Privacy e informazione
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"La diffusione attraverso i mezzi di informazione della notizia di un invito a comparire davanti all'autorità giudiziaria penale nei confronti del Dott. Cesare Romiti e del Dott. Francesco Paolo Mattioli, prima che di tale invito avessero effettiva conoscenza gli interessati, costituisce violazione delle norme a tutela della riservatezza"
Questa la pronuncia dell'Ufficio del' Garante per la protezione dei dati personali in relazione alla vicenda che riguarda il Presidente e il manager della FIAT. La violazione è relativa in particolare all'art. 9, comma 1, lett. a) della legge n.675 del 1996, che prevede che i dati vengano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
In relazione al concreto svolgimento della vicenda, quale risulta documentata dagli interessati - prosegue l'Autorità - non si rinvengono elementi giustificativi dell'esercizio del diritto di cronaca, che comunque sarebbe stato possibile esercitare in tempi brevissimi, una volta che gli interessati avessero avuto effettiva conoscenza dell'invito a comparire.
Il Garante sottolinea, inoltre, che quello dell'esercizio del diritto di cronaca è uno dei temi che dovranno essere affrontati dal Codice di deontologia previsto dall'art.25 della legge n. 675 e per il quale l'Autorità ha già avviato la procedura.
Roma, 2 luglio 1997