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Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica - 10 novembre 2022 [9831428]

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[doc. web n. 9831428]

Parere su uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica - 10 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 10 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto, sulle cui più recenti novelle il Garante si è espresso con i pareri nn. 420 del 19 ottobre 2017: doc. web n. 7273618 e 178 del 2 ottobre 2019: doc. web n. 9162642). 

Il comma 21 di tale articolo demanda, infatti, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, previe intesa con la Conferenza unificata e acquisizione del parere del Garante, la disciplina - tra le altre - delle modalità per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di una scuola nautica; dei requisiti di idoneità e di quelli minimi di capacità patrimoniale da possedere, tra cui si annoverano anche i requisiti morali di cui al comma 6 dell’articolo medesimo; delle modalità di svolgimento dell'attività di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche, nonché delle modalità di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attività di scuola nautica.

Il regolamento è, inoltre, tenuto a disciplinare la tipologia di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante sotteso al trattamento e le misure a tutela degli interessati.

RILEVATO

Lo schema di regolamento delinea, al suo primo articolo, il proprio oggetto nella disciplina della costituzione, del funzionamento e della gestione delle scuole nautiche e individua, quali amministrazioni competenti ai fini della regolamentazione proposta, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la costituzione e il conseguente esercizio della scuola nautica, il cui avvio è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevista per le attività finalizzate, tra le altre, alla formazione e preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle varie categorie di patenti nautiche (art. 39, c. 6, d.lgs. 171 del 2005).

L’articolo 3, in particolare, disciplina le modalità di presentazione della SCIA e oltre a legittimarne la presentazione anche in via telematica, ne individua in modo analitico il contenuto, dichiarativo e documentale.

Tra le dichiarazioni da presentare, l’articolo prevede al comma 2, lett. m), anche quella relativa al “possesso dei requisiti morali di cui al comma 6 dell’articolo 49-septies” del d.lgs. 171 del 2005. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, quali condizioni soggettive ostative all'esercizio di una scuola nautica, la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere; la sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive che, pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non siano inferiori a sei anni; la dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero la pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Il medesimo articolo 3 stabilisce poi, in capo all’amministrazione ricevente la SCIA, l’obbligo di accertamento del possesso dei requisiti previsti e, in caso di carenza, l’adozione di un motivato provvedimento inibitorio della prosecuzione dell’attività.

Gli articoli dal 4 all’11 delineano i requisiti di idoneità per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, in merito, nello specifico, al corpo docente e alla capacità patrimoniale; disciplinano l’apertura di sedi secondarie e gli adempimenti connessi da parte delle scuole nautiche, dettando i requisiti che i locali da adibire all’esercizio dell’attività di scuola nautica debbano possedere e le caratteristiche della strumentazione di uso didattico. Vi sono inoltre comprese le disposizioni sul personale docente delle scuole, essendo peraltro queste ultime tenute a comunicare, all’autorità territorialmente competente, ogni variazione del proprio corpo docente oltre che, entro dieci giorni dall’inizio, l’avviamento di ogni corso (artt. 10 e 11).

L’articolo 12 sancisce, in capo a ciascuna scuola nautica, alcuni specifici obblighi tra i quali quello di esporre al pubblico le autorizzazioni all’esercizio e le informazioni di interesse generale (orari di apertura, tariffario ecc.), nonchè la tenuta del registro degli allievi, contenente anche le informazioni sul loro trasferimento presso altra scuola nautica, ovvero presso un consorzio per l’istruzione nautica.

L’articolo 15 disciplina, invece, l’esercizio dell’attività di scuola nautica da parte degli istituti tecnici del settore tecnologico, prevedendo modalità semplificate per la presentazione della SCIA di inizio attività e per quella di variazione. Come già l’articolo 3, anche l’articolo 15 prevede che nella SCIA debbano essere dichiarati oltre alla denominazione, sede, tipologia di attività, dati anagrafici e fiscali del dirigente scolastico e degli insegnanti, anche il possesso, al momento della presentazione, dei requisiti soggettivi e morali (art. 49-septies, c. 4 e 6, cit.), con il trattamento, che ne consegue, anche di dati di cui all’articolo 10 del Regolamento.

Si dispone altresì che il dirigente scolastico, per motivate e gravi esigenze documentate, possa sospendere l’esercizio dell’attività per un periodo -prorogabile per giustificati motivi- di sei mesi e, infine, che l'attività di vigilanza amministrativa prevista dall'art. 49-septies, comma 9, del codice della nautica da diporto, possa essere esercitata dagli uffici scolastici regionali di riferimento, limitatamente alle condizioni e ai requisiti richiesti.

L’articolo 17, in attuazione della previsione di cui all’articolo 49-septies, comma 21, lettera a) d.lgs. 171 del 2005, dopo aver elencato le materie oggetto del controllo (comma 2) disciplina le modalità di esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sull’attività di scuola nautica da parte di province, città metropolitane e province autonome di Trento e Bolzano, nell’intento di uniformare tali attività su tutto il territorio nazionale.

L’articolo 18 disciplina le conseguenze dell’irregolarità o della perdita dei requisiti prescritti per l’esercizio dell’attività – ivi inclusi i requisiti morali- che comportano l’adozione, da parte delle autorità competenti, di provvedimenti di diffida, sospensione e interdizione. L’adozione di tali atti deve essere preceduta dalla contestazione degli addebiti, con assegnazione agli interessati di un termine per la presentazione di controdeduzioni o per la regolarizzazione delle violazioni.

L’articolo 21, infine, disciplina il trattamento dei dati personali funzionale all’esercizio dell’attività di scuola nautica e ai relativi controlli. Al suo primo comma, l’articolo individua, quali titolari del trattamento per i profili di attribuzione, le amministrazioni competenti, ossia le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano le quali, nell’esercizio dell’attività di controllo sulle scuole nautiche, trattano anche dati concernenti i requisiti morali di cui all’articolo 49-septies, comma 6, del codice della nautica da diporto nonché dati personali inerenti ai provvedimenti disciplinari di diffida e sospensivi o interdittivi rispetto all'esercizio dell'attività (art. 18 dello schema di regolamento). Tali titolari effettuano – precisa il secondo periodo del comma 1 - il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del Codice (attività di controllo e ispettive), comunque nel rispetto della disciplina applicabile (inciso che sarebbe opportuno estendere anche ai titolari di cui al comma 3, sebbene l’obbligo di conformità sia sancito ex lege).

Per altro verso, al comma 3 dell’articolo 21 si qualificano le scuole nautiche e i consorzi quali titolari del trattamento dei dati anagrafici degli insegnanti di teoria, degli istruttori pratici, dei dati anagrafici e di quelli relativi al trasferimento o provenienza degli allievi, nonché della tenuta e dell’aggiornamento del registro d'iscrizione degli allievi.

L’ultimo comma dell’articolo 21, infine, demanda a un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare previo parere del Garante, l’individuazione delle modalità e dei tempi di conservazione dei dati personali, nonché delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento.

RITENUTO

L’odierno parere è reso su di un articolato che recepisce il contenuto delle indicazioni fornite dall’Autorità, nell’ambito di interlocuzioni di carattere tecnico con il Ministero proponente, volte ad integrare il testo nella parte relativa alla disciplina del trattamento, in linea, peraltro, con quanto previsto dalla disposizione attributiva del potere normativo.

In particolare, in seguito alla esigenza - rappresentata dal Garante-  di modificare il testo, introducendovi una o più disposizioni che, oltre ad individuare le caratteristiche essenziali del trattamento dei dati personali necessario nella fase costitutiva e nell’esercizio delle attività della scuola nautica, prevedessero garanzie adeguate, è stato inserito nel testo l’articolo 21, rilevante rispetto ai seguenti profili:

- l’indicazione del ruolo svolto dai vari soggetti coinvolti nei trattamenti di dati personali contemplati dal regolamento, distinguendo tra i flussi informativi in capo alle scuole nautiche e quelli connessi all’attività di controllo sulle stesse; 

- l’individuazione, nelle attività di controllo e ispettive di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l) del Codice, dei motivi di interesse pubblico rilevante sottesi al trattamento medesimo, con riferimento, in particolare, a quelli inerenti il possesso e l’eventuale carenza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività, ai sensi dell’articolo 2-octies, c. 5, del Codice;

- la previsione, sia pure con rinvio ad atto amministrativo generale, delle modalità e dei tempi di conservazione dei dati personali, da limitarsi al tempo strettamente indispensabile alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attività oggetto di autorizzazione, nonché delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza del trattamento.

All’esito di tale integrazione, lo schema di regolamento non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati.

IL GARANTE

ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di esercizio dell’attività di scuola nautica.

Roma, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9831428
Data
10/11/22

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Tipologie

Parere del Garante

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