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Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato - 7 giugno 2004 [1041195]

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[doc. web n. 1041195]

Procedimento relativo ai ricorsi - Inammissibilità del ricorso non regolarizzato

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 27 gennaio 2004, presentato dal sig. Gianni Vecchini nei confronti di Finemiro Banca S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2489 del 9 febbraio 2004 con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il predetto ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l´inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del d.lg. n. 196 del 30 gi5ugno 2003;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;


DICHIARA

l´inammissibilità del ricorso.


Roma, 7 giugno 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli