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Istituti di credito - Accesso ai dati di persone decedute - 13 novembre 2003 [1053654]

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Istituti di credito - Accesso ai dati di persone decedute - 13 novembre 2003

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Enrico e Antonella Pisani rappresentati e difesi dall´avv. Alessandra Costoli presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con alcune istanze formulate nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.-Filiale di Fermo, i ricorrenti, in qualità di eredi legittimi del padre defunto, avevano chiesto di conoscere informazioni relative ai rapporti creditori intrattenuti con la banca, con particolare riferimento all´identità della persona delegata dal de cuius a compiere determinate operazioni e che, subito dopo il decesso di quest´ultimo, aveva trasferito indebitamente alcuni titoli in violazione dei diritti degli eredi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti, dichiarandosi insoddisfatti dei riscontri ricevuti dalla banca (che nell´inviare copia della delega sottoscritta dal de cuius aveva omesso di indicare i dati anagrafici del delegato), hanno ribadito le proprie istanze, chiedendo in particolare di "individuare i dati anagrafici della persona delegata dal de cuius ad operare sulla polizza titoli (…)" e di produrre quindi i documenti nella loro integralità.

All´invito ad aderire alle predette richieste, formulato il 16 settembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con nota inviata via fax il 2 ottobre 2003, ha dichiarato di "avere autorizzato la (…) Dipendenza di Fermo ad aderire alle richieste (…)" dei ricorrenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca riferiti ad una persona deceduta, formulata dai ricorrenti in qualità di eredi del defunto.

Le istanze formulate, risultanti in atti, benché assai generiche e formulate senza uno specifico riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, devono intendersi riferite a conoscere l´identità della persona delegata dal de cuius a svolgere varie operazioni su titoli.

La banca ha manifestato l´intenzione di aderire alle richieste, ma alla data odierna non risulta in atti che ciò sia avvenuto.

Ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chiunque vi abbia interesse".

In base a tale specifica disposizione, gli eredi hanno titolo a proporre un´istanza di accesso ai dati personali del de cuius, anche con riferimento alle informazioni relative ai rapporti bancari intrattenuti dal defunto (v. Provv. del Garante del 3 aprile 2002, in Bollettino n. 27, p. 20 ss.).

Il ricorso è inammissibile in quanto le specifiche richieste degli eredi sono volte a conoscere specificamente e direttamente dati personali relativi ad un terzo che non sono conoscibili ai sensi dell´art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, in quanto tale disposizione, in relazione ai dati concernenti deceduti, permette di esercitare i diritti di cui al medesimo articolo a chiunque vi abbia interesse ma, pur sempre, in riferimento ai dati relativi alle persone decedute interessate (cfr. Provv. del Garante del 27 aprile 2000).

Diversamente da quanto ipotizzato dai ricorrenti, il ricorso non attiene, poi, ad un caso identico a quello esaminato dal Garante con la citata decisione del 3 aprile 2002, nel quale venivano invece in considerazione dati personali del de cuius e specifiche situazioni soggettive relative a quest´ultimo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione.

 

Roma, 13 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli