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Provvedimento del 15 dicembre 2022 [9852668]

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[doc. web n. 9852668]

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 432 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato in data 4 agosto 2022 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Bellezza, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di alcuni URL collegati ad articoli di giornale e a post pubblicati su blog, tutti riguardanti una vicenda nella quale il medesimo è stato coinvolto, essendo stato accusato nel 2008 di aver appiccato oltre 60 incendi dolosi avvenuti nella città di XX e in ordine alla quale è intervenuta nel 2012 sentenza di assoluzione del Tribunale di XX per incapacità di intendere e di volere del medesimo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità in rete di tali contenuti, ritenendo non più sussistente l’interesse pubblico ad averne conoscenza, in considerazione del tempo decorso dalla definizione giudiziaria della vicenda e dell’esito degli accertamenti svolti, rappresentando altresì di essersi rivolto al gestore del motore di ricerca, in quanto gli URL oggetto di richiesta di rimozione erano collegati a “blog o riviste on line di cui non era stato possibile rintracciare il titolare dei dati”;

VISTA la nota del 12 settembre 2022, con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 16 novembre 2022 (integrativa della nota del 14 ottobre 2022), con la quale Google LLC ha comunicato:

di aver disposto il blocco degli URL oggetto di reclamo, indicati nella propria memoria di risposta con i numeri da 1 a 3 dalle versioni europee dei risultati di ricerca “per le query correlate al nome del reclamante”;

di non poter invece aderire alla richiesta con riguardo all’URL https://..., in quanto:

a) trattasi di un articolo recente pubblicato nel 2020, il quale riferisce che il sig. XX, successivamente alla decisione emessa dal Tribunale di XX nel 2012, avrebbe ripetutamente violato la libertà vigilata e sarebbe pertanto stato sottoposto, nel 2020, alla misura di sicurezza del ricovero in una REMS in quanto ritenuto socialmente pericoloso;

b) la persistenza di un interesse pubblico è suffragata anche dalla documentazione fornita dal reclamante a Google LLC, successiva alla decisione emessa dal tribunale di XX nel 2012, che include una raccomandazione sanitaria del Dipartimento di salute mentale dell’ASL I della XX dell’agosto 2022, ai sensi della quale il reclamante risulta presentare scompensi psicopatologici e impulsi aggressivi, confermandone perciò la sussistente pericolosità sociale;

VISTA la nota del 21 ottobre 2022, con la quale il reclamante, in replica alle argomentazioni fornite da Google, oltre a ribadire le ragioni già poste alla base del reclamo, ha precisato che:

la gravità delle condizioni psicologiche evidenziate nelle relazioni redatte dal Dipartimento di salute mentale dell’Asl I della XX dovrebbero comportare una tutela della privacy del reclamante quanto più possibile stringente;

contrariamente a quanto affermato da Google, il sig. XX da alcuni mesi non risiede più in una Rems e ha una stabile occupazione;

il sito PressReader riprende un articolo del XX che la società editoriale di quel quotidiano ha provveduto a rimuovere, a seguito di richiesta avanzata dal legale del reclamante;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO, con riguardo ai primi tre URL indicati nella memoria di risposta di Google, che la medesima ha dichiarato di aver provveduto a disporne il blocco per ricerche condotte con il nome del reclamante, e che pertanto, con riguardo ad essi, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, relativamente all’istanza di rimozione dell’ URL https://..., che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la notizia, allo stato, compare solo su PressReader che è un mero aggregatore di notizie;

l’URL riprende un articolo del XX che è stato rimosso, su richiesta del reclamante, dal sito internet di quest’ultima testata;

tale articolo riporta una informazione relativa allo stato di salute mentale del reclamante;

il reclamante non ha modo di rivolgersi a PressReader per esercitare i diritti previsti dall’art. 17 del Regolamento e non è quindi in grado di impedire altrimenti la diffusione di detta informazione;

CONSIDERATO infine che non risultano reperibili in rete, in quanto deindicizzati, ulteriori articoli utili alla ricostruzione della vicenda giudiziaria che, oltre un decennio or sono, ha coinvolto il reclamante e a cui si fa riferimento, in forma sommaria e oscura, nell’URL in questione;

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell’URL sopra indicato con riferimento alle query correlate al nome del sig. XX e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di deindicizzare lo stesso quale risultato di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato da Google relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta (n. 1, n. 2 e n. 3) e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito;

dichiara il reclamo fondato con riguardo al restante URL e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la deindicizzazione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei