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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato, di modifica del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS - 21 dicembre 2022 [9843393]

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[doc. web n. 9843393]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato, di modifica del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS - 21 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 443 del 21 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e ss.mm., e, in particolare, l’art. 3, commi 3 e 4, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 3-bis, del richiamato d.lgs. 175/2014, in base al quale tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo, mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema TS;

VISTI i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015, 16 settembre 2016 e 27 aprile 2018, recanti le specifiche tecniche e le modalità operative di trasmissione telematica dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie al Sistema TS, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché la compilazione agevolata e consultazione da parte del cittadino – sui quali il Garante si è espresso favorevolmente con i pareri, rispettivamente, del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058), del 28 luglio 2016 (provv. n. 335, doc. web n. 5407732) e del 26 aprile 2018 (provv. n. 248, doc. web n. 8641178);

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2020, e successive modifiche, recante l’adeguamento del tracciato del Sistema TS ai fini della trasmissione al medesimo Sistema TS dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini dal 1° gennaio 2020, in relazione alla tracciabilità del pagamento, e di quelle sostenute dal 1° gennaio 2021, in relazione ai dati fiscali dei corrispettivi e delle fatture – sul quale il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 9 luglio 2020 (provv. n. 132, doc. web n. 9441223);

VISTO l’art. 1, comma 438, della legge del 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede l'erogazione di un contributo in forma di voucher una tantum di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell’ISEE inferiore a 10.000 euro annui (c.d. bonus vista);

VISTO l’art. 1-quater, comma 3, del decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 228, e successive modifiche, il quale prevede un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, parametrato alle diverse fasce ISEE e, in ogni caso, in favore di persone con un valore dell’ISEE non superiore a 50.000 euro (c.d. bonus psicologo);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 31 maggio 2022, recante Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (su cui il Garante ha pronunciato parere favorevole con provv. n. 188 del 19 maggio 2022, doc. web n. 9774696);

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 ottobre 2022, recante Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista» (su cui il Garante ha pronunciato parere favorevole con provv. n. 319 del 6 ottobre 2022, doc. web n. 9817038);

VISTA la richiesta di parere del 7 dicembre 2022, che fa seguito a quella del 15 novembre 2022 e alle successive interlocuzioni con l’Ufficio del Garante, con la quale è stato sottoposto all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del parere di competenza, lo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato, condiviso con l’Agenzia delle entrate, che modifica il richiamato d.m. 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS a seguito dell’introduzione del bonus vista e del bonus psicologo;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto, nel modificare il richiamato d.m. 19 ottobre 2020, prevede, in particolare, che:

- per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, i dati dei documenti fiscali trasmessi al Sistema TS da parte dei soggetti a ciò obbligati sono comprensivi anche delle “informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui medesimi documenti fiscali”;

- il campo “AA= Altre spese” del tracciato record relativo ai dati delle spese sanitarie da trasmettere al sistema TS comprenda anche “i contributi riconosciuti dalla normativa vigente riportati nei documenti fiscali”;

- sia ampliato il novero dei soggetti abilitati a trasmettere i dati delle spese sanitarie al Sistema TS compilando il campo “AA= Altre spese”, includendo anche gli psicologi;

CONSIDERATO che lo schema di decreto in esame, nell’ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, individua misure volte a limitare le tipologie di informazioni oggetto della predetta trasmissione, atteso che la fruizione di contributi può rivelare informazioni relative agli interessati non necessarie all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, requisiti economici), nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e privacy by design e by default (artt. 5, comma 1, lett. c), e 25 del Regolamento);

FERMO RESTANDO che, in ogni caso, le informazioni raccolte nell’ambito del Sistema TS non possono essere oggetto di trattamenti diversi da quelli previsti dall’ordinamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione della finalità (art. 5, par. 1, lett. a) e b)), nonché dell’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 3 e 4, e dell’art. 9 del Regolamento;

RITENUTO, alla luce di quanto rappresentato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze – Ragioniere generale dello Stato sottoposto ad esame;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato, di modifica del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioniere generale dello Stato 19 ottobre 2020, con riferimento alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema TS.

Roma, 21 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei