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Provvedimento del 15 dicembre 2022 [9856729]

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[doc. web n. 9856729]

Provvedimento del 15 dicembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 435 del 15 dicembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTA l’istanza del 1° maggio 2021, con la quale il Sig. XX ha lamentato la persistenza on line di un articolo risalente al luglio 2011 corredato da una sua fotografia, reperibile attraverso l’URL: https://..., nonché della medesima fotografia reperibile tramite l’URL: https://..., di cui aveva chiesto a Google la rimozione, dai risultati di ricerca rinvenibili in associazione al proprio nominativo, rappresentando il decorso di un lungo lasso temporale, “più di 15 anni dai fatti narrati negli articoli” ed il venir meno di un interesse pubblico rispetto alla vicenda giudiziaria narrata, “per la rinuncia all’attività pubblica  operata nel lontano 2001”;

VISTA la successiva integrazione dell’istanza e la sostanziale formulazione della stessa come atto di reclamo - corredato da una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di XX nel 2010 rispetto alla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto – in cui l’interessato ha ribadito la sussistenza del pregiudizio, derivante alla sua vita personale e professionale anche dopo aver scontato la pena, a causa della perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni riferite ad eventi conclusisi molti anni prima e ormai prive di un interesse attuale per la collettività;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 1° settembre 2021 con la quale, in relazione ai richiamati URL, Google LLC ha rilevato di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata dall’interessato tenuto conto che:

gli stessi rimandano ad un articolo pubblicato dalla testata giornalistica L’Arena nel 2011 con riguardo all’arresto dell’interessato, consigliere comunale presso il Comune di XX dal 1994 al 1998, a seguito di “un cumulo di condanne a sette anni di carcere emesse dal ’99 fino al 2007, per lesioni personali, abuso d’ufficio, traffico di sostanze stupefacenti;

deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità di tali informazioni tenuto conto del fatto che si tratta di “informazioni di cronaca riconducibili a gravi condotte di rilevanza penale rispetto alle quali non è stata fornita alcuna informazione circa gli eventuali esiti”;

la sentenza di assoluzione prodotta riferisce esclusivamente del proscioglimento del reclamante dall’accusa di cessione di stupefacenti nel territorio di XX, richiamando, peraltro, una condanna intervenuta in via definitiva nei confronti dello stesso interessato per cessione di stupefacenti in XX e la documentazione allegata “nulla dice rispetto agli ulteriori e diversi reati che sarebbero stati commessi dal reclamante secondo l’articolo in oggetto, né dei procedimenti penali che ne sarebbero scaturiti”;

le richieste di deindicizzazione di notizie riguardanti reati gravi devono essere trattate con estrema cautela, potendosi – come sottolineato dalle Linee Guida del WP29 – "considerare la deindicizzazione di risultati di ricerca relativi a reati minori accaduti molto tempo fa", mentre l’elemento del decorso del tempo incontra un limite rispetto a richieste di deindicizzzione riferite a "reati gravi" che devono essere valutate con minor favore dalle Autorità;

la natura giornalistica dell’articolo dimostra di per sé – sempre secondo le citate Linee Guida - l’interesse pubblico alla notizia che rileva anche tenuto conto del ruolo ricoperto dall’interessato all’epoca dei fatti in qualità di capogruppo di Forza Italia e consigliere comunale del Comune di XX;

CONSIDERATO che, a seguito di tale riscontro, inviato dalla società anche all’interessato ed oggetto di uno specifico invio da parte dell’Ufficio, in data 24 settembre 2021, con l’invito a voler fornire elementi circostanziati ed idonea documentazione volta a confutare il diniego del gestore del motore di ricerca, non è pervenuta dal Sig. XX, neanche a distanza di tempo, alcuna precisazione ed integrazione della propria posizione;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente invocabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, nonché degli ulteriori criteri espressamente individuati nelle Linee Guida sopra citate, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento

RILEVATO che:

i contenuti reperibili in particolare tramite il primo dei sopra menzionati URL riguardano un quadro giudiziario riferito a reati gravi che, sulla base di quanto desumibile dalla lettura del menzionato articolo giornalistico, hanno comportato a carico dell’interessato un cumulo di condanne, emesse dal 1999 al 2007, a sette anni di carcere con pene accessorie relative anche all’interdizione per 10 anni dai pubblici uffici ed allo svolgimento di imprese commerciali;

la documentazione parzialmente prodotta dall’interessato stesso ha dato conto solo di una sentenza di assoluzione emessa, in data 10 febbraio 2009 dal Tribunale di XX a seguito della sola contestazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti (ai sensi degli artt. 110, 81 cpv. c.p. e 73 comma 1 del D.P:R. n. 309/1990) limitatamente al territorio di XX;

dal contesto processuale delineato nella stessa sentenza è peraltro emerso, non solo che l’interessato è stato condannato in via definitiva  dal Tribunale di XX con sentenza del 26 giugno 2006 “per fatti di cessione di stupefacenti commessi in XX sino al luglio 2001”, ma anche un profilo del Sig. XX quale consumatore di sostanze stupefacenti, coinvolto, con un altro coimputato, in una “combutta(…) risalente a cavallo anni 1999-2001 ed avente ad oggetto festini a base di prostitute e cocaina (cfr. pag.  2 della sentenza in atti);

nessun ulteriore elemento è stato fornito dall’interessato, per definire un quadro più puntuale ed aggiornato della sua complessiva situazione processuale e consentire di entrare nel merito della sua vicenda, nonostante le diverse interlocuzioni telefoniche con l’Ufficio ed il successivo invito rivolto in tal senso dall’Ufficio (con la richiamata nota del 24 settembre 2021), proprio a fronte di quanto asserito dal gestore del motore di ricerca in merito alla richiesta di deindicizzazione;

anche i rilievi dell’interessato circa la fondatezza o l’esattezza della notizia contenuta nel richiamato articolo sono stati limitati all’asserita circostanza che “gli eventi narrati(…) non rispecchiano i fatti realmente accaduti”, né è emersa alcuna indicazione in merito all’interesse del Sig. XX ad un aggiornamento della notizia stessa da parte della testata giornalistica, in considerazione degli ulteriori sviluppi della sua vicenda processuale;

nonostante il decorso del tempo, deve considerarsi la particolare gravità dei diversi reati descritti nell’articolo ed il quadro definito nell’unica sentenza prodotta dall’interessato, nonché l’assenza di ulteriori elementi di valutazione stante l’inerzia del medesimo;

nel contemperamento tra il diritto all’oblio e l’interesse del pubblico a conoscere tali informazioni deve altresì tenersi conto del ruolo e delle cariche pubbliche a suo tempo ricoperte dal XX, nonostante l’asserito ritiro dalla vita pubblica;

diversa valutazione deve invece essere effettuata con riguardo all’immagine dell’interessato reperibile attraverso l’URL  https://..., in quanto la pubblicazione della  sola foto di quest’ultimo, svincolata dalla pubblicazione della notizia non risulta essere giustificata da alcuna esigenza informativa sulla vicenda, né dal riscontro fornito dal gestore del motore di ricerca, sono emerse ragioni di interesse pubblico che giustifichino ancora la diffusione dell’immagine così decontestualizzata a distanza di molto tempo dall’originaria pubblicazione;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dell’URL: https://...;

RITENUTO, invece, di dover considerare il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL: https://... e di dover per l’effetto ingiungere a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione, nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nei confronti di Google LLC nel caso di specie, in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante , può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 85, par.5, lett. e) del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL: https://... oggetto di richiesta.;

b) dichiara, invece, fondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL https://..., e per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 15 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei