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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10008240]

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[doc. web n. 10008240]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 147 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha proposto reclamo nei confronti di Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l. (di seguito Ince S.r.l.), in qualità di editore del sito web www.online-news.it e www.corrierediroma-news.it, lamentando l’avvenuta pubblicazione di due articoli – rispettivamente in data XX, dal titolo “XX” e XX, dal titolo “XX” – dei quali è stata contestata la falsità, con specifico riguardo al primo articolo, ed il mancato aggiornamento e di cui è stata chiesta la rimozione, oltre all’adozione di misure idonee ad impedirne l’accessibilità tramite motori di ricerca esterni ai siti in questione e, in subordine, l’aggiornamento del secondo degli articoli indicati;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare:

rappresentato di non essere mai stato indagato nel procedimento riportato nel primo degli articoli indicati, eccependo la falsità della notizia, mentre con riguardo alla vicenda riportata nel secondo articolo ha rilevato che l’autorità giudiziaria competente ha revocato il sequestro dei beni, disponendo la restituzione di essi all’avente diritto;

lamentato di essere esposto al pregiudizio connesso alla perdurante diffusione di informazioni relative ad un suo coinvolgimento in un procedimento penale che è invece a carico di terzi, nonché quale destinatario di una importante misura cautelare, nonostante la stessa sia stata revocata ormai da diversi anni;

VISTA la nota del 10 luglio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 31 luglio 2020 con la quale Ince S.r.l., nella persona del dott. XX, ha precisato che:

il sito www.online-news.it non è un sito edito da Ince S.r.l., rendendosi con ciò impossibile aderire alla richiesta contenuta nel reclamo;

il contenuto dell’articolo pubblicato nel sito www.corrierediroma-news.it corrisponde a verità ed è relativo ad una notizia diffusa originariamente dal procuratore che ha avviato l’indagine e che è stata poi ripresa dai principali media nazionali, rilevando che la stessa riveste un indubbio interesse pubblico per il carattere particolarmente rilevante del reato contestato e per il ruolo ricoperto dall’interessato, tenuto conto che l’intervenuto dissequestro dei beni non incide sulla veridicità della notizia, ovvero che il reclamante risultava uno degli indagati per il reato di evasione fiscale;

il trattamento effettuato nell’esercizio del diritto di cronaca deve ritenersi lecito tenuto anche conto del fatto che l’articolo, non appena avuta notizia dell’avvenuta revoca del sequestro, è stato immediatamente aggiornato con riguardo a detta circostanza;

VISTA la nota del 28 agosto 2020 con la quale il Garante ha chiesto all’interessato di far pervenire le proprie eventuali osservazioni in merito al riscontro fornito dal titolare del trattamento, cui ha fatto seguito una memoria depositata dal medesimo in data 9 settembre 2020 in cui ha ribadito le proprie richieste rilevando che:

nel sito www.online-news.it manca l’indicazione chiara degli estremi identificativi dell’editore essendo riportato, nella sezione contatti, il solo indirizzo della sede, coincidente con quella dell’altra testata di proprietà di Ince S.r.l., senza altri riferimenti;

all’interno del predetto sito sono presenti alcuni elementi che inducono a ritenere che l’editore della testata sia Ince S.r.l., quali la presenza di un link di collegamento con il sito ww.corriereroma-news.it, gestito dalla predetta società, e l’indicazione del medesimo direttore responsabile, ovvero il dott. XX, oltrechè il medesimo riferimento per la pubblicità commerciale;

pur prendendosi atto di quanto dichiarato in ordine alla non riconducibilità ad Ince S.r.l. della titolarità del sito www.online-news.it, è incontestabile che il dott. XX risulti direttore responsabile di entrambe le testate, nonché proprietario della società la cui partita Iva è riportata in calce alla prima pagina del sito www.online-news.it sopra citato ed ha chiesto pertanto di integrare il contraddittorio nei confronti di quest’ultimo;

con riguardo all’articolo pubblicato nel XX nel sito www.corrierediroma-news.it, non è stata mai eccepita la falsità del relativo contenuto, ma è stato lamentato il pregiudizio derivante dalla perdurante reperibilità dell’articolo ed il rinvenimento di esso tramite i motori di ricerca generalisti nonostante il tempo decorso dalla revoca del sequestro di cui si narra al suo interno;

non rivestiva all’epoca dei fatti e non riveste attualmente alcun ruolo pubblico tale fa giustificare la permanente diffusione delle informazioni contestate, tenuto conto che non riveste più da anni, in particolare, il ruolo di XX;

la notizia in questione è ormai superata ed obsoleta ed è tale da generare un’impressione inesatta sulla propria persona;

l’aggiornamento, avvenuto peraltro tardivamente rispetto a quanto dichiarato dall’editore, non sarebbe satisfattivo, per come effettuato, dei propri diritti a causa degli errori materiali commessi dall’editore nel riportare il proprio cognome, nonché l’autorità che ha emesso il provvedimento di revoca del sequestro;

VISTA la nota del 23 aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ad Ince S.r.l., nella sua qualità di editore di wwww.corrierediroma-news.it, di fornire eventuali osservazioni in merito alla memoria fatta pervenire dall’interessato a seguito del riscontro fornito dalla società;

VISTA la nota del 23 aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ai sensi dell’art. 157 del Codice al dott. XX, nella sua qualità di direttore responsabile del sito www.online-news.it, di fornire osservazioni in ordine al reclamo proposto dall’interessato ed alle successive integrazioni presentate da quest’ultimo nel corso del procedimento, trasmettendo tale richiesta sia all’indirizzo e-mail della redazione di online-news che all’indirizzo pec indicato dal reclamante; tale richiesta non è stata seguita da alcun riscontro, ma, essendosi constatato che la stessa non risultava consegnata presso la casella pec del dott. XX indicata dal reclamante, è stata reiterata dall’Autorità in data 14 luglio 2021 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata presso la sede che risultava indicata nel sito www.online-news.it, ma alla quale, non ha fatto seguito alcun riscontro da parte del destinatario;

VISTA la comunicazione di proroga dei termini del procedimento del 9 agosto 2021 inviata alle parti; tale comunicazione è stata inviata al dott. XX tramite raccomandata A/R presso la sede indicata nel sito ww.online-news.it, ma è stata restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”; 

VISTA la nota del 4 febbraio 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a XX l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione dell’art. 157 del Codice e la nota inviata in pari data con la richiesta di fornire informazioni utili per la prosecuzione del procedimento, alle quali non ha tuttavia fatto seguito alcun riscontro;

VISTA la nota del 25 ottobre 2022 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato ad Ince S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento con riferimento alla presunta violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e d), 12, parr. 1, 2 e 3, 13, 14, 16, 17 e 21 del Regolamento e dell’art. 157 del Codice che si è provveduto a notificare in data 16 novembre 2022 al dott. XX, nella sua qualità di direttore responsabile di online-news.it, tramite il Nucleo Privacy della Guardia di Finanza;

VISTA la comunicazione pervenuta via pec in data 2 febbraio 2023 dall’avvocato XX il quale ha chiesto di essere audìto per conto di Ince S.r.l. senza tuttavia allegare alcun atto di conferimento di procura in tal senso e comunque al di fuori dei termini previsti per l’esercizio del diritto di difesa a seguito della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, la cui notifica è avvenuta il 16 novembre 2023; in prossimità della presente decisione l’Ufficio ha tuttavia tentato di prendere contatto con l’avvocato XX per avere quanto meno notizia dell’eventuale invio di comunicazioni ufficiali da parte della società che, per qualche ragione, non fossero pervenute all’Autorità, ma a tali tentativi non ha fatto seguito alcun riscontro;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO, con riferimento alla richiesta, avanzata in via principale, di ottenere la rimozione degli articoli pubblicati da online-news.it e corriereroma-news.it, che:

la pubblicazione di informazioni relative al reclamante contenute nell’articolo pubblicato da corrierediroma-news.it, ivi incluso il suo nome e cognome, risulta avvenuta nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di cronaca per il quale non è richiesto il consenso del medesimo, tenuto conto della sussistenza dell’interesse del pubblico a conoscere dati relativi alla vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto;

le notizie contenute nell’articolo pubblicato da online-news.it, che ad oggi risulta rimosso secondo quanto confermato anche dall’interessato, riguardano, in via principale, soggetti diversi dall’interessato che ha eccepito di non essere indagato nella vicenda descritta, pur senza dedurre elementi atti a chiarire le ragioni del suo coinvolgimento alla luce delle quali avrebbe in caso potuto chiedere la rettifica dell’informazione erroneamente veicolata sul proprio conto piuttosto che la rimozione dell’intero articolo che, essendo relativo a vicende riferite in via principale ad altri, risultava, nel suo complesso, di interesse pubblico;

in considerazione di ciò il relativo trattamento, sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento, non appare effettuato, all’epoca della pubblicazione, in contrasto con le norme applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche ed in particolare con il principio di essenzialità dell’informazione di cui agli artt.  137, comma 3, del Codice e 6, comma 1, delle Regole deontologiche;

l’articolo pubblicato da corierediroma.news.it, sulla base di quanto confermato anche dall’interessato nel corso del procedimento, è stato deindicizzato dall’editore nel corso del procedimento ed è pertanto ad oggi reperibile solo all’interno dell’archivio on line del giornale nel quale è legittimamente conservato per una finalità di tipo documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento il quale, infatti, contempla specifici limiti all’esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento) tenuto conto del fatto che l’archivio on line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un’importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO pertanto di dover considerare infondata la richiesta di rimozione contenuta nell’atto di reclamo;

PRESO ATTO, con riferimento all’stanza di aggiornamento e deindicizzazione avanzate in subordine alla prima, che:

Ince S.r.l. ha provveduto, con riguardo all’articolo pubblicato nel XX da corriereroma.news.it, ad aggiornare l’articolo e a disporne la deindicizzazione;

l’istanza di aggiornamento non ha formato oggetto di previo interpello e, sulla base di quanto dichiarato dall’editore – con tutti gli effetti che ne discendono ai sensi dell’art. 168 del Codice – le integrazioni sono state apportate non appena ricevuta la notizia del dissequestro;

alcuni errori materiali commessi nella nota di aggiornamento, ed evidenziati dall’interessato, non risultano presenti nell’articolo attualmente conservato nell’archivio del giornale e, in ogni caso, anche all’epoca non apparivano di entità tale da alterare il significato dell’integrazione apposta;

l’articolo pubblicato su online-news.it non risulta più reperibile, come confermato anche dall’interessato nel corso del procedimento;

RITENUTO, pertanto, che, con riguardo alle istanze di deindicizzazione e di aggiornamento avanzate in subordine nell’atto di reclamo, non sussistano i presupposti per l’adozione di ulteriori provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO, altresì, di dover archiviare le corrispondenti contestazioni di violazione sollevate nella comunicazione di avvio del procedimento notificata ad Ince S.r.l., ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice tenuto conto della rilevata infondatezza della richiesta di rimozione avanzata dall’interessato e della circostanza che le ulteriori istanze proposte non hanno formato oggetto di previo interpello e sono state soddisfatte dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

CONSIDERATO, con riferimento alle ulteriori violazioni contestate nella comunicazione di avvio del procedimento con particolare riguardo all’individuazione del titolare del trattamento del sito online-news.it, che:

nessun riscontro sul punto risulta essere stato fornito né dal dott. XX, direttore responsabile di entrambe le testate giornalistiche coinvolte dal reclamo, né da Ince S.r.l.;

il dott. XX, in particolare, dopo aver escluso, nel primo ed unico riscontro trasmesso, qualsiasi collegamento tra online-news.it e Ince S.r.l., non ha successivamente fornito i chiarimenti richiesti, né ha comunicato elementi in ordine alla contestazione di mancato riscontro all’art. 157 del Codice, pur dovendosi evidenziare margini di dubbio in ordine all’effettiva ricezione di tali comunicazioni tenuto conto dell’assenza di recapiti sicuri ed affidabili, come precisato anche nel sito INI pec del Ministero dello Sviluppo economico tramite il quale è stato individuato il recapito pec del dott. XX utilizzato ai fini della notifica della comunicazione di avvio del procedimento del 4 febbraio 2022;

Ince S.r.l. è stata destinataria di una comunicazione di avvio del procedimento notificata dal Nucleo Privacy della Guardia di Finanza nelle mani del dott. XX cui, tuttavia, non ha fatto seguito la trasmissione di alcuna memoria difensiva dalla quale desumere elementi idonei a chiarire i predetti rapporti;

nell’ambito di altra istruttoria, avviata dall’Autorità nei confronti della stessa testata, il dott. XX, al quale è stata notificata la richiesta di informazioni in data 30 gennaio 2023, ha dichiarato agli Ufficiali notificatori della Guardia di Finanza di essere “il XX de Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l., brevemente Ince S.r.l., proprietaria del sito www.online-news.it. Il predetto sito è iscritto al Tribunale di Roma in data 18.12.2009 con autorizzazione n. 437/2009 rilasciata a me. Dall’anno 2020 ho concesso il comodato d’uso alla società INCE S.r.l. di editare gli articoli giornalistici sulla testata digitale www.online-news.it. Nel periodo oggetto del reclamo (2016) tutte le edizioni pubblicate su la testata digitale online-news.it erano riferibili esclusivamente a me. La società dispone solo di una sede legale, ubicata in Roma, in via Boezio n. 6 e l’attività viene svolta da remoto, tramite piattaforma wordpress (…). La società di occupa della redazione e pubblicazione on line di articoli in genere, di edizioni di riviste e periodici”;

quanto dichiarato corrisponde a quanto attualmente previsto nell’informativa privacy presente nel sito di online-news.it, oltre a risultare coerente con alcuni indizi già risultanti all’interno di esso ed evidenziati anche dal reclamante nel corso del procedimento;

sulla base di tutti gli elementi acquisiti, si può pertanto desumere che sussistesse in capo ad Ince S.r.l. la titolarità del sito www.online-news.it già all’epoca in cui è stato proposto reclamo da parte del sig. XX e che pertanto le violazioni riscontrate siano ad essa imputabili;

queste ultime riguardano, in particolare, la mancata implementazione nel sito di un’idonea informativa contenente le indicazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, tra cui gli estremi identificativi del titolare del trattamento ed i dati di contatto utili per l’esercizio dei diritti a parte degli interessati, oltrechè il mancato riscontro all’interpello preventivo inviato dall’interessato anteriormente alla proposizione del reclamo;

RITENUTO di dover archiviare la contestazione del 4 febbraio 2022 riferita al mancato riscontro alla richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 157 del Codice, e diretta al sig. XX, a causa della non comprovabile affidabilità dell’indirizzo pec utilizzato ai fini della notifica – quale desunto dalla piattaforma INI  pec del Ministero dello Sviluppo economico, il quale precisa di non poter assicurare l’affidabilità degli indirizzi indicati - che non è stato possibile confermare né per effetto di un riscontro da parte del medesimo, né tramite ulteriori elementi emersi nell’ambito del procedimento;

RILEVATO, con riferimento alla mancata implementazione di un’informativa idonea riguardo al trattamento di dati personali effettuati mediante la testata online-news.it, che:

nel corso del procedimento sono state pubblicate nel predetto sito informazioni relative agli estremi identificativi del titolare del trattamento, corrispondente ad Ince S.r.l., e dei dati di contatto utili a consentire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, pur senza che tale iniziativa sia stata accompagnata da un’espressa comunicazione all’Autorità a fronte dei rilievi effettuati da quest’ultima;

risultano tuttavia carenti le ulteriori informazioni sul trattamento indicate negli artt. 13 e 14 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, di dover ingiungere ad Ince S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ad integrazione delle informazioni già pubblicate, di implementare nel sito www.online-news.it, un’informativa idonea contenente gli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento;

RILEVATO che risulta accertata la violazione, da parte di Ince S.r.l., degli artt. 12, parr. 1, 2 e 3, 13 e 14 del Regolamento per le ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO, rispetto alla violazione accertata, che:

Ince S.r.l. ha provveduto ad implementare, nel corso del procedimento, alcune delle informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento;

non vi sono precedenti violazioni a carico de Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l.;

la valutazione complessiva degli elementi descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti negli artt. 12, parr. 1, 2 e 3, 13 e 14 del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento e di fornire a questi ultimi le informazioni necessarie sul trattamento, in primo luogo gli estremi identificativi del titolare ed i dati di contatto per rivolgersi ad esso;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Ince S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto che Ince S.r.l. ha provveduto, con riguardo all’articolo pubblicato nel XX da corriereroma.news.it, ad aggiornare l’articolo e a disporne la deindicizzazione, nonché a rimuovere l’articolo pubblicato nel XX nel sito www.online-news.it e ritiene che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riferimento alla richiesta di rimozione dei predetti articoli;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, ingiunge ad Ince S.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ad integrazione delle informazioni già pubblicate, di implementare nel sito www.online-news.it, un’informativa idonea contenente gli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento;

d) con riguardo alle violazioni accertate nei confronti di Ince S.r.l., in qualità di titolare del sito www.online-news.it, ammonisce la medesima per l’inosservanza dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con gli interessati, contenuti negli artt. 12, parr. 1, 2 e 3, 13 e 14 del Regolamento, che impongono al titolare di fornire un adeguato e tempestivo riscontro ai diritti esercitati dagli interessati a norma degli artt. 15-22 del Regolamento e di fornire a questi ultimi le informazioni necessarie sul trattamento, in primo luogo gli estremi identificativi del titolare ed i dati di contatto per rivolgersi ad esso;

e) dispone, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Il Nuovo Corriere Editoriale S.r.l., a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei