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Registri dei battezzati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |

CATEGORIE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI > Dati sensibili > Dati idonei a rivelare convinzioni religiose > Registri dei battezzati

La persona che si professa atea può ottenere, anche attraverso il ricorso al Garante, di rendere palese tale sua convinzione attraverso la rettificazione o aggiornamento dei dati personali conservati nei registri parrocchiali dei battezzati, realizzati per mezzo di un´annotazione a margine del dato da rettificare o con la allegazione all´atto stesso della richiesta di rettifica.

  • Garante 13 settembre 1999, in Bollettino n. 9, pag. 54 [doc. web n. 30887]


Il registro di battesimo che riporta i dati di una persona che si professa atea non contiene dati trattati illecitamente, né notizie inesatte o incomplete, in quanto documenta correttamente un evento - il battesimo - realmente avvenuto. La registrazione del battesimo, inoltre, non costituisce solo un dato relativo all´aderente, ma rappresenta un aspetto della vita - ed anche un dato - dell´organismo che lo detiene, il quale non può cancellare la traccia di un avvenimento che storicamente l´ha riguardato, se non a costo di modificare la stessa rappresentazione della propria realtà. Ne consegue che è infondata, e non può pertanto essere accolta, la richiesta dell´interessato, contenuta nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, di vedere cancellati il proprio nominativo e la data del battesimo ricevuto dai registri parrocchiali dei battezzati.

  • Garante 13 settembre 1999, in Bollettino n. 9, pag. 54 [doc. web n. 30887]


La persona che si professa atea può ottenere, anche attraverso il ricorso al Garante, di rendere palese tale sua convinzione attraverso la rettificazione o l´aggiornamento dei dati personali conservati nei registri parrocchiali dei battezzati, realizzati per mezzo di una annotazione a margine del dato da rettificare.

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 18 [doc. web n. 1065814]


L´interessato, al fine di una corretta rappresentazione della propria immagine in relazione alle proprie convinzioni religiose, originarie o sopravvenute, ha diritto di ottenere l´annotazione a margine del registro dei battezzati dell´intenzione di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 18 [doc. web n. 1066154]


I dati relativi all´appartenenza religiosa sono dati personali di natura sensibile suscettibili di integrazione o aggiornamento. Conseguentemente va annotata nel registro parrocchiale dei battezzati la manifestata volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

  • Garante 10 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 3 [doc. web n. 1066415]


La richiesta di annotare a margine del registro dei battezzati la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali dell´interessato, con specifico riferimento al dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n.  1067179]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n.  1067188]


Con riferimento al registro dei battezzati, l´aspirazione dell´interessato a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni, originarie o sopravvenute, può essere soddisfatta attraverso una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi, ferma restando la documentazione del fatto storico dell´avvenuto battesimo.

  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067179]
  • Garante 25 novembre 2002 [doc. web n. 1067188]


Va annotata a margine del registro dei battezzati la volontà dell´interessato di non appartenere più alla Chiesa cattolica in quanto espressione della legittima aspirazione a veder correttamente rappresentato il dato sensibile dell´appartenenza religiosa, anche in relazione alle sue convinzioni originarie o sopravvenute.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n.  1067171]


La richiesta di apporre nel registro dei battezzati l´annotazione della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, consistendo in un´istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che riguardano l´interessato, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo all´appartenenza religiosa.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053427]


La richiesta dell´interessato di apporre a margine del registro parrocchiale dei battezzati l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare un dato personale che lo riguarda, con specifico riferimento alla propria appartenenza religiosa.

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067966]


La richiesta dell´interessato di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica, in quanto tesa a vedere correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, è legittima, essendo volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa.

  • Garante 21 maggio 2003 [doc. web n. 1128973]


L´aspirazione dell´interessato a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni, originarie o sopravvenute, può essere soddisfatta anche attraverso la semplice annotazione nel registro dei battezzati, a margine del dato da rettificarsi, della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica.

  • Garante 18 settembre 2003 [doc. web n. 1082122]


La richiesta dell´interessato di apporre sul registro dei battezzati l´annotazione della propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica è legittima, in quanto è volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al "dato sensibile" relativo alla propria appartenenza religiosa (nella specie, preso atto dell´annotazione effettuata dal Parroco della parrocchia nei cui registri risultava iscritto l´interessato, il Garante ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso).

  • Garante 22 ottobre 2003 [doc. web n. 1082500]


Legittimamente l´interessato può chiedere che la sua convinzione di non voler appartenere più alla Chiesa Cattolica venga annotata nel registro dei battezzati, trattandosi di rettifica o meglio di aggiornamento del dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa. A norma della legge in materia di protezione dei dati personali ove l´istanza di rettifica, indirizzata alla parrocchia che detiene il registro di battesimo, sia stata debitamente sottoscritta ed accompagnata da copia di un documento di identificazione dell´istante, e se in calce al successivo ricorso è stata apposta la sottoscrizione autenticata dell´interessato il titolare del trattamento, pur legittimamente richiamando l´attenzione dell´istante sugli effetti che derivano dall´accoglimento dell´istanza, non può tuttavia pretendere che questi si presenti, necessariamente, di persona.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083599]


Legittimamente l´interessato può chiedere che la sua convinzione di non voler appartenere più alla Chiesa Cattolica venga annotata nel registro dei battezzati, trattandosi di rettifica o meglio di aggiornamento del dato sensibile relativo all´appartenenza religiosa. Nel caso in cui tale annotazione venga apposta a margine del nominativo del ricorrente nel richiamato registro, successivamente alla proposizione del ricorso al Garante, questo deve essere definito con una declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1083014]
  • Garante 2 dicembre 2003 [doc. web n. 1085607]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085634]

Scheda

Doc-Web
1044304
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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