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Trattamento per fini personali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Trattamento per fini personali

Gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell´accesso alla propria abitazione) non rientrano nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all´art. 3. Occorre, però, che le riprese siano strettamente limitate allo spazio antistante tali accessi, senza forme di videosorveglianza su aree circostanti e senza limitazioni delle libertà altrui. Occorre, inoltre, che le informazioni raccolte non siano in alcun modo comunicate o diffuse.

  • Garante 29 novembre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 28 [doc. web n. 31019]


Rientrano tra i trattamenti di dati operati da persone fisiche per fini esclusivamente personali, ai sensi dell´art. 3 della legge n. 675/1996, e non sono quindi soggette all´ambito di applicazione della legge, le fotografie (che possono anch´esse contenere dati personali) della parte esterna di una abitazione scattate per essere utilizzate nell´ambito di una controversia condominiale, ove non destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

  • Garante 4 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 23 [doc. web n. 41119]


L´inoltro ad un indirizzo di posta elettronica di un messaggio contenente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici (attraverso il sistema multilivello denominato "MLM American System"), ove pure effettuato per motivi esclusivamente personali, non può sottrarsi all´integrale applicazione della normativa a tutela della riservatezza, in quanto attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati. Il relativo ricorso proposto al Garante è quindi ammissibile.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 78 [doc. web n. 1064391]


L´invio di e-mail per mezzo di un sistema automatico di trasmissione, non costituisce un trattamento per fini personali, anche nel caso in cui al sistema partecipino persone fisiche, poiché con tale meccanismo si attiva una comunicazione sistematica di dati personali degli interessati a cui si applicano, quindi, le norme poste a tutela dei dati personali.

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 90 [doc. web n. 1066618]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 104 [doc. web n. 1066642]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 107 [doc. web n. 1066646]
  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 111 [doc. web n. 1066655]
  • Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 109 [doc. web n. 1066650]


Una controversia tra condomini, avente ad oggetto l´avvenuto scatto di fotografie ritraenti un´area di titolarità controversa e, eventualmente, l´immagine di uno dei contendenti, esula dall´ambito di applicazione della disciplina sulla privacy: infatti, deve ritenersi che il connesso trattamento di dati venga effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e che le informazioni non siano destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067292]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della relativa normativa protezionistica qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. È quindi inammissibile il ricorso al Garante con cui l´interessato si opponga al trattamento di dati che lo riguardano contenuti in registrazioni audio-video acquisite nell´ambito di una controversia che lo vede contrapposto ad un vicino di casa. L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle registrazioni.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1081661]


L´utilizzo in procedimenti penali di dati personali costituiti da registrazioni audio e video effettuate di nascosto dell´abitazione e di momenti di vita quotidiana degli interessati, relative ad una controversia che vede contrapposti due vicini di casa, costituisce trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali che non è soggetto all´applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, non trattandosi di informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1081661]


L´invio di un messaggio di posta elettronica concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, in quanto diretto a sviluppare una procedura di marketing multilivello che attiva, per sua natura, una comunicazione sistematica di dati personali a scopo di possibile lucro, non può essere qualificato alla stregua di un trattamento per fini "eclusivamente personali"; nei suoi confronti trova quindi integrale applicazione la normativa in materia di dati personali.

  • Garante 20 febbraio 2003 [doc. web n. 1068008]


La normativa sulla protezione dei dati personali non è applicabile quando gli mms non comprendono dati personali. Analogamente, la disciplina in questione non trova applicazione quando singole persone fisiche trattano i dati per fini esclusivamente personali e semprechè le informazioni trattate non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (come nel caso dello scatto di una fotografia e del suo invio occasionale ad amici o familiari, in quanto, in siffatta ipotesi, colui che scatta la foto o che effettua la ripresa con il proprio telefono mobile soddisfa esclusivamente esigenze di carattere strettamente personale – culturali, di svago o di altro genere – e le immagini comunicate restano in un ambito circoscritto di conoscibilità).

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]

La persona fisica che utilizza mms per fini esclusivamente personali deve comunque rispettare l´obbligo di mantenere sicure le informazioni raccolte, in quanto il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati è sotteso anche a tale genere di trattamenti; inoltre, ove venga cagionato a terzi un eventuale danno, anche non patrimoniale, l´autore del messaggio è tenuto al risarcimento, a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 29816]


Rientrano tra i trattamenti di dati operati da persone fisiche per fini esclusivamente personali – e non sono quindi soggette all´applicazione della legge sulla protezione dei dati personali – a condizione che non siano destinate ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, le fotografie scattate da un condomino ed esibite nel corso di un´assemblea condominiale, raffiguranti particolari del giardino condominiale, e che riprendano, tra l´altro, anche l´immagine di altre persone.

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1075215]


Non integra un trattamento per fini personali, al quale non si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati, l´invio di e-mail per mezzo di un meccanismo automatico di trasmissione, anche ove provenga da persone fisiche, poiché in tal modo si attiva una comunicazione sistematica di dati a scopo di possibile lucro (fattispecie relativa all´invio di e-mail ad indirizzi composti in automatico da un apposito sistema, contenenti l´invito ad aderire al sistema "mlm" che sviluppa una procedura di marketing multilivello).

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079230]


Il trattamento di dati contenuti in una missiva inviata da un collaboratore esterno di una società ai responsabili del suo ufficio legale - missiva nella quale viene riepilogata l´attività svolta dal professionista nell´esercizio del mandato conferitogli anche in relazione a comportamenti e decisioni di dirigenti e amministratori della società stessa - non rientra tra quelli effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali che la legge in materia di protezione dei dati personali esclude dal suo ambito di applicazione.

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1082988]


Il trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza istallato a protezione della propria abitazione da una persona fisica utilizzatrice e depositaria dei dati contenuti nelle immagini, ove non vi sia comunicazione a terzi, esula dall´applicazione della legge n. 675/1996, trattandosi di un trattamento di dati effettuato per fini esclusivamente personali.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084589]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali, qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. Tuttavia, l´impianto di videosorveglianza che riprenda continuativamente immagini relative non solo ad angoli visuali di esclusiva pertinenza dell´utilizzatore, quale la propria abitazione, ma anche a spazi condominiali nei quali transitano terzi condomini – ad esempio, quando parcheggiano veicoli –, evidenzia una lesione dei diritti di questi e giustificano, in sede diversa da quella del Garante, una legittima azione degli interessati a tutela della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla giurisprudenza che, in riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare da modalità di indebita istallazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e nelle pertinenze di edifici adibiti ad abitazione.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084589]

 

Scheda

Doc-Web
1048213
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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