E-banking
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PRESUPPOSTI E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO > Misure per la sicurezza dei dati e dei sistemi > E-banking
Il trattamento di dati personali, effettuati con elaboratori elettronici, ed accessibili tramite una rete di telecomunicazione disponibile per il pubblico, deve essere assistito da speciali misure atte a garantire un livello di sicurezza minimo. Nel caso di conti correnti c.d. on-line che consentono, sia all´incaricato del trattamento che a ciascun cliente abilitato, la visualizzazione di estratti conto trimestrali memorizzati su un´unica cartella intermedia del sistema informativo, è necessario che l´Istituto bancario individui misure minime di sicurezza utili a selezionare, in relazione ai dati trattati, i soggetti abilitati ad accedervi (incaricati del trattamento individuati dalla Banca e utenti del servizio con riguardo ai dati loro riferibili). A tal fine l´istituto bancario che offre il servizio di Internet banking è tenuto ad assegnare a ciascun soggetto incaricato di quella specifica tipologia di trattamenti una o più parole chiave per l´accesso ai dati; inoltre deve attribuire agli incaricati ed ai clienti abilitati all´utilizzazione del sistema codici identificativi personali.
- Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084238]