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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d'accesso e non luogo a provvedere ' 10 gennaio 2002 [1064322]

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[doc. web. n. 1064322]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro alla richiesta d´accesso e non luogo a provvedere – 10 gennaio 2002

In caso di adempimento alle richieste del ricorrente, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY nei confronti di T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa non abbia adempiuto ad una sua richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere ai dati personali relativi a un’utenza telefonica di cui lo stesso risulterebbe titolare.

Nel ricorso presentato al Garante ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha dichiarato di voler ottenere informazioni relative alla costituzione del rapporto per la suddetta utenza telefonica e al traffico generato dalla stessa utenza, al fine di dimostrare la propria estraneità rispetto all’utenza e ricostruire l’accaduto "per poter tutelare anche giudizialmente la propria posizione".

Il titolare del trattamento ha inizialmente risposto affermando che le coordinate fornite dal ricorrente non erano sufficienti per poterlo identificare come cliente e ai sensi della legge n. 675/1996, lo ha invitato a fornire idonea documentazione comprovante l’effettiva titolarità dell’utenza.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità, il ricorrente ha inviato una prima nota nella quale ha confermato le proprie richieste relativamente all’utenza oggetto di ricorso al Garante.

T.I.M., Telecom Italia Mobile Spa ha nuovamente risposto comunicando all’interessato che potrebbe essersi determinato "un errore del rivenditore nell’intestazione dell’utenza oggetto di ricorso". Ha precisato che l’interessato non ha firmato un contratto per la carta telefonica pre-pagata, confermando però la disponibilità a corrispondere alle richieste dell’interessato in presenza di una dichiarazione di disconoscimento dell’utenza.

Il 4 gennaio u.s., il ricorrente ha inviato da ultimo una nota con la quale ha ritenuto idoneo il riscontro del titolare del trattamento.


CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso ai dati personali relativi ad una utenza telefonica di rete mobile.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ragione della idoneità del riscontro da parte del titolare del trattamento, ritenuta tale dallo stesso interessato.


PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso.



Roma, 10 gennaio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli