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Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all'interessato attraverso il medico designato ' 19 febbraio 2002 [1063646]

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[doc. web. n. 1063646]

Dati sensibili - I dati attinenti alla salute vanno comunicati all´interessato attraverso il medico designato – 19 febbraio 2002

La comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute dell´interessato contenuti in una perizia medico-legale svolta per incarico di una compagnia di assicurazioni debbono essere comunicati dal titolare del trattamento attraverso un medico designato dall´interessato, o, in difetto, dallo stesso titolare. I dati debbono essere comunicati all´interessato e non solo depositati, per essere visionati, presso una delle sedi della società.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY

nei confronti di

Società cattolica di assicurazione coop. a r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;


PREMESSO:

1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali contenuti in una perizia redatta dal medico di fiducia di Società cattolica di assicurazione coop. a r.l., , formulata ai sensi della legge n. 675/1996. Chiede pertanto che l´Autorità ordini la comunicazione dei dati personali contenuti nella perizia, mediante consegna di copia della stessa o altra misura.


2. All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 febbraio 2002 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Società cattolica di assicurazione coop. a r.l. ha risposto con nota anticipata via fax il 7 febbraio 2002 nella quale ha precisato che:

  • "intende aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente";
  • l´interessato sarebbe stato sottoposto ad una visita il 12 settembre 2000 da parte del dottor WY; "tutta la documentazione" sarebbe stata esaminata il 22 novembre 2000 dalla dott.ssa ZX, in qualità di "supervisore";
  • le due citate perizie "sono depositate presso il centro di liquidazione di W… dove possono essere visionate da parte" del ricorrente.

Con fax in data 8 febbraio 2002 l´interessato ha invece chiesto l´invio dei dati al proprio domicilio (sito in J).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

3. La società titolare del trattamento ha manifestato la volontà di aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, rappresentando però la possibilità di visionare le due perizie solo presso la sede di W del proprio centro di liquidazione ove sono depositate.

La modalità di adempimento prospettata dalla società non è aderente al quadro normativo. Secondo quanto previsto dall´art. 13 della legge n. 675 e dall´art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998, l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina infatti a carico del titolare o del responsabile del trattamento l´obbligo di confermare l´esistenza dei dati richiesti e di comunicarli a quest´ultimo senza ritardo in forma intelligibile, estrapolandoli, ove necessario, dai documenti nei quali gli stessi sono contenuti. Ove poi l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa l´adempimento della richiesta di accesso può avvenire anche tramite l´esibizione e/o la consegna (come legittimamente richiesto nel caso di specie) di copia della documentazione in oggetto.

Nel caso di specie, non risulta peraltro idonea neanche la modalità indicata dal ricorrente.

I dati personali richiesti sono infatti costituiti, almeno in parte, da dati personali sensibili attinenti allo stato di salute del ricorrente. Tali dati, ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675, possono essere quindi resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

I dati personali contenuti nelle perizie in questione dovranno essere pertanto comunicati all’interessato secondo modalità diverse da quelle prospettate dalle parti. La comunicazione all´interessato dovrà avvenire tramite trasmissione ad un medico designato dall´interessato medesimo o, in mancanza, dalla società titolare del trattamento.

In relazione a quanto evidenziato non può essere dichiarato non luogo a provvedere e il ricorso va accolto nei termini appena indicati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Società cattolica di assicurazione coop. a r.l. di comunicare all´interessato entro il 15 marzo 2002 i dati personali richiesti, secondo le modalità indicate in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data dell´avvenuto adempimento.


Roma, 19 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli