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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008263]

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[doc. web n. 10008263]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 144 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 29 marzo 2023, con il quale XX, tramite il proprio legale – Avv. Nicola Tempesta – ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione di due URL, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, collegati a notizie del 2015 attinenti ad una vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto:

1.  https://...

2.  https://...;

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare rappresentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante associazione del suo nominativo alla vicenda menzionata negli URL considerato che egli «non è una figura pubblica e che gli eventuali reati commessi sono riferiti a situazioni di oltre un decennio fa e comunque relativi a reati di gravità relativamente minore»;

di poter legittimamente invocare, nel caso di specie, il diritto all’oblio, quale riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, e disciplinato dall’art. 17 del Regolamento, considerate le circostanze sopra descritte e il decorso del tempo;

di aver chiesto a Google, in data 3 febbraio 2023) la deindicizzazione degli articoli reperibili attraverso i citati URL in associazione al proprio nominativo, ricevendo tuttavia risposta negativa (comunicazione del 15 febbraio 2023); ciò, diversamente da altri motori di ricerca (Bing e Yahoo) «che hanno prontamente aderito»;

VISTA la nota del 12 luglio 2023 (prot.107600/23) con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 1° settembre 2023 con la quale Google LLC ha rappresentato che:

a) gli URL in esame rimandano a un articolo, pubblicato nel 2015, relativo a un procedimento penale per bancarotta, spaccio e usura nei confronti di due persone, procedimento nel quale il reclamante è stato coinvolto in quanto il denaro oggetto di riciclaggio risulterebbe proveniente dal fallimento della società di cui egli era socio unico;

b) «il reclamante non ha fornito alcun dettaglio sull’evoluzione della vicenda, né tantomeno documentazione che possa documentarne la conclusione», né vi sono riferimenti all’attività professionale attualmente esercitata dal reclamante, informazione che invece è significativa «in quanto la natura di tale attività potrebbe rendere di interesse pubblico la notizia associata al fallimento della società del reclamante e all’uso dei fondi provenienti da essa»;

c) gli articoli di cui il reclamante richiede la rimozione hanno natura giornalistica, circostanza rilevante ai fini della conferma del sussistente interesse pubblico alla notizia, secondo quanto indicato nelle citate Linee Guida del WP29;

d) «stante l’assenza di elementi che consentano di comprendere in maniera univoca il reale sviluppo dei fatti descritti nell’URL oggetto di reclamo, nonché l’attuale ruolo professionale del reclamante, Google LLC non è nella posizione di effettuare il corretto bilanciamento di interessi e di dare dunque seguito alla richiesta di deindicizzazione presentata dal Sig. XX» rimettendo all’Autorità la relativa valutazione;

VISTE le repliche pervenute il 3 settembre 2023 nelle quali il legale del reclamante, oltre a rilevare la carenza di risposta della Società rispetto alle argomentazioni esposte nel reclamo, ha precisato che:

«il cliente assistito oggi svolge l'attività di lavoratore dipendente e che il fallimento della XX è ormai chiuso»;

«le citate Linee Guida del WP29 giustificavano la pubblicazione degli articoli al momento dei fatti, mentre oggi essendo passato un congruo tempo e mancando i presupposti di rilevanza di reato nonché la rilevanza pubblica dell'assistito determinano che la richiesta di deindicizzazione sia assolutamente fondata»;

VISTA la comunicazione del 9 gennaio 2024 (prot. n. 2388/24) con cui l’Autorità ha chiesto al reclamante di fornire «informazioni – ed ogni utile documentazione connessa − in ordine alla evoluzione del procedimento oggetto degli articoli di cui si chiede la deindicizzazione»;

VISTO il riscontro del 19 gennaio 2024 con cui il legale del reclamante:

ha richiamato i precedenti scritti difensivi in cui era specificato che l'entità dei reati e la mancanza di notorietà dell’interessato avrebbero dovuto costituire già di per sé elementi sufficienti per ottenere la deindicizzazione delle pagine internet richieste;

ha allegato un provvedimento del competente Tribunale di Sorveglianza (12 dicembre 2023) con cui viene rilevata la conclusione positiva della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali -misura a cui era stato ammesso il reclamante – e dichiarata l’estinta la pena a quest’ultimo comminata «nonché ogni altro effetto penale»;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO, con riferimento agli URL oggetto di reclamo che:

essi rinviano a pagine contenenti una notizia risalente nel tempo riguardante fatti che hanno trovato definizione con provvedimento dell’autorità giudiziaria il quale - nel valutare il comportamento positivo del reclamante (come si legge nel provvedimento stesso) all’esito della misura di “affidamento in prova ai servizi sociali” disposta in alternativa all’esecuzione della pena (art. 47 dell’Ordinamento Penitenziario - L. 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche) - ha dichiarato estinta la pena;

la deindicizzazione di tali risultati può dunque coerentemente inserirsi nel quadro delle finalità precipue delle c.d. misure alternative alla detenzione, volte a dare concretezza alla funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del condannato, in ottemperanza dell’articolo 27 della Costituzione;

le pagine collegate agli URL de quo risultano essere peraltro le uniche che richiamano la vicenda giudiziaria, non aggiornata, in associazione al nome e cognome del reclamante e sono riconducibili ad una testata a carattere locale (destinata ad un bacino di utenza tendenzialmente circoscritto – la Repubblica di San Marino- come si legge sul sito della testata stessa);

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione dei predetti URL e, per l’effetto, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento,

a) dichiara il reclamo fondato con riferimento agli URL oggetto di reclamo per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei