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Provvedimento del 15 dicembre 2022 [9843337]

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[doc. web n. 9843337]

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 438 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l’art. 33 del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (“Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali”), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante con il n. XX con la quale la persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice e ha chiesto all’Autorità di intervenire presso la piattaforma Telegram.org dalla stessa indicata;

VISTA la determinazione n. 49 del 14 dicembre 2022 con la quale, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d’urgenza, a:

a) ingiungere a Telegram UK Holdings Ltd l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione, sulla piattaforma, del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso in formato hash;

b) prescrivere alla medesima società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità dell’interessato da comunicarsi tempestivamente all’Autorità;

VISTA la nota del 14 dicembre 2022 con la quale la predetta determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del Regolamento n. 1/2019, ratifica il provvedimento n. 49 adottato d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 14 dicembre 2022 nei confronti di Telegram UK Holdings Ltd.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei