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Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Trasferimento dei dati all´estero > Paesi che non garantiscono un adeguato livello di protezione

Sulla base di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 della Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 (secondo cui uno stato membro può autorizzare trasferimenti di dati personali verso un paese terzo anche qualora questi non garantisca un adeguato livello di protezione, purché il titolare del trattamento (importatore) presenti sufficienti garanzie, risultanti da appropriate clausole contrattuali), nonché di quanto già affermato dalla Commissione europea con la decisione del 15 giugno 2001 n. 2001/497/CE (che ha riconosciuto l´adeguatezza di alcune clausole contrattuali tipo per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l´esercizio dei diritti connessi, in caso di trasferimenti di dati verso paesi terzi), il Garante, in sede di adozione delle misure necessarie per l´applicazione di detta decisione ed in conformità a quanto già previsto nell´ordinamento italiano dall´art. 28 della legge n. 675/1996, ha autorizzato, con effetto dal 3 settembre 2001, il trasferimento dei dati personali dal territorio dello Stato italiano verso paesi non appartenenti all´Unione europea, qualora siano effettuati sulla base e in conformità alle clausole contrattuali tipo allegate alla suindicata decisione n. 2001/497/CE e purché siano rispettati alcuni presupposti specificamente indicati; inoltre, il Garante, in conformità alla legge n. 675/1996 ed alla normativa comunitaria, si è altresì riservato la facoltà di svolgere i necessari controlli e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento.

  • Garante 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 152 [doc. web n. 42156]