g-docweb-display Portlet

Istituti di credito - Revoca del consenso e cancellazione dei dati - 10 giugno 2004 [1041182]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1041182]

Istituti di credito - Revoca del consenso e cancellazione dei dati

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Experian Information Services S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;


PREMESSO

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Experian Information Services S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale società ad un´istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, revocando il consenso.

Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell´avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorità ai sensi dell´art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 aprile 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente, con nota inviata via fax l´11 maggio 2004 e con memoria depositata il 13 maggio 2004, ha dichiarato:

  • di aver già comunicato al ricorrente, con nota del 18 marzo 2004, che, in ragione della revoca del consenso al trattamento dei dati dallo stesso manifestata, era stata disposta la "temporanea sospensione della visibilità dei dati" relativi all´interessato, "in attesa delle emanande disposizioni in materia da parte del Garante per la protezione dei dati personali";
  • che tali dati si riferiscono ad un finanziamento erogato da Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. ed estinto con segnalazione di ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, dati che potrebbero "essere legittimamente conservati" non essendo ancora trascorso un anno dal momento dell´intervenuta regolarizzazione.

La resistente ha poi chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso e ponga le spese del procedimento a carico del ricorrente.

Con nota inviata via fax il 26 maggio 2004, in risposta ad una richiesta avanzata da questa Autorità, la resistente ha inviato un report riferito alla posizione del ricorrente in banca dati da cui "non risulta alcun dato" in relazione allo stesso.


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso consegue all´opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Malgrado la pluralità delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un´unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un´opposizione per motivi legittimi all´ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell´intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l´unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualità di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- è in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, è stato revocato.

In ordine all´opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato e in luogo dell´integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai rapporti di finanziamento e della conseguente loro visibilità nella predetta banca dati.

Experian Information Services S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver già adottato tale misura nelle more dell´adozione del codice deontologico previsto in materia dall´art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice.

Sul punto deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, dello stesso Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.

 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.


Roma, 10 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli