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Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato - 27 gennaio 2022 [9862624]

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[doc. web n. 9862624]

Parere su uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato - 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 13 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il  Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, il parere del Garante su di uno schema di decreto, avente natura regolamentare, recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

Lo schema di regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1009, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che demanda appunto a tale fonte la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini dell’individuazione dei beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.

L’articolo 1, comma 1008, della stessa legge ha, del resto, affidato all'Agenzia del demanio la funzione di gestione e valorizzazione (non solo dei beni immobili, ma anche) dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale.

Precedentemente a tale novella, con provvedimento 20 settembre 2018, doc. web. 9054369, il Garante aveva peraltro reso parere (favorevole con osservazione) su di uno schema di decreto, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), recante il regolamento sulla disciplina dei criteri per l’acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato.

Tale regolamento non risulta, tuttavia, sia stato poi adottato.

RILEVATO

Lo schema di decreto -che riprende, quasi integralmente, il regolamento già esaminato dall’Autorità con il parere del 2018- definisce, come già rilevato, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato, la gestione e valorizzazione dei quali sono affidate all’Agenzia del demanio.

L’articolo 2 definisce i “beni ereditari vacanti” quali beni immobili, cose mobili, titoli di credito, obbligazioni, partecipazioni societarie, quote di fondi comuni di investimento e altri valori mobiliari, crediti nonché diritti e beni immateriali, situati nel territorio italiano, costituenti parte di eredità devolute allo Stato all’esito di procedure di eredità giacente ovvero devolute ai sensi dell’articolo 586 c.c., in assenza di tali procedure.

L’articolo 3 disciplina la modalità di comunicazione dei dati nei casi di beni ereditari per i quali sia stata aperta la procedura di eredità giacente. In tal caso, il curatore è tenuto a trasmettere al sistema di rilevazione istituito dallo stesso decreto, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati e le informazioni necessari alla loro individuazione (dati relativi al curatore e al defunto con relativo codice fiscale, tribunale in cui è stata aperta la procedura di eredità giacente, dati dei chiamati all'eredità, nonché dati identificativi dei beni caduti in successione).

Si prevede altresì che, entro trenta giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmetta per via telematica, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei beni ereditari comprensivo delle informazioni su descritte, specificamente individuate all’articolo 3, comma 4.

La veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni contenuti nell'elenco dei beni ereditari sono comprovate attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 del dPR, n. 445 del 2000). Tali dichiarazioni si ritengono validamente presentate mediante sottoscrizione del curatore, sua identificazione o trasmissione per via telematica ai sensi del citato articolo 65, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005. In tali dichiarazioni il curatore attesta, altresì, di aver provveduto ad effettuare la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

L’articolo 4 dispone poi che il curatore alleghi all'elenco dei beni ereditari copia di una serie di atti della procedura di eredità giacente, tra i quali l'inventario, il rendiconto, il provvedimento di chiusura della procedura, il provvedimento di devoluzione allo Stato dei beni ereditari, l'eventuale nota di trascrizione nei pubblici registri e la voltura. Tali documenti devono essere formati, copiati, duplicati, riprodotti, sottoscritti, eventualmente validati temporalmente secondo quanto disposto dalle regole tecniche adottate dall’AglD, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzando i formati ivi previsti.

Rispetto ai beni devoluti in carenza di procedura di eredità giacente- e dunque parallelamente in assenza di curatore - la comunicazione degli “elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato e [di] ogni altra informazione rilevante” avviene a cura della cancelleria del tribunale, del notaio, dell'Amministrazione comunale e dell'Agenzia delle entrate, i quali ne vengano a conoscenza per ragioni d'ufficio.

Ai fini della ricognizione e gestione dei beni oggetto di eredità vacanti, è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio, individuata come titolare del relativo trattamento (che sarà svolto, naturalmente, osservando la disciplina di protezione dei dati). Si dispone che ogni comunicazione connessa a tali procedure debba avvenire esclusivamente in modalità telematica. La disciplina della struttura e delle caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione è demandata all'Agenzia del demanio d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, Dipartimento delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia.

RITENUTO

Lo schema di decreto non presenta criticità sul piano della protezione dei dati personali, pur essendo suscettibile di un ulteriore perfezionamento in relazione a due profili, di seguito descritti.
In primo luogo, all’articolo 5, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, è auspicabile circoscrivere il contenuto delle “altre informazioni rilevanti” (ulteriori rispetto agli elementi identificativi dei beni devoluti allo Stato) da trasmettere all’Agenzia del demanio in assenza dello svolgimento della procedura di eredità giacente. E’, in particolare, opportuno, introdurre un vincolo finalistico idoneo a selezionare (nel rispetto del principio di limitazione delle finalità, almeno in relazione ai dati personali eventualmente presenti) le sole informazioni utili all’identificazione dei beni devoluti allo Stato.

A tal fine si potrebbero aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ai fini dell’identificazione dei beni stessi”.

Per altro verso, sarebbe auspicabile acquisire il parere del Garante sul provvedimento dell’Agenzia delle entrate adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, volto a definire la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema di rilevazione istituito presso l’Agenzia del demanio. L’avviso dell’Autorità potrebbe, infatti, contribuire a inscrivere nel sistema, sin dalla sua stessa struttura, le garanzie idonee ad assicurare una tutela adeguata ai dati personali trattati.

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4) e 57, comma 1, lettera c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato, con le seguenti raccomandazioni, volte a suggerire l’opportunità di:

a) aggiungere, all’articolo 5, comma 1, in fine, le seguenti parole: “ai fini dell’identificazione dei beni stessi”;

b) prevedere l’acquisizione del parere del Garante sul provvedimento dell’Agenzia delle entrate adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, di cui all’articolo 6, comma 2.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ginevra Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei