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Provvedimento del 20 ottobre 2022 [9838200]

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[doc. web n. 9838200]

Provvedimento del 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 351 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 28 aprile 2022 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome di alcuni URL collegati ad una vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna del medesimo con sentenza passata in giudicato nel XX, reputando non più sussistente l’interesse del pubblico ad averne conoscenza; 

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni relative ad un procedimento ormai concluso da quattro anni;

VISTA la nota del 24 maggio 2022 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 31 maggio 2022 con la quale Google LLC ha chiesto di indicare puntualmente gli URL oggetto di richiesta riportandoli in apposito elenco;

VISTA la comunicazione del 9 giugno 2022 con la quale l’interessato ha trasmesso all’Autorità l’integrazione richiesta e la successiva nota del 27 giugno 2022 con la quale quest’ultima è stata trasmessa al titolare del trattamento;

VISTA la nota datata 18 luglio 2022 con la quale Google LLC ha rappresentato:

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 6 nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito;

di non poter prendere provvedimenti con riguardo all’URL indicato con il n. 7 in quanto rinvia ad un articolo diverso rispetto agli altri risultando aggiornato agli sviluppi più recenti della vicenda giudiziaria tenuto conto del fatto che lo stesso riporta la circostanza dell’intervenuta conferma, da parte del giudice di appello, della condanna in primo grado per XX, pur ritenendo che “i reati-fine (…) dovessero essere inquadrati nella fattispecie della XX” e disponendo pertanto, sotto questo profilo, l’assoluzione del reclamante con riguardo all’imputazione del reato di XX, escludendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per i reati di XX in quanto XX;

che la Corte di Cassazione nel XX ha confermato la correttezza della ricostruzione effettuata dal giudice di appello, respingendo il ricorso proposto dal reclamante:

che la notizia di contenuto giornalistico riportata nel predetto articolo è pertanto esatta, in quanto aggiornata, e rispondente all’interesse pubblico attuale tenuto conto del fatto che si tratta di una notizia di pubblicazione recente in quanto risalente al XX;

che i contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 8 a 10 nella quarta pagina del riscontro non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca reperibili in associazione al nome del reclamante e non sono dunque necessari interventi da parte della società;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google nel corso del procedimento e in particolare:

di aver provveduto a disporre il blocco degli URL indicati con i nn. da 1 a 6 indicati nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito; 

di non poter adottare alcun provvedimento in merito agli URL indicati con i nn. da 8 a 10 nella quarta pagina del riscontro in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

RITENUTO, con riguardo ai predetti URL, che non vi siano dunque gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute nell’articolo, pubblicato nel XX, collegato all’URL indicato con il n. 7 nel riscontro di fornito da Google risultano aggiornate alla luce degli sviluppi giudiziari successivi in quanto riportano la notizia dell’intervenuta conferma in grado di appello della condanna per XX, pur dando atto della riforma dell’imputazione di XX dalla quale l’interessato è stato invece assolto;

si tratta di vicenda di pubblico interesse in quanto definita in epoca recente, posto che risale al XX la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la pronuncia del giudice di appello, e collegata all’attività professionale che il reclamante svolgeva all’epoca dei fatti;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al blocco disposto con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 6 nella prima e nella seconda pagina del riscontro fornito, nonché in ordine al fatto che le pagine web collegate agli URL nn. 8 e 10 nella quarta pagina del predetto riscontro non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo al restante URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi