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Provvedimento del 27 ottobre 2005 - [1193121]

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[doc. web n. 1193121]

Provvedimento del 27 ottobre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, YZ ed altri, rappresentati e difesi dall´avv. Matteo Bascelli e dall´avv. Marco De Rossi presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

WX e ZK, rappresentati e difesi dall´avv. Andrea Garello presso il cui studio hanno eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza con la quale, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, avevano chiesto ai resistenti di accedere ai dati personali che li riguardano raccolti da questi ultimi, "tra il gennaio 2000 e il gennaio 2005", per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, opponendosi al loro ulteriore trattamento e chiedendo anche di rimuovere gli "strumenti di ripresa i cui angoli visuali non risultano limitati ai soli spazi di pertinenza" dell´abitazione dei resistenti stessi.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice i ricorrenti hanno riproposto le citate istanze rilevando, in particolare, che l´impianto di videosorveglianza (composto almeno da 5 apparecchi da ripresa) è stato collocato in modo da riprendere anche la "porta d´ingresso, (…) balconi e (…) finestre" della propria abitazione. Ciò sarebbe dimostrato da "15 (quindici) cassette di videoregistrazione–delle quali una rappresenta il fulcro di estrapolazioni effettuate dalle precedenti 14 (quattordici)- depositate nell´ambito" di un procedimento penale che interessa alcune delle parti dell´odierno ricorso al Garante, procedimento già oggetto di una sentenza di primo grado che il sig. YZ é in procinto di appellare. I ricorrenti hanno anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 luglio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, i resistenti hanno risposto con nota anticipata via fax il 19 settembre 2005 dichiarando che nessun ulteriore utilizzo è stato effettuato delle videocassette in questione, ad eccezione della loro produzione nel predetto procedimento penale e che:

  • tutte le telecamere (cinque) installate "sono attualmente disattivate";
  • "il contenuto delle (…) 15 videocassette" è già noto ai ricorrenti "in quanto è stato oggetto di perizia nel giudizio penale" cui ha partecipato anche un perito di parte dei medesimi ricorrenti, la quale "contiene una descrizione analitica del contenuto di ogni singola videocassetta".

Con memoria depositata il 26 settembre e nell´audizione del 27 settembre 2005, i ricorrenti hanno contestato il riscontro ottenuto e ribadito le proprie richieste.

Con memoria datata 26 settembre 2005 i resistenti, dopo aver illustrato sinteticamente la natura dei procedimenti, civili e penali, pendenti, hanno dichiarato che "il ricorso a strumenti di ripresa è stato dettato unicamente dalla necessità di ottenere un´efficace tutela dei diritti della famiglia ZK (…), tutela che in altro modo non è stato possibile conseguire" (in relazione ai danneggiamenti ed ai numerosi atti di emulazione di cui sarebbero stati vittime negli ultimi anni ad opera della famiglia YZ). I resistenti hanno inoltre dichiarato che solo "in un´unica occasione, del tutto casuale", le riprese sarebbero state visionate da un terzo (peraltro convivente della propria figlia).

Con memoria depositata il 17 ottobre 2005, i ricorrenti hanno precisato alcuni aspetti delle vicende giudiziarie in corso (comunicando anche che il 17 settembre 2005 è stato depositato l´appello contro la sentenza penale di primo grado); hanno poi contestato il mancato rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento richiamando, in particolare, l´attenzione sul numero di impianti di ripresa installati e sulla durata delle riprese effettuate (circa 5 anni).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato dai resistenti presso la propria abitazione.

Dagli elementi prodotti in atti non emergono profili che rendano allo stato applicabile, al caso di specie, la normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò in quanto, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione del citato Codice, qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, ferma restando l´osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di risarcimento dell´eventuale danno (art. 5, comma 3, in riferimento agli artt. 15 e 31 del medesimo Codice).

Con riferimento al trattamento effettuato, i resistenti hanno attestato (con dichiarazione della cui veridicità gli autori rispondono anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati personali relativi ai ricorrenti, raccolti per diverso tempo mediante l´impianto di videosorveglianza, non sono stati, né sono, oggetto di comunicazione sistematica o diffusione, essendo stati soltanto prodotti nel giudizio penale che interessa le parti.

L´inammissibilità del ricorso derivante dalla circostanza che il Codice non risulta allo stato degli atti applicabile lascia comunque impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla liceità e correttezza della raccolta e dell´utilizzazione delle immagini in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile il ricorso;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 27 ottobre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1193121
Data
27/10/05

Tipologie

Decisione su ricorso