Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067926]
Provvedimento del 6 febbraio 2003 [1067926]
[doc. web n. 1067926]
Provvedimento del 6 febbraio 2003
La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 comporta una declaratoria di inammissibilità.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 28 ottobre 2002, presentato da Marco Stefani nei confronti di Banca Finconsumo S.p.A.;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 14498 del 5 novembre 2002 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;
CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;
RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;
VISTO l´art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dottor Mauro Paissan;
DICHIARA:
l´inammissibilità del ricorso.
Roma, 6 febbraio 2003
IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli