Briciole di pane

Deliberazione del 23 novembre 2017 - Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali [7219673]

Deliberazione del 23 novembre 2017 - Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e/o l’autorizzazione all’utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali [7219673]

Modulo per la richiesta di concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali

[doc. web n. 7219673]

Deliberazione del 23 novembre 2017 - Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e/o l´autorizzazione all´utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali

Registro dei provvedimenti
n. 490 del 23 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice");

VISTA la delibera del 21 ottobre 1999, con la quale sono stati individuati alcuni criteri direttivi cui uniformarsi nel caso in cui venga richiesto al Garante di concedere il proprio patrocinio e/o l´utilizzo del logo istituzionale in relazione a convegni, seminari e altre manifestazioni a carattere culturale o di studio, tenendo conto dei connotati di piena autonomia e di indipendenza di giudizio e di valutazione che caratterizzano l´operato di questa Autorità (art. 153 del Codice) e della necessità di assicurare parità di trattamento alle richieste pervenute;

VISTA la delibera del 23 marzo 2017, recante la "Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l´autorizzazione all´utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali";

RITENUTA la necessità di riqualificare e sistematizzare i predetti criteri, in considerazione dell´esperienza maturata in materia anche in vista dell´applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 a decorrere da 25 maggio 2018;

VISTO l´art. 154, comma 1, lett. h), del Codice, che demanda al Garante il compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

RELATORE  il dott. Antonello Soro;

DELIBERA

di adottare l´allegato alla presente deliberazione recante criteri generali per la concessione del patrocinio e/o l´autorizzazione all´utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali.

Roma,  23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

ALLEGATO

Disciplina dei criteri generali per la concessione del patrocinio e l´autorizzazione all´utilizzo del logo istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali – 23 novembre 2017

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intende per:

a) "patrocinio": il riconoscimento, la promozione, il sostegno riconosciuti dal Garante a soggetti terzi in occasione di eventi aperti al pubblico di carattere culturale, di studio o divulgativi, valutati positivamente nei contenuti e negli obiettivi perseguiti;

b) "logo istituzionale": forma grafica che rappresenta l´immagine istituzionale del Garante.

Articolo 2
Criteri per la concessione del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale

Il patrocinio e l´utilizzo del logo istituzionale sono concessi, su insindacabile valutazione del Garante, per lo svolgimento di iniziative di studio, di formazione e di informazione (in particolare convegni, workshop, corsi) promosse da enti universitari pubblici e privati, scuole di formazione, centri di ricerca, osservatori,  associazioni ed enti di rilevanza nazionale.

La relativa concessione non comporta alcun onere finanziario a carico dell´Autorità, né alcun beneficio di qualunque genere a favore del soggetto richiedente, fatta salva la possibilità di dare evidenza dell´avvenuto ottenimento del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale nelle forme e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 5.

Possono presentare richiesta i soggetti che rispondano ai requisiti del presente atto e che offrano garanzia di affidabilità, correttezza e validità dell´iniziativa.

Il Garante rilascia il patrocinio e consente l´utilizzo del logo istituzionale sul presupposto che l´iniziativa rispetti le misure stabilite dal presente atto.

Ai predetti fini, il Garante valuterà le richieste di patrocinio secondo i seguenti criteri:

- attinenza alle tematiche di carattere istituzionale dell´Autorità;

- complementarietà con le attività condotte dall´Ufficio del Garante nelle sue articolazioni organizzative;

- carattere di scientificità e rilevanza a livello locale oppure sul piano nazionale o internazionale;

- finalità di divulgazione e di sensibilizzazione sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

- autorevolezza dell´ente richiedente e prestigio dell´iniziativa.

Articolo 3
Presentazione delle richieste

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio e l´utilizzo del logo istituzionale devono presentare al Garante una specifica richiesta scritta entro un congruo termine che preceda la data di inizio dell´evento.

L´istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie a individuare il titolare dell´iniziativa (sede e recapiti), l´indicazione di un soggetto referente (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail), l´illustrazione dei relativi contenuti e degli obiettivi perseguiti, delle modalità e dei tempi di svolgimento, i soggetti beneficiari, nonché ogni altra informazione utile ad una opportuna valutazione del Garante.

Il Garante si riserva la facoltà di richiedere ogni eventuale integrazione o informazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione dell´istanza.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e variazioni all´iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Garante che si riserva di riesaminare la richiesta.

Articolo 4
Concessione del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale

Il rilascio ovvero il diniego del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale sono tempestivamente comunicati al richiedente per iscritto, anche per via telematica.

Il rilascio del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale si intende strettamente riferito al singolo evento, non ha carattere permanente e non si estende ad altre iniziative di contenuto analogo o affine, non si rinnova tacitamente, né assume alcun valore a fini certificativi.

La concessione del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale non comporta alcuna responsabilità del Garante in ordine alla realizzazione e alla gestione dell´evento, né con riguardo al contenuto delle informazioni diffuse e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità.

Articolo 5
Utilizzo del patrocinio e del logo istituzionale

I soggetti richiedenti che ricevono comunicazione della concessione del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale dovranno osservare i seguenti accorgimenti:

a. le bozze del materiale di comunicazione/pubblicizzazione dell´evento contenenti il riferimento alla concessione del patrocinio e dell´utilizzo del logo istituzionale dovranno essere sempre inviate preliminarmente in visione al Garante, per ottenerne l´approvazione;

b. il riferimento alla concessione del patrocinio e all´utilizzo del logo istituzionale deve essere posizionato in modo da distinguere chiaramente il soggetto patrocinante dall´organizzatore dell´evento;

c. il logo istituzionale deve essere riportato con adeguata evidenza e comunque con rilievo almeno pari rispetto ad altri loghi di soggetti eventualmente patrocinanti in un´apposita sezione ben distinta dai loghi degli organizzatori e/o da marchi commerciali;

d. nel materiale a stampa predisposto per l´iniziativa ovvero in ogni altro supporto informativo (manifesti, opuscoli, dépliants, siti web) ove venga riprodotto, il logo istituzionale dovrà essere accompagnato dall´espressa dicitura "con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali", evitando di ingenerare il convincimento che l´Autorità assuma eventuali responsabilità in ordine alla realizzazione e alla gestione dell´evento, al contenuto delle informazioni diffuse ovvero alla relativa veridicità, completezza, correttezza o qualità.

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