Opuscoli di propaganda politica ed elettorale
Opuscoli di propaganda politica ed elettorale
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La disciplina sulla diffusione di opuscoli di propaganda politica ed elettorale contenenti dati sensibili muta a seconda delle caratteristiche dei singoli opuscoli e dei dati raccolti. Infatti, qualora detti opuscoli siano curati da giornalisti o da pubblicisti per l´esclusivo perseguimento di finalità proprie a tali figure, trovano applicazione le disposizioni della legge n. 675/1996 sull´attività giornalistica, le quali non prevedono il previo consenso al trattamento da parte degli interessati; dette disposizioni, inoltre, ai sensi dell´art. 25, comma 4 bis della legge, trovano applicazione anche per i trattamenti temporanei operati da soggetti diversi da quelli che svolgono la professione di giornalista ma che siano pur sempre finalizzati all´esclusivo fine della pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, benché effettuata nell´ambito di un´attività politica.
- Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 28 [doc. web n. 42220]