integrazioni merita la disposizione di cui all’articolo 16, sulla geolocalizzazione dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi. Tale monitoraggio comporta infatti, sia pur indirettamente, un trattamento di dati personali, nella misura in cui, dalle informazioni sull’ubicazione geografica del veicolo, è possibile inferire dati sull’attività lavorativa del conducente. Tale possibile inferenza determina, peraltro, l’applicabilità, al trattamento in esame, delle garanzie di ordine lavoristico previste, dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni, per gli "strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori".

E’ dunque necessario disciplinare tale trattamento con previsioni ulteriori rispetto a quelle, meramente integrative, suscettibili di essere comprese nei decreti direttoriali di cui all’articolo 21. Si ritiene, in particolare, necessario precisare -conformemente ai principi di limitazione della finalità e limitazione della conservazione di cui all’articolo 5, par.1, lett. b) ed e) del Regolamento - la tipologia di dati acquisiti e i tempi di conservazione, considerando che il fine sotteso al monitoraggio (rispetto al quale le informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti) consiste, secondo l’articolo 188-bis, commi 3, lettera b) e 4, lettera c) del decreto legislativo n.152 del 2006, nella tracciabilità del percorso seguito dal mezzo.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere sul proposto schema di regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, volte a rappresentare l’esigenza di:

1) integrare l’articolato disciplinando le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati personali necessario alla funzionalità del sistema di tracciabilità dei rifiuti complessivamente inteso;

2) inserire all’articolo 19, c. 2, in fine, le seguenti parole: “, nell’ambito di taluno dei decreti direttoriali di cui all’articolo 21”;

3) disciplinare anche il trattamento dei dati personali conseguente all’attivazione del sistema di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 e alla trasmissione, al RENTRI, dei dati sul percorso seguito dal veicolo.

Roma, 22 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei