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Istituti di credito - Rapporto di finanziamento estinto e diritto alla cancellazione dei dati - 7 giugno 2004 [1040965]

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[doc. web n. 1040965]

Istituti di credito - Rapporto di finanziamento estinto e diritto alla cancellazione dei dati

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Mario Schettini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

R.N.C. S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In data 19 dicembre 2003 l´interessato, già socio accomandatario ed amministratore di XZ s.a.s. di XY & C., ha assunto la diversa qualità di socio accomandante della XZ s.a.s. di KX & C..

In data 16 gennaio 2004, il medesimo interessato (che nel marzo 2003 aveva ottenuto un finanziamento da R.N.C. S.p.A. in favore della società di cui era allora legale rappresentante), accanto ad alcune istanze non rientranti fra gli specifici diritti di cui all´art. 7 del Codice, ha formulato una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice sollecitando la citata finanziaria ad attivarsi per cancellare le informazioni che lo riguardano personalmente dalle banche dati gestite da Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A., ivi compresi i dati riferiti alla cessata qualità di legale rappresentante di XZ s.a.s. di XY & C..

Lamentando il mancato riscontro a tali richieste il ricorrente ha inoltrato a questa Autorità un ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice nei confronti della predetta finanziaria, con il quale ha ribadito le proprie istanze.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità in data 12 marzo 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, R.N.C. S.p.A., con nota inviata via fax il 22 marzo 2004, nel richiamarsi a quanto sostenuto nelle note già inviate al ricorrente il 26 gennaio e il 16 febbraio 2004, ha dichiarato che:

  • i dati comunicati dalla R.N.C. S.p.A. alle banche dati delle citate centrali rischi riguardavano il ricorrente, oltre che in qualità di legale rappresentante, "in qualità di coobbligato nella richiesta di finanziamento avanzata ed accettata dalla XZ S.a.S.", "senza indicazione del socio accomandatario" della società stessa;
  • il ricorrente aveva manifestato alla resistente il consenso al trattamento dei dati nella duplice qualità di legale rappresentante e di coobbligato;
  • in ogni caso, ritenendo che il ricorrente abbia voluto revocare implicitamente il consenso all´ulteriore comunicazione dei dati da parte di R.N.C. S.p.A. alle citate banche dati, in attesa di quanto sarà previsto sul punto dal codice deontologico sulle c.d. "centrali rischi" private, ha aderito alla richiesta del ricorrente sollecitando la cancellazione dei dati dalle banche dati indicate nel ricorso.

Con memorie inviate il 23 marzo e il 30 marzo 2004 il ricorrente ha ritenuto il riscontro insoddisfacente in quanto la resistente non avrebbe fornito prova dell´avvenuta cancellazione dalle banche dati di Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. dei dati personali che lo riguardano.

In data 16 aprile 2004 questa Autorità ha disposto la proroga del termine di decisione sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 del Codice, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alle richieste dell´interessato. Al riguardo, sempre in data 16 aprile 2004, sono state formulate due richieste di informazioni alle centrali rischi gestite da Crif S.p.A. e Experian Information Services S.p.A..

Con fax inviati rispettivamente il 27 ed il 30 aprile 2004, Experian Information Services S.p.S. e Crif S.p.A. hanno inviato copia dei report relativi alle posizioni dell´interessato, dai quali non risultano più dati riferiti a finanziamenti.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una società finanziaria in relazione ad un rapporto di finanziamento.

In ordine alle richieste formulate dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice. Nel corso del procedimento la resistente ha attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver richiesto la cancellazione dei dati in questione dalle banche dati indicate nel ricorso. A seguito di verifiche disposte da quest´Autorità, è risultato peraltro che nelle banche dati gestite da Crif S.p.A. ed Experian Information Services S.p.A. non sono più presenti dati del ricorrente comunicati da R.N.C. S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 7 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1040965
Data
07/06/04

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)