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Parere sullo schema di delibera del Commissario straordinario dell’ANPAL in materia di trattamento dei dati personali del Programma GOL nell’ambito del PNRR e il relativo Allegato A - Piano tecnico di attivazione dei servizi ANPAL - 20 ottobre 2022 [9827428]

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[doc. web n. 9827428]

Parere sullo schema di delibera del Commissario straordinario dell’ANPAL in materia di trattamento dei dati personali del Programma GOL nell’ambito del PNRR e il relativo Allegato A - Piano tecnico di attivazione dei servizi ANPAL - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 353 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTA il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”, e in particolare:

l’art. 1, comma 4, che dispone che l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito, “ANPAL”) “esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano”;

l’art. 9, comma 1, che prevede tra le funzioni conferite all’ANPAL, alla lettera b), la “definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all’articolo 18” e, alla lettera e), la “definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all’articolo 18”;

l’art. 13, in materia di sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;

l’art. 18, rubricato “Servizi e misure di politica attiva del lavoro”, che individua i servizi e le misure di politica attiva da erogare da parte delle regioni e delle province autonome “allo scopo di costruire i percorsi più adeguati all’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro […] nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione”;

l’art. 19, comma 5, secondo cui “sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione gli utenti dei servizi per l’impiego vengono assegnati a una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea con i migliori standard internazionali”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 11 novembre 2021, e in particolare:

l’art. 1, comma 1, con il quale è adottato il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (di seguito, “GOL”);

l’Allegato A, ovvero il Programma GOL, che nella sezione 8 “Gli strumenti per la personalizzazione delle misure”, paragrafo denominato “Dal profiling all’assessment”, prevede, tra l’altro, che “gli strumenti e le metodologie [della profilazione quantitativa e qualitativa dei beneficiari] devono essere adeguati e resi comuni per individuare in maniera uniforme sul territorio nazionale l’appropriatezza dei percorsi nei servizi” e che i percorsi di GOL sono “distinti sulla base di una valutazione multidimensionale”;

VISTA la delibera n. 5 del 9 maggio 2022 del Commissario straordinario di ANPAL, con la quale sono stati approvati, in particolare, la metodologia di profilazione quantitativa e la metodologia di valutazione multidimensionale e orientamento;

VISTA la nota dell’11 ottobre 2022 con la quale l’ANPAL ha sottoposto al parere dell’Autorità lo schema di delibera del Commissario straordinario in materia di trattamento dei dati personali del Programma GOL nell’ambito del PNRR e il relativo Allegato A (“Piano tecnico di attivazione dei servizi ANPAL per la fase di Assessment del Programma GOL”);

CONSIDERATO che lo schema di delibera prevede, in particolare, che:

il trattamento dei dati personali dei beneficiari del Programma GOL è effettuato nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, di seguito “SIU”) al fine di assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e consentire l’attivazione e la gestione dei Patti di servizio e dei Patti per il lavoro da parte dei Servizi per il lavoro nonché per finalità di verifica e controllo (art. 2, comma 1, dello schema di delibera);

la piattaforma MyANPAL (operante nell’ambito della componente del SIU di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2015) è lo strumento per la gestione delle varie fasi del Programma GOL, inclusa la fase di assessment dei beneficiari, la sottoscrizione dei Patti di servizio e dei Patti per il lavoro, l’erogazione delle politiche attive, finalizzate alla realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo (art. 2, comma 2, dello schema di delibera);

i dati della piattaforma MyANPAL sono utilizzati da parte di ANPAL nell’ambito dell’adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall’art. 9 del d.lgs. n. 150 del 2015, secondo modalità e termini definiti nell’allegato Piano tecnico di attivazione (art. 2, comma 3, dello schema di delibera);

i trattamenti dei dati personali dei beneficiari del Programma GOL sono effettuati dall’ANPAL e dalle Regioni e Province autonome ovvero dalle Agenzie regionali o altri Enti regionali, nonché dalle Agenzie per il lavoro, dai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (artt. 4, 6 e 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), in qualità di titolari del trattamento (art. 2, comma 4, dello schema di delibera);

i dati personali relativi ai beneficiari del Programma GOL sono raccolti esclusivamente presso gli interessati da parte del Servizio per il lavoro territorialmente competente a gestire la sottoscrizione del patto di servizio o del patto per il lavoro ai fini dell’accesso alle misure di politica attiva del lavoro previste dal Programma GOL, utilizzando – ai fini della valutazione del livello di occupabilità e della individuazione della classe di profilazione quantitativa – anche i dati dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro (art. 3, comma 1, dello schema di delibera);

le attività di trattamento effettuate da ANPAL sono eseguite nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nell’allegato Piano tecnico e nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati prevista dall’art. 35 del Regolamento (condotta dall’ANPAL in ragione degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati che presentano i trattamenti in esame), i quali sono tenuti costantemente aggiornati (art. 3, comma 2, dello schema di delibera);

ANPAL assicura agli interessati che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente e fornisce loro, anche attraverso una apposita sezione del sito istituzionale in occasione dell’accesso ai servizi della piattaforma MyANPAL, nonché attraverso le Regioni e Province autonome ed i soggetti da questi autorizzati al trattamento dei dati personali, le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (art. 3, comma 3, dello schema di delibera);

quale misura di garanzia a tutela degli interessati, la metodologia dell’assessment adottata dall’ANPAL assicura che le decisioni non siano basate sul solo trattamento automatizzato, essendo comunque previsto l’intervento umano nell’individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro definiti sulla base del livello di occupabilità (art. 3, comma 4, dello schema di delibera);

nel Piano tecnico allegato sono individuate e descritte le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, la trasmissione dei dati, le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà degli interessati (art. 3, comma 5, dello schema di delibera);

ai fini di una valutazione di efficienza ed efficacia del trattamento dei dati personali finalizzato all’individuazione del livello di occupabilità del beneficiario di GOL, è prevista una verifica periodica della metodologia dell’assessment e della corretta attuazione da parte degli operatori (artt. 3, comma 4, e 5 dello schema di delibera);

l’ANPAL può utilizzare – per finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni – i dati dei beneficiari in forma aggregata ovvero individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili (art. 6, comma 1, dello schema di delibera);

le informazioni contenute nella DID (“dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa” di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2015) e nella SAP (“scheda anagrafica e professionale dell’utente dei centri per l’impiego” di cui all’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015) sono rese disponibili alle autorità di gestione e di controllo degli strumenti finanziari utilizzati a copertura delle misure di politica attiva garantendo, altresì, ai competenti servizi della Commissione Europea l’accesso al SIU per consentire verifiche campionarie in relazione ai beneficiari di GOL, privilegiando l’utilizzo di tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto del principio di minimizzazione; analogo accesso è assicurato per le medesime finalità all’Unità di missione istituita nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR; i dati possono essere altresì elaborati ai fini della trasmissione, in forma anonima, al sistema di monitoraggio del PNRR gestito dal Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato – Servizio Centrale per il PNRR (art. 6, commi 2 e 3, dello schema di delibera);

i dati personali acquisiti sono conservati per cinque anni a decorrere dalla data dell’evento di revoca della DID, ovvero, per gli interessati da misure di politica attiva finanziati dal Fondo sociale europeo PLUS, per tutto il periodo di programmazione e per ulteriori cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’autorità di gestione (art. 7 dello schema di delibera);

VISTO l’Allegato A (“Piano tecnico di attivazione dei servizi ANPAL per la fase di Assessment del Programma GOL”) che descrive il funzionamento della piattaforma digitale MyANPAL e il sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e per la fase di assessment nonché le misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza dei trattamenti;

CONSIDERATO che lo schema di delibera in esame tiene conto delle indicazioni che sono state fornite nel corso delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio del Garante, volte ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a:

le misure per assicurare il rispetto del principio di correttezza e trasparenza nei confronti dei beneficiari (artt. 5, par. 1, lett. a), 13 e 14 del Regolamento; art. 3 dello schema di delibera);

le garanzie da adottare nell’ambito dei trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione dei beneficiari in sede di assessment, assicurando, in particolare, verifiche periodiche sulla qualità dei dati e l’intervento umano nel processo decisionale relativo all’individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, nel rispetto dei principi di liceità e di esattezza (artt. 5, par. 1, lett. a) e d), e 22, par. 1, del Regolamento);

il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di protezione dei dati per impostazione predefinita (artt. 5, par. 1, lett. c), e 25, par. 2, del Regolamento), mediante adozione di tecniche di pseudonimizzazione e anonimizzazione nell’ambito dei trattamenti effettuati per lo svolgimento delle funzioni di analisi, monitoraggio e controllo da parte delle istituzioni competenti (art. 6 dello schema di delibera);

i tempi di conservazione dei dati per un tempo non superiore al conseguimento della finalità per le quali sono trattati in conformità al principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento; art. 7 dello schema di delibera);

RITENUTO pertanto di non dover formulare osservazioni sullo schema di deliberazione oggetto del presente parere;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di delibera del Commissario straordinario dell’ANPAL in materia di trattamento dei dati personali del Programma GOL nell’ambito del PNRR e il relativo Allegato A - Piano tecnico di attivazione dei servizi ANPAL.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi