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Provvedimento del 23 febbraio 2023 [9892670]

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[doc. web n. 9892670]

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 103 del 23 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”); 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento presentato al Garante in data 10 giugno 2020 dal sig.XX il quale, tramite il proprio legale, avv. XX, ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei  dati personali in relazione alla pubblicazione avvenuta in data 31 gennaio 2020, nel sito www.corrieredellacalabria.it gestito da News&Com S.c.a.r.l., (tuttora rinvenibile al seguente link: https://... ), di una immagine che ritrae il suo volto in primo piano, unitamente ad analoghe fotografie di altre 20 persone con lui indagate in un procedimento giudiziario;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, rappresentato che:

- il 9 aprile 2019 la Polizia di Stato eseguiva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari di XX nell’ambito dell’operazione denominata convenzionalmente “XX”;

- in forza di tale provvedimento veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere con l’accusa di partecipazione ad una associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti e cessione di sostanze stupefacente aggravata dalle modalità mafiose;

- lo stesso 9 aprile 2019 il Procuratore della Repubblica di XX, il Direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato e il Direttore del Servizio centrale operativo fornivano i dettagli della predetta operazione nel corso di una conferenza stampa;

- la misura cautelare veniva successivamente annullata dal Tribunale del Riesame di XX il 6 maggio 2019 per difetto di gravità indiziaria e conseguentemente lo stesso veniva rimesso in libertà;

RILEVATO che il sig. XX risulta essere stato condannato in data 11 aprile 2022, in primo grado a 13 anni 11 mesi di reclusione;

VISTA la richiesta di informazioni formulata dall’Ufficio a News&Com S.c.a.r.l. in data 2 luglio 2020 e poi nuovamente in data 15 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 157 del Codice;

CONSIDERATO che il titolare del trattamento non ha fornito un riscontro all’Autorità nel termine indicato nella richiesta di informazioni del 2 luglio 2020, né a quella del 15 gennaio 2021 formulata ai sensi dell’art. 157 del Codice;   

VISTA la nota di questa Autorità del 22 aprile 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle Regole deontologiche; nonché nella mancata risposta alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice;

CONSIDERATO che nei 30 giorni indicati nella suddetta nota di contestazione non è pervenuta alcuna memoria difensiva da parte di News&Com S.c.a.r.l.;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’«essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche);

CONSIDERATO che:

- il requisito dell'"essenzialità dell'informazione" è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e che, alla luce di tale requisito, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall'ordinamento vigente e va inquadrata nell'ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini sull'attività di giustizia (ex pluribus provv. n. 77 del 25 febbraio 2021, doc. web doc. web n. 9568061);

- pertanto le testate giornalistiche, allorché si limitino a riportare una notizia di interesse pubblico (quale è certamente quella relativa all'arresto di alcuni soggetti coinvolti in importanti processi penali di stampo mafioso), anche fornendo alcuni dati identificativi dei presunti responsabili, si muovono nei confini consentiti dalle diposizioni sopra citate;

- la pubblicazione di una sequenza di fotografie (e tra queste quella del reclamante), a margine degli articoli, ritraenti il volto dei soggetti coinvolti nella menzionata operazione di polizia in posizione frontale, si può ritenere rientrante nell’esercizio del suddetto diritto di cronaca, a condizione che siano rispettate le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8 delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa (ai sensi del quale «salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato») (così Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 6 giugno 2014, n. 12834);

RILEVATO che:

- la pubblicazione dell’immagine sopra descritta appare supportata da ragioni di interesse pubblico in considerazione della gravità delle accuse, rivelatesi poi fondate nel giudizio di primo grado; 

- nel caso di specie la pubblicazione della fotografia può altresì ritenersi rispondente a esigenze di identificazione più precisa del soggetto indagato, a maggior ragione sussistenti alla luce dell’annullamento della misura cautelare originariamente disposta e della sua conseguente rimessione in libertà;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato;

RITENUTO, invece, con riguardo alla necessità di rispettare l’obbligo di fornire tempestivamente all’Autorità le informazioni richieste per l’esecuzione dei propri compiti ai sensi dell’art. 157 del Codice, di dover adottare, con riguardo all’accertata violazione degli artt. 157 e 166, comma 2, del Codice da parte della Società News&Com S.c.a.r.l., un’ordinanza ingiunzione ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981 per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 del Regolamento;

RILEVATO che, per la determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tener conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento e che, nel caso di specie, devono essere prese in considerazione,

- quali circostanze aggravanti:

a) la gravità della violazione (art. 83, par. 2, del Regolamento), tenuto conto della reiterazione delle condotte omissive poste in essere da News&Com S.c.a.r.l. che non ha fornito alcun riscontro alle note inviate dall’Ufficio sia nella forma dell’invito ad aderire alle richieste dell’interessato sia nella forma della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice;

b) la mancata cooperazione con l’Autorità al fine di porre rimedio alla violazione (art. 83, par. 1, lett. f) del Regolamento) nonostante News&Com S.c.a.r.l. siano stati destinatari, in più fasi del procedimento, di comunicazioni il cui riscontro avrebbe potuto consentire una compiuta definizione della questione;

- quali circostanze attenuanti, si ritiene di dover tener conto dell’assenza di precedenti procedimenti avvianti con riguardo a trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito web www.corrieredellacalabria.it;

- quali ulteriori fattori da tenere in considerazione per parametrare la sanzione (art. 83, par. 2 , lett. k) del Regolamento) devono considerarsi le finalità informative rivestite dalla società in questione, nonché la presenza di ridotte risorse umane e gestionali;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati e dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1 del Regolamento e tenuto conto del generale contesto contrassegnato dalle ricadute economiche derivanti dalla pandemia, debba applicarsi alla medesima la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3.000,00 (tremila);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di News&Com S.c.a.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa, dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione della immagine oggetto di reclamo;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, comma 2, lett. i) e 83 del Regolamento, a News&Com S.c.a.r.l., proprietaria del sito web www.corrieredellacalabria.it, con sede a Lamezia Terme (CZ), Via del mare, 65 (CAP 88046), di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

INGIUNGE

a News&Com S.c.a.r.l., in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della legge n. 689/1981.

DISPONE

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di News&Com S.c.a.r.l.  in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei