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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10007008]

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[doc. web n. 10007008]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE-Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento”);

VISTI, in particolare, gli artt. 35 e 36 del Regolamento relativi, rispettivamente, alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alla consultazione preventiva dell’Autorità;

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 110 del Codice relativo alla ricerca medica, biomedica e epidemiologica;

VISTE le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica adottate dal Garante, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con provvedimento n. 515, del 19 dicembre 2018 (doc. web n. 9069637, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTE le Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, allegato n. 5 al Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice, del 5 giugno 2019 (doc. web 9124510, di seguito “Prescrizioni”);

ESAMINATA l’istanza di consultazione preventiva presentata, ai sensi degli artt. 110 del Codice e 36 del Regolamento, dall’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma (di seguito Azienda) per la realizzazione dello studio monocentrico, osservazionale, retrospettivo di coorte “Associazione tra l’estensione della resezione chirurgica calcolata con tecnica volumetrica e la sopravvivenza del paziente con glioblastoma di nuova diagnosi (OS-GBM-2023)” (di seguito Studio), unitamente al protocollo dello Studio, alla valutazione di impatto (Vip) svolta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento e al parere del comitato etico territorialmente competente (nota del 28 settembre 2023);

TENUTO CONTO che l’Ufficio del Garante ha avviato uno specifico approfondimento istruttorio in reazione alla predetta istanza di consultazione preventiva (nota del 2 novembre 2023, prot. n. 148639);

RILEVATO che l’Azienda, nell’istanza e in sede istruttoria in relazione allo Studio, ha rappresentato, ai sensi dell’art. 168 del Codice, che:

- “Il glioblastoma (GBM) è la neoplasia cerebrale più aggressiva caratterizzata da un’incidenza globale di circa 5-8 casi ogni 100.000 abitanti per anno e rappresenta il 54% del totale dei gliomi diagnosticati. L’approccio terapeutico standard del GBM prevede la resezione chirurgica della neoplasia, seguita da radio-chemioterapia adiuvante con temozolomide secondo il protocollo Stupp. L'entità della resezione chirurgica (EoR) è un fondamentale fattore prognostico alla base dell’attuale approccio neurochirurgico che mira alla massima resezione “sicura” del tumore. Lo stato di metilazione del promotore di MGMT (O6-metilguanina-DNA metiltransferasi) è considerato parimenti il principale fattore predittivo della risposta del GBM alla chemioterapia con temozolomide [...]. È stato evidenziato che la sopravvivenza del paziente dipende dall’effetto combinato dei due fattori prognostici sopra riportati e che l’approccio chirurgico della massima resezione del tumore potrebbe non essere sempre giustificato [...]. Il presente studio si propone di investigare l’effetto combinato dello stato di metilazione del gene di MGMT e di EoR sulla sopravvivenza del paziente affetto da GBM”;

- obiettivo primario dello Studio è “Verificare se, alla luce delle novità in termini di tipizzazione molecolare e classificazione, l’entità della resezione chirurgica del GBM, calcolata con tecniche di analisi volumetrica delle immagini di risonanza magnetica, è ancora il principale fattore prognostico predittivo di sopravvivenza”;

- lo Studio prevede l’arruolamento di circa 80 pazienti trattati presso l’Azienda e che per ciascuno di questi “la UO Oncologia Medica fornirà le informazioni di base dei pazienti: età, ECOG, KI67, mutazione IDH1/2, focalità, stato di metilazione del promotore di MGMT, sopravvivenza, etc”;

- in particolare lo Studio “riguarda l’analisi dei dati di soggetti in gran parte deceduti (85-90%) o non contattabili e non garantisce che sia sempre possibile raccogliere il consenso dei pazienti [...]. I dati dei pazienti deceduti e/o non contattabili verranno trattati a seguito dell’autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali, previa DPIA e a seguito della consultazione, ai sensi dell’art. 110 del Codice Privacy [...]”;

- nella Vip è precisato che “le basi giuridiche del trattamento dei dati necessari alla realizzazione dello Studio sono da rinvenirsi nell’”autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali a seguito di istanza di consultazione preventiva, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Codice d.lgs. n. 196/2003 [...] in caso di impossibilità di acquisire il consenso di tutti gli interessati [...] come da Provvedimento del Garante n. 146/2019” e che i motivi di impossibilità a raccogliere il consenso sono correlati al decesso degli interessati, precisando al riguardo che “Nel caso dello studio in oggetto: […] su n. 80 pazienti che si prevede di includer e nello studio, l’85 90% risultano deceduti”, nonché alla loro non contattabilità, accertata a seguito di vari tentativi di contatto telefonico non andati a buon fine;

- “le immagini RM dei soggetti coinvolti verranno estratte separatamente dal PACS Aziendale ed elaborate con l’applicativo Volume Viewer installato sulla workstation diagnostica Advantage Windows (GE Healthcare). Advantage Windows è un sistema di imaging diagnostico multimodale di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma conforme alla vigente normativa sui dispostivi medici. La workstation è protetta da password ed è collocata all’interno nel locale elaborazione immagini del sito RM dell’apparecchiatura GE Signa Premier (3 Tesla). L’accesso al sito RM è soggetto a restrizione”; a tale riguardo nella Vip è indicato inoltre che le immagini verranno estratte “in modo tale da acquisire esclusivamente le immagini necessarie per lo studio e appartenenti solo ai pazienti da considerare, in osservanza al principio di minimizzazione”;

- “I dati clinici e demografici di ciascun paziente saranno forniti dalla U.O. Oncologia Medica della AOU di Parma e popoleranno la CRF in forma pseudo-anonima. La CRF sarà collocata sul Server Aziendale con accesso protetto da password. L’elaborazione dei dati verrà effettuata da [...] responsabile della CRF. La CRF verrà eliminata al termine dello studio”;

- “I dati di interesse, previa pseudonimizzazione verranno organizzati all’interno di una scheda raccolta dati elettronica studio—specifica predisposta sul programma Microsoft Excel”;

- L’inserimento dei dati all’interno della CRF elettronica avviene manualmente da parte del PI e degli autorizzati al trattamento, previa consultazione delle cartelle cliniche, [attraverso] l’applicativo aziendale PACS. Il trasferimento dei dati di interesse dai documenti originali nella scheda raccolta dati —[…] e la loro organizzazione avverrà prevedendo controlli puntuali a più livelli, una supervisione da parte dello Sperimentatore Principale. In tal modo, eventuali dati che dovessero risultare inesatti saranno tempestivamente cancellati e/o rettificati. Per quanto concerne le misure tecniche e organizzative implementate per assicurare l’esattezza dei dati si specifica che i componenti del gruppo di ricerca autorizzati al trattamento dei dati dallo Sperimentatore Principale accederanno alla postazione di lavoro solo con credenziali personali, evitando di utilizzare contemporaneamente la stessa postazione di lavoro. Il trattamento avverrà da un’unica postazione fissa, con procedure di crittografia e di backup dei server e non sarà consentito l’’utilizzo di dispositivi personali o supporti rimovibili”;

- in riferimento alle tecniche di pseudonimizzazione nella Vip è indicato che “Al momento dell’inclusione nello studio ogni soggetto verrà identificato con un codice univoco alfanumerico e tutti i dati di interesse saranno elaborati per le finalità dello studio unicamente associati a tale codice. La lista di identificazione (associazione dei dati identificativi del soggetto codice) sarà conservata separatamente dalla scheda raccolta dati studio specifica, su supporto cartaceo nell’Investigator Site File insieme agli altri documenti essenziali dello studio, in armadio chiuso a chiave sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale”;

- “In un momento successivo alla raccolta ed elaborazione dei dati personali, sono adottate le seguenti misure: sono eliminati definitivamente senza la possibilità di risalire ai dati originali” specificando, che al termine della durata dello Studio, indicata in 18 mesi, i dati verranno distrutti procedendosi solo alla conservazione di ulteriore materiale di studio (es. il fascicolo dello studio privo di dati personali dei soggetti inclusi, contenente a titolo semplificativo e non esaustivo protocollo di studio, documenti da consegnare ai soggetti, in caso si riesca a contattarli, Curriculum Vitae dello Sperimentatore Principale, Deleghe ai collaboratori, ivi compresa la Designazione delle persone autorizzate al trattamento dei dati, Parere Favorevole del Comitato Etico competente, Autorizzazione del Direttore Generale) privo “di dati personali gli interessati arruolati”, per un periodo da ultimo indicato in 5 anni;

- in relazione ai tempi di conservazione “I dati strutturati in forma pseudonimizzata all’interno della scheda raccolta dati elettronica saranno conservati per la sola durata dello studio su computer aziendale con accesso protetto, riservato agli sperimentatori coinvolti e soggetto all’utilizzo di credenziali personali [18 mesi]”;“I dati di interesse estrapolati in forma pseudonimizzata nella scheda raccolta dati elettronica studio specifica verranno cancellati al termine dello studio. Non verranno pertanto creati archivi permanenti di dati clinici (registri o database) e/o raccolte di informazioni sensibili che consentano l’identificazione del soggetto. Le immagini delle risonanze magnetiche estrapolate dall’applicativo PACS verranno distrutte al termine dello studio”;

- “Oggetto della pubblicazione saranno solo i risultati dell’analisi statistica. I dati pseudonimizzati saranno soggetti a organizzazione in classi (“subclassificazione”) che si ipotizzano in minimo due e massimo quattro (ad esempio: Classe 1 pazienti con residuo tumorale superiore a 5 cm3 e Classe 2 pazienti con residuo tumorale inferiore a 5 cm). I dati così classificati saranno analizzati e i risultati dell’analisi non riporteranno dati individuali. [...] Riguardo all’ipotesi in base alla quale si possa risalire all’identità dei pazienti attraverso un calcolo a ritroso di più analisi statistiche, si informa che l’analisi statistica sarà una sola. Sarà analizzata l’eventuale correlazione tra la sopravvivenza dei soggetti e variabili, come il residuo tumorale e la metilazione. Non per singolo paziente ma per classi di pazienti pertanto lo Sperimentatore Principale ritiene che non sia possibile risalire neanche teoricamente a quelle identità”;

- “Le Informazioni [sul trattamento dei dati personali predisposte ai sensi dell’art. 14 del Regolamento] saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda, al fine di adempiere agli obblighi informativi nei confronti di tali soggetti”;

OSSERVATO che:

-  il trattamento di dati personali per scopi di ricerca scientifica deve essere effettuato nel rispetto del Regolamento, del Codice, delle Prescrizioni, nonché delle Regole deontologiche che costituiscono condizione essenziale di liceità e correttezza dei trattamenti (art. 2-quater del Codice e art. 21 comma 5, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

- il perseguimento di scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico e epidemiologico è ammesso previa acquisizione del consenso dell'interessato. “Il consenso non è necessario (...) quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca” (art. 110 del Codice). A tale riguardo, le Prescrizioni specificano quali sono le circostanze nelle quali non è possibile acquisire il consenso degli interessati correlandole a specifiche motivazioni di ordine etico e organizzativo e richiedendo che esse siano debitamente motivate nel progetto di ricerca (punto 5.3 delle Prescrizioni). In tali ultimi casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (art. 110 del Codice, art. 9, par. 2, lett. j) e par. 4, e art. 89 del Regolamento);

- i dati personali, inoltre, devono essere trattati nel rispetto del principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), fornendo preventivamente agli interessati, in un linguaggio semplice e chiaro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento, in caso di dati raccolti direttamente presso di essi, ovvero ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, in caso di dati raccolti presso soggetti terzi;

- in base al principio di limitazione della conservazione i dati siano “conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato” (art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento);

- tra i principi applicabili al trattamento stabiliti all’art. 5 del Regolamento, rileva quello di responsabilizzazione (accountability), in base al quale “il titolare del trattamento deve conformarsi ed essere in grado di comprovare sia il rispetto dei principi e degli adempienti previsti dal Regolamento” (artt. 5, par. 2, 24 e del Regolamento) e che ad esso si collega un altro dovere posto in capo al titolare del trattamento, ossia quello di assicurare che il diritto e la disciplina in materia di protezione dei dati personali degli interessati siano tutelati e applicati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default, art. 25 del Regolamento);

-  in ossequio all’obbligo della protezione dei dati sin dalla progettazione, i titolari devono, inoltre, assumere una condotta attiva nell’applicazione dei principi, ponendosi l’obiettivo di ottenere un reale effetto di tutela. Il requisito di cui all’articolo 25 del Regolamento obbliga i titolari a provvedere affinché la protezione dei dati sia integrata nel trattamento fin dalla progettazione e per impostazione predefinita durante l’intero ciclo di vita del trattamento. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate che sono concepite per attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e integra nel trattamento le necessarie garanzie per conformare i trattamenti alla disciplina in materia di protezione dei dati e per tutelare i diritti e le libertà degli interessati;

- il Regolamento non trova, invece, applicazione in riferimento ai dati anonimi intendendosi per tali le “(...) informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato”, ciò anche per i trattamenti svolti per finalità statistiche o di ricerca (cfr. considerando n. 26 del Regolamento). Il rischio di reidentificazione dell’interessato va, tuttavia, accuratamente valutato tenendo conto di “tutti i mezzi, [...], di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici” (cfr. considerando n. 26 del Regolamento e WP29 Opinion 05/2014 on Anonymisation techniques, adottato il 10 aprile 2014). Un processo di anonimizzazione non può definirsi effettivamente tale qualora non risulti idoneo ad impedire che chiunque utilizzi tali dati, in combinazione con i mezzi “ragionevolmente disponibili”, possa:

1. isolare una persona in un gruppo (single-out);

2. collegare un dato anonimizzato a dati riferibili a una persona presenti in un distinto insieme di dati (linkability);

3. dedurre nuove informazioni riferibili a una persona da un dato anonimizzato (inference);

OSSERVATO, inoltre, che in relazione al trattamento dei dati per scopi di ricerca in campo medico, biomedico e epidemiologico il Garante ha adottato in particolare i seguenti pareri del 20 giugno 2019, doc. web 9123447; 29 ottobre 2020, n. 202, doc. web 9517401; 10 dicembre 2020 doc. web 9520597; 17 settembre 2020, doc. web 9479364; del 17 settembre 2020, doc. web 9479382; 29 ottobre 2020, n. 202, doc. web 9517401; 10 dicembre 2020, doc. web 9520597; 17 settembre 2020, doc. web 9479364; 17 settembre 2020, doc. web 9479382; 1° novembre 2021, doc. web 9731827; del 30 giugno 2022, doc. web 9791886; 24 novembre 2022 doc. web. 9842737; 2 marzo 2023, doc. web 9875254; 22 giugno 2023, doc. web 9919244; 6 luglio 2023, doc. web 9919999; 18 luglio 2023, doc. web 9920977; 31 agosto 2023, 28 settembre 2023, 12 ottobre 2023, 26 ottobre doc. web 9960973, e 7 dicembre 2023 doc. web 9971457;

RITENUTO che l’Azienda, in qualità di titolare, abbia correttamente individuato le basi giuridiche del trattamento, specificando adeguatamente i motivi di tipo organizzativo che giustificano l’impossibilità ad informare gli interessati e acquisirne un valido consenso, secondo quanto previsto all’art. 110 del Codice e al punto 5.3 delle Prescrizioni, correlati al decesso degli interessati o alla loro non rintracciabilità accertata anche a seguito di svariati tentativi di contatto;

RILEVATO che lo Studio ha ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente a livello territoriale, elemento che si configura quale condizione di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali per le finalità in esame, laddove non sia possibile acquisire il consenso degli interessati (cfr. provv. n. 202 del 29 ottobre 2020, doc. web 9517401 e provv. n. 406 del 1° novembre 2021, doc. web 9731827);

RITENUTO che l’Azienda, prevendendo la pubblicazione dell’informativa sul proprio sito internet istituzionale abbia individuato una misura efficace per il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza correlati ai trattamenti di dati personali relativi a soggetti deceduti o con contattabili;

FERMO RESTANDO che la pubblicazione delle informative sul richiamato sito internet dovrà perdurare per tutta la durata dello Studio al fine di assicurare l’autodeterminazione informativa dei pazienti e se del caso anche dei loro aventi causa (art. 2-terdecies del Codice) per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di trattamento (cfr. ex multis provv n. 285 del 6 luglio 2023, doc. web 9919999; n. 498 del 26 ottobre 2023, doc. web 9960973; n. 499 del 26 ottobre 2023, doc. web 9963509);

RITENUTO che l’Azienda abbia correttamente individuato il periodo di conservazione dei dati trattati, limitandolo al tempo necessario alla realizzazione dello studio, 18 mesi, trascorsi i quali procederà alla sola conservazione per ulteriori 5 anni del fascicolo dello Studio privo dei dati personali dei soggetti arruolati;

RITENUTO che l’Azienda abbia dato corretta applicazione all’art. 89 del Regolamento, prevedendo che i dati trattati siano preventivamente e durante tutta la fase del trattamento minimizzati attraverso le tecniche di pseudonimizzazione sopra descritte;

RILEVATO tuttavia che il trattamento esaminato, con specifico riferimento alla fase di raccolta dei dati, è corroborato da misure che nella maggior parte dei casi sono rimesse all’intervento umano;

RITENUTO pertanto necessario che siano implementate ulteriori e più robuste misure tecniche, in particolare al fine di assicurare by design effettiva applicazione al principio di esattezza dei dati, che ne garantisce anche la qualità. Ciò ad esempio prevedendo che, una volta completata la raccolta dei dati dei pazienti arruolati sul foglio excel, esso sia almeno firmato digitalmente attraverso un hash. La firma digitale generata dovrà essere detenuta da un soggetto diverso da quello addetto alla raccolta dei dati e, se del caso, all’occorrenza ripetuta, in particolare nelle ipotesi di modifica o migrazione dei dati in altri file. Tale misura infatti, nel rafforzare l’esattezza e la qualità dei dati raccolti nei fogli excel, assicura altresì che eventuali successive alterazioni degli stessi siano rapidamente rilevate e corrette;

OSSERVATO inoltre che la non identificabilità degli interessati debba essere correlata all’assenza di univocità all’interno della banca dati considerata e non semplicemente alla non intellegibilità dei dati identificativi;

RITENUTO che il titolare abbia individuato idonee misure per assicurare la non identificabilità degli interessati in fase di diffusione dei risultati dello studio, prevedendo l’anonimizzazione dei dati attraverso l’aggregazione degli stessi in classi;

FERMO RESTANDO, in ogni caso, che l’anonimizzazione dei dati deve essere considerata un trattamento dinamico da valutare in ragione dei differenti criteri indicati nel Considerando 26 del Regolamento e in particolare delle concrete finalità che il titolare intende perseguire con i dati all’esito della loro anonimizzazione. Il rischio di re-identificazione degli interessati, infatti, può variare a seconda che l’anonimizzazione sia effettuata al solo scopo di archiviazione delle informazioni trattate, ovvero di ulteriore utilizzazione delle stesse eventualmente in combinazione con altre informazioni o anche per un’eventuale condivisione dei dati con la comunità scientifica;

FERMO RESTANDO che in ipotesi di diffusione dei dati anonimizzati, anche in omaggio al principio di responsabilizzazione, il titolare, tenuto anche conto dell’esiguità del campione, deve rimuovere ogni singolarità, qualora, con qualsiasi mezzo, ne venga a conoscenza in una fase successiva all’applicazione delle tecniche di anonimizzazione individuate, avendo cura di tenere traccia di tali eventi in modo da ripetere la valutazione del rischio di re-identificazione al raggiungimento di una soglia predefinita, adeguata rispetto al contesto, individuata sul totale di record inclusi nella banca dati;

RITENUTO che la valutazione di impatto individui, nel suo insieme, misure di sicurezza idonee a ricondurre i rischi correlati ai trattamenti necessari per la realizzazione dello Studio ad un livello accettabile;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in www.gpdp.it, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 110 del Codice e dell’art. 36 del Regolamento, esprime all’ dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma con sede legale in Via Gramsci, 14 - 43126 Parma, Partita Iva e C.F. 01874240342, parere favorevole per la raccolta e il trattamento dei dati personali dei pazienti deceduti o non contattabili arruolati nello studio monocentrico, osservazionale, retrospettivo di coorte “Associazione tra l’estensione della resezione chirurgica calcolata con tecnica volumetrica e la sopravvivenza del paziente con glioblastoma di nuova diagnosi (OS-GBM-2023)” a condizione che:

1. siano implementate ulteriori e più robuste misure tecniche, in particolare al fine di assicurare by design effettiva applicazione al principio di esattezza dei dati, che ne garantisce anche la qualità.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei