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Diritti dell'interessato - Il riscontro all'istanza dell'interessato deve essere integrale e tempestivo - 16 giugno 2004 [1039687]

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[doc. web n. 1039687]

Diritti dell´interessato - Il riscontro all´istanza dell´interessato deve essere integrale e tempestivo

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luigi Barbera rappresentato e difeso dall´avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di San Paolo Imi S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

Visti gli articoli   7 8 e  145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di San Paolo Banco di Napoli S.p.A. ai sensi degli artt. 7 e  8 del Codice con la quale aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano presso gli archivi della resistente e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere l´origine dei dati medesimi. Ciò con specifico riferimento ai dati relativi all´acquisto avvenuto nel maggio 1999 di "bond Argentina …., nonché di ogni altro documento o prospetto" correlato ivi compresi il prospetto informativo ed il profilo di rischio.

Con nota del 28 gennaio 2004 la banca aveva confermato all´interessato l´esistenza presso i propri archivi dei dati in questione, precisando che erano in corso "le ricerche necessarie alla produzione" dei documenti richiesti.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, l´interessato ha quindi ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2004, ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente non ha fornito riscontro.

Con nota inviata via fax il 12 maggio 2004, in risposta ad una formale richiesta avanzata dal Garante successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha confermato che "sono tuttora in corso le ricerche della documentazione richiesta dal signor Barbera". La banca ha anche sostenuto che "la complessità della ricerca è dovuta a problemi connessi alla fusione del Banco di Napoli nel Sampaolo Imi ed al successivo scorporo della neocostituita società Sanpaolo Banco di Napoli che hanno comportato, tra l´altro, il trasferimento massiccio di documentazione d´archivio"; inoltre, l´ampio spettro temporale che sarebbe oggetto dell´indagine avrebbe comportato "ulteriori ricerche per individuare gli specifici documenti richiesti dal ricorrente".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell´interessato da parte di un istituto di credito in relazione all´acquisto da parte del ricorrente di obbligazioni per il tramite dello stesso istituto.

Per quanto concerne la sola richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati personali richiesti dal ricorrente, il ricorso è inammissibile, avendo la banca resistente fornito già antecedentemente alla proposizione dell´odierno ricorso adeguato riscontro in merito. La resistente, infatti, nella citata nota del 28 gennaio 2004, aveva confermato al ricorrente di detenere nei propri archivi i dati in questione.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richieste di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei predetti dati e di conoscerne l´origine, non avendo la resistente fornito riscontro sul punto. Nel corso del procedimento la banca resistente si è infatti limitata a ribadire che sarebbero pendenti le ricerche dei dati richiesti; ricerche che peraltro sarebbero in corso dal novembre del 2003, come si evince dalla documentazione in atti ed in particolare dalla nota del 19 novembre 2003 inviata all´interessato dalla Filiale di Bari della medesima resistente.

art. 10 del Codice obbliga i titolari del trattamento ad agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato e a semplificare le relative modalità riducendo così i tempi per il riscontro ai richiedenti. Questo obbligo è stato violato nel caso di specie, sebbene la richiesta da parte dell´interessato (contenuta nella citata nota del 19 gennaio 2004) delimitasse con precisione lo specifico ambito dei dati di cui veniva richiesta la comunicazione in forma intelligibile.

San Paolo Imi S.p.A., dovrà pertanto fornire idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, entro il 30 luglio 2004, comunicando all´interessato in modo intelligibile i dati richiesti secondo le modalità previste dal predetto art. 10, nonché la loro origine, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di avere conferma dell´esistenza di dati personali;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di ottenere comunicazione in forma intelligibile dei dati e di conoscerne l´origine e ordina a San Paolo Imi S.p.A. di fornire riscontro nei termini di cui in motivazione.


Roma, 16 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli