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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10009352]

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[doc. web n. 10009352]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 146 del 7 marzo 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 29 luglio 2022, con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti XX e XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di due articoli, rinvenibili agli URL: http://... e https://... da parte del blog “Iacchitè- La notizia che sconvolge” di Gabriele Carchidi;

CONSIDERATO che nel chiedere, in particolare, di ingiungere il soddisfacimento della richiesta di esercizio del diritto di cui all’art. 17 del Regolamento, nonché di “imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto(…) e la cancellazione degli articoli” reperibili ai menzionati URL, ovvero la “predisposizione di misure idonee a garantirne l’archiviazione, senza reperimento di tali URL in rete”, il reclamante ha rappresentato che:

- con riguardo alla vicenda, espressamente riportata nell’articolo “XX” pubblicato il 14 giugno 2018 collegato al primo link e richiamata anche nell’altro e diverso articolo dal titolo “XX” del successivo 29 giugno 2018, aveva subito una procedura giudiziaria conclusasi con una sentenza resa dal Tribunale di XX in data 16 luglio 2021 con la quale si dichiarava di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli;

- tale procedura giudiziaria aveva riguardato fatti risalenti ad epoca anteriore al 2011 e che non sussisteva più alcun interesse pubblico collegato alla notizia, divenuta “obsoleta e superata” a fronte di una perdurante lesività della propria reputazione;

- nel caso prospettato, il diritto alla riservatezza doveva pertanto ritenersi prevalente rispetto a quello all’informazione;

- aveva rivolto al titolare del trattamento la richiesta di cancellazione della notizia dal sito web, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento, ovvero di oscuramento del relativo nominativo e, ancora, di rettifica della notizia attraverso l’aggiornamento agli sviluppi della vicenda giudiziaria alla luce della richiamata sentenza;

- a tali istanze aveva fatto seguito un diniego non solo privo di motivazione, ma anche gravemente offensivo;

CONSIDERATO che alla richiesta di informazioni, inviata in data 17 ottobre 2022, agli indirizzi di posta elettronica presenti nel sito del blog “Iacchitè”, l’Autorità non ha ricevuto riscontro e che ha pertanto richiesto al Nucleo Privacy della Guardia di Finanza di provvedere alla notificazione dell’atto, unitamente all’acquisizione di uno specifico riscontro circa le modalità con le quali erano stati raccolti e pubblicati i dati del reclamante ed era stato comunicato il diniego all’interpello preventivo;

CONSIDERATO che, dall’esame del verbale del 30 marzo 2023 redatto dal Nucleo Privacy , è emerso che il blog “Iacchitè” è diventato un quotidiano on-line di notizie relative alla Regione Calabria e che, nel ribadire la legittima permanenza in rete delle informazioni relative alla vicenda in oggetto, il titolare del sito www.iacchitè.blog, nonché direttore responsabile Gabriele Carchidi, ha rappresentato che:

- del caso che aveva coinvolto il reclamante era stata acquisita cognizione nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di XX, tramite la “velina” emessa al termine di una conferenza stampa del Procuratore Capo presso il Tribunale di XX e del Vice Questore in data 14 giugno 2018;

- l’articolo riportato rappresentava quindi il resoconto giudiziario dell’attività svolta dalla menzionata Procura e che, in ragione di ciò, non si era ritenuto di dover soddisfare le richieste dell’interessato;

- detta “velina” veniva peraltro pubblicata anche dal quotidiano on-line C24;

- l’intervenuta prescrizione “non elimina la veridicità dei fatti contenuti nell’articolo stesso”;

- la richiesta del reclamante era effettivamente pervenuta agli indirizzi di posta elettronica presenti nel sito, uno dei quali tuttavia non più in uso, mentre quella dell’Autorità non risultava pervenuta nella casella di posta elettronica ordinaria e che si stava provvedendo alla registrazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;

VISTA la nota del 15 maggio 2023 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato, nuovamente per il tramite del Nucleo Privacy della Guardia di Finanza, al quotidiano on-line “Iacchitè” e per esso al direttore responsabile Gabriele Carchidi - data la restituzione per “compiuta giacenza” della raccomandata A/R inviata all’indirizzo dove si erano svolte le precedenti attività di notificazione -  l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2 e 83 del Regolamento per le presunte violazioni delle disposizioni, individuate nel caso di specie, negli artt. 5, par. 1, lett. d); 17, par. 1, lett. c) e 21 par 1, oltreché negli artt. 16 e 12 del Regolamento;

VISTA la comunicazione del 18 ottobre 2023 con la quale il Signor Gabriele Carchidi ha rappresentato che:

- il sig. XX, ‘imprenditore nel campo degli "XX"’ ha subito vari procedimenti penali, per cui se ne è parlato nel giornale on-line "Iacchitè", esercitando il diritto di critica e di cronaca;

- il sig. XX “ha esercitato il proprio sacrosanto diritto di difesa, proponendo nei confronti del giornalista querela per diffamazione” e tale procedimento subito dal sig. Gabriele Carchidi si è risolto con la piena assoluzione "perché il fatto non sussiste" come sancito nella allegata sentenza n° 307/2019 del Tribunale di XX;

- invece “i procedimenti nei confronti del XX si sarebbero risolti con la prescrizione”;

- “non ricorre alcuna violazione nei confronti del XX, il quale, evidentemente, vuole dimostrare in altra sede ciò che non è riuscito a dimostrare in sede penale, e cioè la lesione della sua reputazione“;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli ancora presenti nel sito del quotidiano on-line “Iacchitè” che:

- il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione della notizia, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dei relativi articoli e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito;

- anche il trattamento effettuato attraverso la conservazione dei predetti articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento che infatti contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

- l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

- la protezione normativa dell’archivio storico giornalistico ha formato oggetto di disciplina anche nell’ambito del Regolamento europeo (cfr. art. 89, par. 1, del Regolamento);

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione degli articoli indicati nell’atto di reclamo e pubblicati dal quotidiano di informazione on-line “Iacchitè”;

RILEVATO, invece, con riguardo alla diversa richiesta di deindicizzazione dei suddetti contenuti attraverso i motori di ricerca esterni al sito web del titolare del trattamento, che:

- gli articoli editi nel 2018 pur riferendosi a fatti di indubbia rilevanza sul piano sociale, hanno riguardato una vicenda giudiziaria conclusasi nel 2021 con una sentenza, resa dal Tribunale di XX, di non doversi procedere nei confronti del reclamante per intervenuta prescrizione dei reati ascrittigli;

- i predetti articoli riportano notizie non aggiornate rispetto al seguito giudiziario della vicenda;

-  il titolare del trattamento non ha fornito elementi volti a comprovare la sussistenza, allo stato attuale, di specifiche ragioni di interesse pubblico che giustifichino una perdurante reperibilità degli articoli in questione al di fuori dell’archivio dell’editore;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare il reclamo fondato, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca esterni al sito web del quotidiano on-line “Iacchitè”;

RITENUTO, pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, al quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo, indicato nell’atto introduttivo del procedimento, tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

CONSIDERATO, infine, che il quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” non ha fornito, nel corso dell’istruttoria, alcuna motivazione circa le modalità del proprio diniego alle richieste, preliminarmente formulate dal reclamante, in particolare ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento;

TENUTO CONTO, infatti, che l’art. 12 del Regolamento non solo impone al titolare del trattamento l’obbligo di fornire le informazioni relative ad un’azione intrapresa riguardo ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento da parte dell’interessato (cfr. par. 3), ma implica anche l’utilizzo di modalità adeguate ivi compreso il ricorso ad un linguaggio e ad una forma corretti e pertinenti (cfr. anche par. 1);

TENUTO CONTO, altresì, che la menzionata norma, al par. 4 stabilisce che, in caso di inottemperanza alle richieste pervenute, il titolare è tenuto ad informare l’interessato dei motivi di detta inottemperanza e della possibilità per lo stesso di proporre reclamo a un’autorità di controllo o ricorso giurisdizionale;

RILEVATO che, per le ragioni sopra esposte, è risultata accertata la violazione dell’art. 12 e degli artt. 16 e 17 del Regolamento;

RITENUTO, tuttavia, di dover tener conto dell’assenza di precedenti procedimenti avviati con riguardo a trattamenti di dati personali effettuati da “Iacchite”, nonché del carattere isolato della condotta assunta nel caso di specie e della natura di giornale a diffusione essenzialmente regionale dello stesso;

RITENUTO, pertanto di potersi limitare, nel caso di specie,  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, ad ammonire il quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali, con riguardo all’esercizio dei diritti degli interessati ed al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti con questi ultimi che impongono al titolare, ai sensi del menzionato art. 12, del Regolamento, di fornire sempre un riscontro motivato, adeguato e corretto nei toni e nel linguaggio anche in caso di inottemperanze alle relative richieste;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti del quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato nei confronti del quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” relativamente alla richiesta di cancellazione degli articoli oggetto di reclamo;

b) dichiara il reclamo fondato in ordine alle richieste di deindicizzazione dell’articolo in questione e pertanto ordina a “Iacchitè”, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione degli articoli, indicati nell’atto introduttivo del procedimento, tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo, quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag;

c) dispone, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, con riguardo alle violazioni accertate nei confronti del quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” rispetto all’inidoneità del riscontro fornito all’esercizio dei diritti dell’interessato, la misura dell’ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali come sopra espressamente richiamate;

d) dispone, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti del quotidiano di informazione on-line “Iacchitè” in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita il quotidiano on-line “Iacchitè” a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei