Titolare, responsabile, incaricato - Utilizzo del sistema POSTEL da parte...
Titolare, responsabile, incaricato - Utilizzo del sistema POSTEL da parte dell'ISVAP - 18 dicembre 1997
[doc. web n. 1055577]
Titolare, responsabile, incaricato - Utilizzo del sistema POSTEL da parte dell´ISVAP - 18 dicembre 1997
Il Garante ha ritenuto corretta la procedura ipotizzata dall´ISVAP per nominare "responsabil" del trattamento le società esterne di cui l´Istituto si serve per le operazioni di stampa, di imbustamento e di spedizione della corrispondenza.
Roma, 18 dicembre 1997
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Private e di interesse collettivo
Servizio giuridico, studi e affari comunitari ed internazionali
Sezione studi
Roma
OGGETTO: richiesta di parere sull´applicazione della legge n. 675/96 in relazione all´utilizzo del sistema POSTEL da parte dell´ISVAP
Con nota n. 716567 del 26 novembre scorso, codesto Istituto ha chiesto di conoscere il parere di questa Autorità in ordine alla possibilità di avvalersi di una società esterna (Elsag S.p.A.) per le sole operazioni di stampa, imbustamento e spedizione della corrispondenza, designando la stessa come "responsabile" del trattamento e individuando, contestualmente, un ulteriore responsabile all´interno dell´Istituto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1 e 8 della legge n. 675/96.
Codesto Istituto ha inoltre precisato che nell´atto di nomina del responsabile verrebbero precisati i compiti affidati alla società e che la nomina verrebbe resa nota agli interessati, attraverso l´informativa di cui all´art. 10 legge n. 675/96, e comunicata al Garante, attraverso la notificazione di cui all´art. 7 della stessa legge.
In tal modo, l´attività svolta dalla società esterna resterebbe riconducibile al trattamento di dati personali di cui è titolare l´ISVAP e lo scambio dei dati tra quest´ultimo e l´Elsag S.p.A., considerato il rapporto "interno" che verrebbe a crearsi, non sarebbe soggetto al disposto dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/96, che presuppone l´esistenza di una apposita disposizione di legge o di regolamento per la comunicazione dei dati personali da parte del soggetto pubblico a privati.
Questa Autorità ritiene che la soluzione prospettata dall´ISVAP, se attuata con le modalità descritte, sia corretta e possa essere avviata lecitamente.
IL PRESIDENTE