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Provvedimento dell'11 gennaio 2023 [9872979]

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[doc. web n. 9872979]

Provvedimento dell'11 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 5 dell'11 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n.9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato il XX, successivamente integrato con note del XX e XX, il Sig. XX ha lamentato la pubblicazione “in data XX […] sulla pagina Facebook personale [del] assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta, di una segnalazione [presentata precedentemente dal reclamante e] indirizzata alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania […] con la quale esponev[a] la reiterata violazione […] della Ordinanza della Regione Campania n° XX da parte del predetto assessore e di altri amministratori del Comune”.

In particolare, secondo quanto rappresentato dal reclamante, la segnalazione pubblicata sul predetto profilo Facebook dell’Assessore “riporta […] il protocollo di ingresso della Prefettura di Caserta nonché il mio nome, cognome, residenza” e la stessa era stata “indirizzata ed inviata esclusivamente alla Prefettura di Caserta e alla Regione Campania e giammai al Comune di Calvi Risorta ovvero all’assessore […]”.

Il reclamante ha inoltre rappresentato che il predetto post del XX dell’Assessore “veniva condiviso sulla pagina Facebook del Sindaco del Comune di Calvi Risorta […] il quale, in tal modo è incorso nelle stesse violazioni”, e che lo stesso post sarebbe stato “visualizzato, commentato e condiviso, per circa 15 giorni, da centinaia di persone”.

Con successiva nota di integrazione al reclamo, il reclamante ha rappresentato che “la Prefettura di Caserta trasmetteva erroneamente la segnalazione [del reclamante] al comune di Calvi Risorta, anziché al Comando Carabinieri di Caserta, cui la stessa doveva essere indirizzata. A distanza di qualche ora la Prefettura notiziava il comune circa l'errore commesso, ma il Sindaco, prima ancora di protocollare la nota erroneamente ricevuta dal comune, provvedeva a trasmetterne una copia all'assessore […] la quale pubblicava la stessa sul proprio profilo Facebook, pubblico ed aperto”.

2. L’attività istruttoria.

In relazione al predetto reclamo, l’Ufficio, con nota del XX, prot. XX ha invitato il Comune di Calvi Risorta e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Caserta a fornire ogni informazione utile in relazione alla vicenda sopra rappresentata.

Il Comune, in riscontro alla predetta richiesta, con nota del XX, prot. XX, ha dichiarato che:

- il Sindaco “riceveva in data XX copia della segnalazione del reclamante con data XX dall’ufficio del protocollo comunale. In seguito alla lettura della segnalazione, la quale riportava il nominativo dell’Assessore [il Sindaco] procedeva ad indirizzare la posta a quest’ultima. L'Assessore […], dopo aver ricevuto copia della segnalazione, pubblicava un post su facebook, oscurando quelli che erano i dati sensibili del reclamante […]”;

- “Fino alla pubblicazione del post su Facebook, né il [Sindaco] né l’Assessore […] erano a conoscenza della seconda PEC della Prefettura, giunta solo in un momento successivo e solo dopo che il [Sindaco] aveva terminato lo smistamento della posta, la quale indicava l'errore nell’inviare la segnalazione alle PEC del Comune di Calvi Risorta anziché a quella del Comando dei Carabinieri, cui era indirizzata. Dal momento in cui si veniva a conoscenza dell’errore, l'Assessore […] provvedeva ad eliminare il post su Facebook, senza lasciarne alcuna traccia”;

- “A seguito dell’episodio oggetto del reclamo, venivano fatti accertamenti interni, dai quali risultava che la segnalazione veniva smistata per mero errore, senza notare che tra i destinatari della PEC da parte della Prefettura, non risultava esserci il Comune di Calvi Risorta”;

La Prefettura di Caserta, in riscontro alla predetta richiesta, con nota prot. XX del XX, ha rappresentato che “il documento […], inviato per mero errore materiale all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune di Calvi Risorta in data XXalle ore XX indicava chiaramente quale unico destinatario il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; subito dopo, alle ore 17:57 con prot. n. […] veniva comunicato l’errore materiale al comune di Calvi Risorta”.

La predetta Prefettura, con successiva nota del XX, prot. XX, ha precisato di aver richiesto chiarimenti su quanto accaduto al Comune, il quale avrebbe anche rappresentato che “[a] seguito dell’episodio oggetto del reclamo, venivano fatti accertamenti interni, dai quali risultava che la segnalazione era stata smistata per mero errore, senza notare che tra i destinatari della PEC da parte della Prefettura, non risultava esserci il Comune di Calvi Risorta”.

Al fine di definire l’istruttoria, con note del XX, prot. XX e XX, l’Ufficio ha richiesto ulteriori elementi direttamente al Sindaco e all’Assessore alle politiche sociali del Comune, in particolare, in merito alla base giuridica e alle finalità del trattamento effettuato mediante la pubblicazione del documento (elementi non forniti con la nota di riscontro del Comune del XX, prot. XX), alla tempistica della ricezione delle comunicazioni della Prefettura da parte dei predetti amministratori, alla durata della pubblicazione e alla decorrenza dell’effettiva rimozione dei post dal social network, tenuto conto del breve lasso di tempo intercorso tra le due comunicazioni prefettizie e di quanto rappresentato dal reclamante in merito alla circostanza che il post sarebbe stato “visualizzato, commentato e condiviso, per circa 15 giorni, da centinaia di persone”.

In assenza di riscontro, tali richieste sono state reiterate con nota del XX, prot. n. XX.

In risposta alla richiesta di elementi del Garante, l’Assessore alle politiche sociali con nota del XX, prot. XX, ha dichiarato che:

- “ciò che il [reclamante] contesta è la diffusione sulla […] pagina facebook personale di una sua segnalazione – pervenuta dalla Prefettura di Caserta e per conoscenza al Comune – indirizzata alla locale Stazione dei Carabinieri – già antecedentemente ed ampiamente diffusa dallo stesso esponente sui canali informatici da esso stesso gestiti: canale Facebook attraverso il quale l’esponente ha diffuso una diretta sulla condotta contestata e blog XX […];

- la circostanza di aver “rilanciato” un dato già reso pubblico da parte di chi l’ha prodotto non dovrebbe costituire nocumento per il reclamante in quanto la pubblicazione del contenuto della segnalazione […] è avvenuta – ad opera dello stesso reclamante- – antecedentemente a quella […] sulla propria pagina Facebook […]. Tale circostanza dovrebbe, ragionevolmente, aver fatto venir meno la natura personale dell’informazione […].

- Ciò, a maggior ragione per le modalità di pubblicazione che di seguito si descrivono:

- La pubblicazione è avvenuta […] oscurando tutti i dati personali del reclamante escluso nome e cognome, dati evidentemente già noti all’opinione pubblica in considerazione del fatto che, lo stesso reclamante, nelle dirette Facebook e negli articoli sul suo blog – ivi incluso quello per i fatti contestati -si presenta con il proprio nome e cognome e non con uno pseudonimo;

- Per quanto è possibile ricordare […] la pubblicazione è avvenuta su una pagina facebook che a quei tempi [l’Assessore] ricorda fosse “chiusa” e che solo in epoca successiva ai fatti è stata resa “aperta”;

- la pubblicazione è avvenuta per pochissimi giorni ed è stata definitivamente rimossa, tanto che non risulta più possibile rintracciarla […].

- Con riferimento alle circostanze, tempi e modalità con le quali [è stata] acquisit[a] copia della segnalazione, […] essa veniva inviata dalla Prefettura al Comune di Calvi Risorta e l’addetto al protocollo – una volta protocollata al n. XX del XX – la assegnava al Sindaco che — riferendosi la segnalazione [all’Assessore] — la inoltrava [a questa] inconsapevole — in prima battuta – dell’errore della Prefettura”.

- “la vicenda è stata oggetto di un esposto in sede penale da parte dello stesso [reclamante] conclusosi con il provvedimento di archiviazione da parte del GIP n. XX.”. (che è stata altresì allegata).

- Infine, nell’ambito della medesima istruttoria, il Comune, con nota del XX, prot. n. XX ha rappresentato che “Il ruolo degli uffici comunali nella vicenda [è stato limitato] alla registrazione al protocollo informatico della missiva prefettizia ed alla sua trasmissione al vertice politico-amministrativo dell’ente. In particolare, la nota della Prefettura di Caserta riportante la segnalazione del [reclamante] veniva inviata dalla Prefettura al Comune di Calvi Risorta e l’addetto al protocollo – una volta protocollata […] – la assegnava al Sindaco che, riferendosi la segnalazione all’assessore […], gliela inoltrava inconsapevole che la predetta nota non dovesse pervenire al Comune”. Inoltre, il Sindaco, con nota del XX, prot. XX, ha evidenziato che la pubblicazione dell’esposto sul profilo Facebook è stata effettuata “nell'ambito di una contrapposizione politica che, già presente all’epoca dei fatti (cioè nel periodo breve di pubblicazione dell’esposto), si è manifestata in tutta la sua evidenza, con la campagna elettorale propedeutica alle elezioni del XX. [Il reclamante] è stato candidato Sindaco di una lista alternativa […] a quella che ha visto riconfermato il Sindaco del Comune di Calvi Risorta […]. [L’] attuale composizione consiliare vede la presenza di […] 4 consiglieri comunali di opposizione, tra cui risulta il [reclamante]. Proprio nell’ambito di questo contesto il [reclamante] già in data XX (quattro giorni prima del post della [Assessore], aveva comunicato ai cittadini di Calvi Risorta la presentazione dell’esposto, denunciando la violazione delle prescrizioni emergenziali, oltre che dell'uso dell'auto comunale. A fronte di ciò, sempre nell'ambito di una contrapposizione politica, la diffusione della notizia […] era tesa a informare adeguatamente tutta la cittadinanza della campagna, anche diffamatoria, che si stava ponendo in essere nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni locali. Non a caso, il post in questione, oltre alla diffusione dell'esposto (già diffuso dal [reclamante], come emerso ed accertato in via definitiva in sede penale), conteneva una chiara indicazione delle ragioni (politiche e di pubblico interesse) sottese alla pubblicazione del dato, leggendosi che “in un momento così delicato a Calvi Risorta esistono persone che cercano con tutte le proprie forze di osteggiare l'operato di amministratori che quotidianamente si adoperano al meglio per il bene del paese […]”. Insomma, a fronte di una campagna (politica), ingiustamente denigratoria dell'operato degli amministratori pubblici, si è ritenuto di dovere adeguatamente spiegare alla Città cosa era accaduto e quale era l'intento della Amministrazione, ovvero adoperarsi “al meglio per il bene del paese.... prodigarci per il bene della nostra cittadinanza […] Cioè, a fronte di un esposto che il [reclamante] non si è limitato a presentare nelle sedi competenti, ma che ha ritenuto di dovere pubblicare su Facebook per denigrare l'operato di un Sindaco o di un Assessore, sarebbe veramente illogico pensare che l’unico strumento a tutela degli amministratori pubblici sia la denuncia penale”.

Con specifico riferimento alla condotta dell’Assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta, Dott.ssa Rosy Caparco, a seguito dalle verifiche compiute sulla base degli elementi acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, nonché delle successive valutazioni, l’Ufficio, con atto del XX, prot. n.XX, ha accertato la violazione dell’art.157 del Codice in relazione al mancato riscontro nei termini previsti della richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio con nota del XX, prot. XX, e con atto del XX, prot. XX, ha accertato che, diffondendo la segnalazione del reclamante, riportante i dati personali del medesimo, sulla propria pagina Facebook, ha effettuato un trattamento di dati personali non conforme alla disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento, in quanto effettuato in assenza di una base giuridica.

Pertanto, con le medesime note sono state notificate al predetto Assessore le violazioni effettuate (ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice), comunicando l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 58, par. 2, del Regolamento e invitando il predetto a far pervenire al Garante scritti difensivi o documenti ed, eventualmente, a chiedere di essere sentita da questa Autorità, entro il termine di 30 giorni (art. 166, commi 6 e 7, del Codice; nonché art. 18, comma 1, dalla legge n. 689 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

In ordine alle contestazioni del XX, e del XX, il predetto Assessore non ha presentato memorie difensive.

3. Esito dell’attività istruttoria.

3.1. Il quadro normativo.

Il trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Regolamento e del Codice.

Per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)”. Inoltre, “si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Il trattamento dei dati personali effettuato da soggetti pubblici è, di regola, lecito solo se necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento). È inoltre previsto che “Gli Stati membri possono mantenere […] disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento), con la conseguenza che al caso di specie, nell’ordinamento italiano, risulta applicabile l’art. 2-ter, del Codice, nel testo vigente all’epoca dei fatti (antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139).

In tale quadro, i soggetti pubblici possono diffondere dati personali se tale operazione è prevista “da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento” (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, nel testo vigente all’epoca dei fatti; cfr. anche provv. 15 maggio 2014, n. 243, recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436). Il titolare del trattamento, pur in presenza di una condizione di liceità, è poi, in ogni caso, tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati personali, tra i quali, i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento), in base ai quali i dati devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato”.

L’Autorità di controllo, nell’ambito dei compiti e poteri attribuiti dal Regolamento, assicura, tra l’altro, l’applicazione del Regolamento e tratta i reclami svolgendo le opportune indagini, anche sulla corretta applicazione della disciplina di protezione dei dati da parte dei titolari (art. 57 par.1, lett. a), f) ed h) e 58 del Regolamento). A tale scopo l’Autorità ha il potere di ingiungere al titolare del trattamento di fornire ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione dei suoi compiti (art. 58 par.1, lett. a), del Regolamento).

L’art. 157 del Codice inoltre prevede che, in relazione ai poteri di cui all’art. 57 del Regolamento e per l’espletamento dei propri compiti, il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all’interessato o anche a terzi, di fornire informazioni e di esibire documenti e che il mancato riscontro a tale richiesta, entro il termine indicato, rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento (v. art. 166, comma 2, del Codice).

3.2. Il mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice.

In particolare, con riguardo alla contestazione relativa al mancato riscontro nei termini della richiesta di informazioni dell’Ufficio del XX (prot. n. XX), reiterata con nota del XX (prot. n. XX), l’Assessore non ha presentato memorie difensive in relazione alla contestazione formulata con atto del XX, prot. n.XX.
A tal proposito, si osserva che, anche alla luce dei principi generali di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost., nonché art. 9, comma 1 e 10, comma 3, del Regolamento interno del Garante n. 1/2019 del 4 aprile 2019, doc. web n. 9107633), il riscontro alla richiesta di informazioni dell’Ufficio del XX, reiterata con nota del XX, è pervenuto oltre i termini previsti dalla richiesta del Garante, in particolare, solo successivamente all’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori del XX, prot. n. XX. – ha inciso sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria, risultando, pertanto, accertata la violazione dell’art. 157 del Codice. Tale ritardo ha, pertanto, inciso sulla completezza e celerità dell’attività istruttoria, risultando, pertanto, accertata la violazione dell’art. 157 del Codice.

3.3. Il trattamento dei dati del reclamante da parte dell’Assessore.

Con riguardo alla contestazione formulata con atto del XX, prot. XX, risulta accertato che i dati personali del reclamante riportati nella sua segnalazione del XX alla Prefettura, sono stati pubblicati sul profilo Facebook dell’Assessore alle politiche sociali del Comune con il post del XX.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che nel documento pubblicato risultano essere stati (parzialmente) oscurati solo i dati del reclamante relativi alla data e luogo di nascita, all’indirizzo di residenza e all’indirizzo email, mentre sono stati lasciati visibili i dati identificativi del reclamante e la sua firma autografa.

Si rileva, inoltre, che il trattamento dei dati personali oggetto del reclamo effettuato dall’Assessore, è da ricondurre all’ambito istituzionale e non privato (familiare o domestico). Rilevano, a tal proposito sia l’occasione e le modalità dell’acquisizione del documento – per come descritte nelle note del XX, del XX e XX citate – sia la natura della vicenda, che riguarda attività poste in essere nella gestione dell’emergenza epidemiologica.

Risulta, infatti, accertato che il documento pubblicato è stato acquisito dagli addetti al protocollo del Comune e trasmesso al Sindaco, il quale, rilevato che il contenuto dell’atto era riferito all’Assessore, provvedeva ad assegnarlo a quest’ultima, riguardando lo svolgimento di attività istituzionali. A tali attività – e non ad attività svolte a titolo personale – fanno riferimento, sia la segnalazione del reclamante alla Prefettura, sia il contenuto del post dell’Assessore del XX (“In un momento così delicato a Calvi Risorta esistono persone che cercano con tutte le proprie forze di osteggiare l’operato di amministratori che quotidianamente si adoperano al meglio per il bene del paese. Dal canto nostro continuiamo a prodigarci per il bene della nostra cittadinanza…”).

Con riferimento alla ricostruzione della vicenda, con le note del XX e del XX sopra richiamate, è stato precisato che il documento oggetto del reclamo sarebbe stato trasmesso dalla Prefettura al Comune “per conoscenza” e non “per errore”, e che “quindi giammai gli uffici comunali avrebbero potuto immaginare che si trattasse di una informativa riservata pervenuta al Comune per errore e che, pertanto, la stessa andasse cestinata” (nota XX). Tale precisazione risulta, in parte, contraddittoria con quanto riportato nella stessa nota del XX (“l’addetto al protocollo […] inconsapevole che la predetta non dovesse pervenire al Comune”) e nella precedente nota del Comune del XX (“A seguito dell’episodio oggetto del reclamo, venivano fatti accertamenti interni, dai quali risultava che la segnalazione era stata smistata per mero errore, senza notare che tra i destinatari della PEC da parte della Prefettura, non risultava esserci il Comune di Calvi Risorta”). Sul punto, la Prefettura di Caserta, con la nota del XX, prot. XX, ha precisato che “il documento prot. n. XX [recante la segnalazione del reclamante], inviato per mero errore materiale all’indirizzo di posta elettronica certificata del comune di Calvi Risorta in data XX alle ore XX indicava chiaramente quale unico destinatario il Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta; subito dopo, alle ore XX con prot. n. XX veniva comunicato l’errore materiale al comune di Calvi Risorta”.

Come sopra evidenziato, i soggetti pubblici possono trattare dati personali solo se necessario “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento). In tale quadro, i soggetti pubblici possono diffondere personali se tale operazione è prevista “da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge di regolamento” (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, come vigenti all’epoca dei fatti; cfr. anche provv. 15 maggio 2014, n. 243, “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, cit.), e nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (artt. 5, par. 1, lett. a) Regolamento).

Ciò premesso, anche tenuto conto della circostanza che “fino alla pubblicazione del post su Facebook, né il [Sindaco] né l’Assessore […] erano a conoscenza della seconda PEC della Prefettura”, la pubblicazione del documento contenente i dati personali del reclamante su Facebook - a prescindere dal fatto che lo stesso fosse stato trasmesso “per conoscenza” o “per errore” - in base al quadro giuridico sopra richiamato avrebbe dovuto essere, comunque, sorretta da una idonea base giuridica (norma di legge o di regolamento), che non è stata, tuttavia, indicata dal titolare del trattamento nell’ambito dell’istruttoria.

Di conseguenza, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, la pubblicazione del documento con le modalità accertate è stata effettuata dall’Assessore in assenza della necessaria base giuridica, in violazione dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento e del principio di “liceità, correttezza e trasparenza” di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (nel testo vigente all’epoca dei fatti).

Con la nota del XX, l’Assessore ha evidenziato che la pubblicazione di una informazione “già antecedentemente ed ampiamente diffusa dallo stesso esponente sui canali informatici da esso stesso gestiti” (profilo Facebook e blog XX”), e in particolare, il fatto “di aver “rilanciato” un dato già reso pubblico da parte di chi l’ha prodotto non dovrebbe costituire nocumento per il reclamante” e “dovrebbe, ragionevolmente, aver fatto venir meno la natura personale dell’informazione”.

A tal proposito, il reclamo ha ad oggetto la pubblicazione di un documento contenente dati personali del reclamante di cui l’Assessore ha avuto la disponibilità in ragione dei compiti o delle funzioni esercitate nell’ambito del Comune – e non la pubblicazione di una mera informazione relativa all’oggetto dell’esposto, notizia già resa pubblica dallo stesso interessato – per il quale trova applicazione il quadro giuridico sopra richiamato in ambito pubblico, in base al quale i dati possono essere trattati solo se necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e, del Regolamento) e la diffusione è ammessa solo “quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge di regolamento” (art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice, come vigenti all’epoca dei fatti), e nel rispetto dei principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (artt. 5, par. 1, lett. a) Regolamento).

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra riportate, si evidenzia che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria, e in particolare, con la nota del XX citata ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ non consentono di superare i rilievi notificati con atti del XX, prot. XX e del XX, prot. XX.

In relazione a tali rilievi, non può procedersi all’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, quindi, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva la violazione, da parte dell’Assessore del Comune di Calvi Risorta:

dell’art.157 del Codice, in relazione al mancato riscontro, entro i termini previsti, della richiesta di elementi formulata dal Garante con nota del XX, reiterata con nota del XX;

degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. e), del Regolamento nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice (come vigenti all’epoca dei fatti), in relazione alla diffusione del documento contenente dati personali sulla pagina Facebook dell’Assessore, in assenza di un idoneo presupposto normativo.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo, come richiamato dall’art. 166, comma 2, del Codice.

In tale quadro, considerando, in ogni caso, che la condotta ha esaurito i suoi effetti, in quanto i post oggetto del reclamo non risultano più accessibili perché sono stati rimossi pochi giorni dopo la pubblicazione, e non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

In relazione ai predetti elementi, è stato considerato che il mancato riscontro nei termini alla richiesta del Garante del XX, ha inciso sulla celerità dell’attività istruttoria, comportando la violazione dell’art. 157 del Codice. Si rileva, inoltre, che l’Assessore, con riguardo alla medesima richiesta di informazioni, reiterata in data XX – cioè in pari data alla contestazione della violazione amministrativa – ha fornito riscontro, sebbene oltre i termini assegnati dall’Ufficio per la risposta.

Di contro, non risultano, a carico dell’Assessore, precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

Con riguardo alla natura, gravità, durata della violazione, e al numero dei soggetti interessati e il livello del danno da essi subito, devono essere favorevolmente considerate alcune circostanza emerse nel corso dell’istruttoria, e in particolare, il contesto nel quale la violazione è stata commessa (prima fase della gestione dell’emergenza epidemiologica), la circostanza che l’informazione relativa ai fatti oggetto dell’esposto era già stata diffusa dallo stesso interessato su diversi canali informativi, l’oscuramento sul documento pubblicato di alcuni dati personali del reclamante (in particolare, dei dati relativi alla data e luogo di nascita, all’indirizzo di residenza e all’indirizzo email), la rimozione a distanza di pochi giorni del post pubblicato.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 1000 (mille) per la violazione dell’art.157 del Codice quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto che l’istruttoria ha avuto ad oggetto il trattamento illecito di dati personali contenuti in un documento del quale l’Assessore è venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività istituzionale, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si ritiene, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dall’Assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta, descritta, nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. e), del Regolamento e degli artt. 2-ter, commi 1 e 3, e 157 del Codice (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205);

ORDINA

Alla dott.ssa Rosy Caparco, Assessore alle politiche sociali del Comune di Calvi Risorta, C.F. XX, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento e dell’art. 166, comma 2, del Codice, di pagare la somma di euro 1000,00 (mille) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

Alla dott.ssa Rosy Caparco di pagare la somma di euro 1000,00 (mille) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 dell’1/9/2011);

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice;

l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei