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Procedimento relativo ai ricorsi - Adesione del titolare alla richiesta di cancellazione dei dati ' 14 febbraio 2002 [1063684]

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[doc. web. n. 1063684]

Procedimento relativo ai ricorsi - Adesione del titolare alla richiesta di cancellazione dei dati – 14 febbraio 2002

In caso di adempimento alla richiesta del ricorrente di cancellazione dei dati che lo riguardano, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie relativa alla cancellazione dei dati di natura sensibile riguardanti un assistente della Polizia di Stato trattati da due uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell´Interno).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti del Ministero dell’interno, quale titolare del trattamento dei dati personali, e della relativa Direzione centrale di sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, in qualità di responsabile del trattamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato, lamenta di non aver ottenuto risposta ad una istanza, datata 23 agosto 2001, presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996 ad alcune articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha rappresentato che la Direzione centrale di sanità del Dipartimento aveva inviato a due uffici interni al medesimo Dipartimento un riscontro ad un esposto dell’associazione sindacale cui è iscritto, contenente l’indicazione della patologia che lo aveva colpito (menzionata anche nel citato esposto riguardante alcune asserite superficialità nella sorveglianza sanitaria). Il ricorrente ha più specificamente lamentato che la suindicata risposta sia stata trasmessa dalla Direzione centrale anche a due uffici non destinatari dell’esposto.

L’interessato ha chiesto l’intervento dell’Autorità affinché sia disposta la cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati trattati in asserita violazione di legge, analogamente a quanto indicato nella richiesta ex art. 13 con la quale aveva appunto sollecitato la restituzione alla Direzione centrale delle copie delle lettere interne inviate ai due menzionati uffici.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 gennaio 2002, il Capo della segreteria del Dipartimento della Polizia di Stato ha comunicato, con una nota pervenuta via fax a questa Autorità in data 31 gennaio 2002, che "il Capo della Polizia …. ha impartito precise disposizioni agli uffici competenti del Dipartimento della pubblica Sicurezza per l’immediato ritiro e distruzione della corrispondenza concernente il ricorso presentato dal sig. XY".

Con nota poi pervenuta via fax in data 1 febbraio 2002, la Direzione centrale di sanità del Dipartimento ha comunicato di aver disposto, in ottemperanza alle disposizioni del Capo della Polizia, "la distruzione della comunicazione stessa" .

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte sulla richiesta da parte di un assistente della Polizia di Stato di cancellare alcuni dati personali sensibili trattati da due uffici del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, in relazione ad un trattamento che è soggetto anche alle disposizioni del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.

In relazione alla specifica istanza presentata va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento dei dati (da individuarsi nel Ministero, anziché nella persona fisica del Capo della polizia come invece indicato in una nota del Dipartimento) ha infatti aderito alla particolare richiesta dell’interessato, provvedendo a ritirare e a distruggere le copie della corrispondenza, a seguito di precise disposizioni interne impartite.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE :

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.


Roma, 14 febbraio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli