Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084477]
Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084477]
[doc. web n. 1084477]
Provvedimento del 30 dicembre 2003
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa
nei confronti di
Associazione culturale "Liberi di scegliere";
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il 20 ottobre 2003, con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le modalità e finalità del trattamento. Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, chiedendone altresì la cancellazione.
A tali richieste la resistente, in persona del sig. Giuseppe Quarto, rispondeva con una e-mail in data 28 ottobre 2003, dichiarando che nella propria rubrica non risultava l´indirizzo e-mail del ricorrente e segnalando, altresì, di essere a conoscenza del fatto che alcuni giovani, iscritti o simpatizzanti dell´associazione, inviavano spontaneamente e-mail promozionali relative al sito dell´associazione medesima, contrariamente ad asserite istruzioni da questa impartite.
Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel contestare la liceità del trattamento effettuato dalla resistente, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.
All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con due note inviate via fax il 24 novembre 2003, nel comunicare gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dati personali, ha sostenuto:
-
che l´indirizzo e-mail del ricorrente è stato reperito nel "Web da alcuni giovani, iscritti o simpatizzanti dell´associazione, spinti da troppo entusiasmo (..)", con l´intento di segnalare il sito dell´associazione;
-
di aver cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente dalla propria rubrica;
-
che i dati del ricorrente non verranno più trattati dall´associazione, confermando "l´effettiva cancellazione già avvenuta dei dati personali del sig. Baruffa".
Con fax in data 1 dicembre 2003 il ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie richieste, sottolineando che l´associazione "non fornisce alcuna informativa ai sensi di legge ed agisce diffusamente in maniera illecita, coinvolgendo anche terze parti".
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998 n. 171.
La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 e ribadite nel ricorso, sono legittime.
Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio della e-mail promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.
L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.
Con separato provvedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della predetta legge verrà instaurato un autonomo procedimento per verificare in particolare la presenza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.
Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, con riferimento alle richieste formulate dall´interessato. La resistente ha comunicato l´origine dei dati personali relativi all´interessato, le modalità, le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato i dati personali dell´interessato.
L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura di 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti alle richieste dell´interessato prima e dopo la presentazione del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico dell´Associazione culturale "Liberi di scegliere", la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.
Roma, 30 dicembre 2003
IL PRESIDENTE
Santaniello
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli