Notificazione - Non sono previste esoneri per le piccole e medie imprese...
Notificazione - Non sono previste esoneri per le piccole e medie imprese - 12 marzo 1998 [39228]
[doc. web. n. 39228]
Notificazione - Non sono previste esoneri per le piccole e medie imprese - 12 marzo 1998
Il Garante risponde al quesito di una associazione di industriali, chiedendo che ai fini della notificazione dei trattamenti, gli esoneri previsti per i piccoli imprenditori non possono operare per le piccole e medie imprese fuori dei casi di cui all´articolo 2083 cod. civ.
Roma, 12 marzo 1998
All´Assindustria Belluno
Vai San Lucano, 15
32100 Belluno
OGGETTO: Notificazione di cui all´articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Nozione di piccolo imprenditore
Con la nota del 28 gennaio scorso codesta Associazione ha chiesto a questa autorità di precisare l´esatta portata delle ipotesi di esonero di cui all´art. 7, comma 5-ter, della legge n. 675/1996 con particolare riferimento all´applicabilità dell´esenzione prevista dalla lettera g) alle piccole aziende industriali.
La medesima Associazione, in cui considerazione delle difficoltà interpretative connesse alla nozione di piccolo imprenditore (art. 2083 cod. civ.) e nell´intento di fornire alle imprese un quadro di riferimento più chiaro, ha chiesto se sia possibile utilizzare la definizione di piccola e media impresa contenuta nel decreto del Ministero dell´industria del commercio e dell´artigianato del 18 settembre 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1997, n. 229).
Tale decreto, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" individua la piccola impresa in quella con meno di 50 dipendenti ed un fatturato non superiore ai 7 milioni di ecu; tale nozione è stata elaborata ai soli fini dell´applicazone di una disciplina di settore che riguarda la concessione degli aiuti alle attività produttive, previsti dal diritto comunitario.
D´altra parte, la formulazione dell´art. 7, comma 5-ter, lettera g) della legge n. 675/1996, non lascia spazi ad una lettura più estensiva che porti a ricomprendere tra i soggetti esonerati dall´obbligo di notificazione, oltre ai piccoli imprenditori di cui all´articolo 2083 cod. civ., altre categorie di imprese di media dimensione.
Alla luce di quanto sopra, va quindi escuso che le picoole e medie imprese che non rientrano nella nozione di cui all´articolo 2083 del codice civile possano automaticamente avvalersi dell´esenzione consentita ai soggetti individuati dal medesimo articolo.
Peraltro, ciò non significa che le piccole imprese industriali non possano avvalersi, ove in concreto se ne riscontrino i presupposti, degli esoneri previsti dall´art. 7, comma 5-ter.
A conferma di tale interpretazione, si fa presente, a differenza di quanto avviene per i casi di esonero, che la legge utilizza una nozione più ampia di piccolo imprenditore (non limitata alla definizione di cui all´art. 2083 c.c.) allorché prevede per tale categoria la possibilità di effettuare la notificazione per il tramite delle proprie rappresentanze di settore (art. 7, comma 5).
IL PRESIDENTE