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Diritto di accesso - L'erede ha diritto di accedere a tutti i dati personali del defunto - 3 aprile 2002 [1065256]

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[doc. web. n. 1065256]

Diritto di accesso - L´erede ha diritto di accedere a tutti i dati personali del defunto - 3 aprile 2002

L´erede che intenda accedere ai dati personali relativi a contratti bancari estinti dopo la morte del proprio dante causa ed originariamente intestati sia a costui, sia a terze persone ha diritto di conoscere tutte le cinformaizoni detenute dall´istituto bancario, ivi comprese quelle concernenti le generalità dei terzi cointestari dei contratti in questione.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a Maria Paola Balboni rappresentata e difesa dall’avv. Marco Suttini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente è venuta a conoscenza, dopo la presentazione di una denuncia di successione, che la persona della quale è erede testamentaria aveva intrattenuto alcuni rapporti con Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., cointestati a terzi abilitati con firme disgiunte ed estinti dopo il decesso del de cuius (deposito risparmio e deposito titoli).

L’istituto di credito ha fornito riscontri ritenuti insoddisfacenti ad alcune richieste volte ad ottenere (vedi, in particolare, la richiesta del 31 ottobre 2001) "copia dei documenti relativi alle modalità di estinzione dei conti del de cuius, nonché il nome dei soggetti cointestati a firme disgiunte".

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675 l’interessata ha ribadito le proprie argomentazioni, formulando la richiesta "di ottenere i documenti relativi all’estinzione di un deposito di risparmio e di un deposito titoli cointestato al de cuius e a soggetti terzi".

All’invito ad aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente, formulato da questa Autorità in data 6 marzo 2002, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. ha risposto con fax in data 13 marzo 2002 nel quale ha manifestato la disponibilità a fornire all’interessata la documentazione richiesta a condizione che la stessa firmi una dichiarazione con la quale la Cassa verrebbe sollevata da ogni eventuale responsabilità rispetto alla messa a disposizione delle informazioni.

L’asserita necessità di tale dichiarazione è stata ribadita dalla Cassa con nota datata 19 marzo 2002 nella quale l’istituto di credito ha messo in luce che la predetta "documentazione si riferisce non ad operazioni effettuate dal de cuius, ma ad operazioni effettuate da un terzo, cioè dal soggetto cointestato assieme al de cuius".

Con nota anticipata via fax il 19 marzo 2002 la ricorrente ha manifestato la propria contrarietà rispetto a tale richiesta, che non ha ritenuto necessario sottoscrivere.

CIÓ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è fondato.

In via preliminare deve essere qualificato, rispetto alle posizioni giuridiche tutelate dall’art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, il diritto fatto valere dall’interessato.

Al riguardo, sia le istanze avanzate alla Cassa (datate 31 ottobre 2001 e 3 gennaio 2002), sia il ricorso proposto a questa Autorità, devono essere qualificate come manifestazione della volontà di un soggetto che si ritiene legittimato (in qualità di erede testamentario) di ottenere l’accesso ad alcune informazioni relative ai predetti rapporti, tra cui figurano certamente dati di carattere personale relativi al de cuius ed ai cointestatari dei rapporti medesimi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 675 i diritti di cui al comma 1 del medesimo articolo, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", "possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse".

In base a tale disposizione l’interessata, nella qualità di erede testamentario, ha quindi titolo a proporre una istanza di accesso ai dati personali del de cuius.

Nella fattispecie, l’istituto di credito ha invece condizionato -dopo il ricorso- la messa a disposizione della documentazione alla sottoscrizione da parte della ricorrente di una liberatoria. Tale modalità di riscontro non è però prevista dalla legge n. 675/1996.

In base al citato art. 13, la ricorrente ha infatti titolo ad ottenere tutte le informazioni di carattere personale relative al de cuius.

A differenza di altri casi nei quali la richiesta di accesso può essere in contrasto con il medesimo art. 13, in quanto rivolta ad ottenere specificamente dati personali relativi direttamente a terzi (cfr. la decisione del Garante del 27 ottobre 2000, commentata dalla parti, relativa alla richiesta, risultata inammissibile, di conoscere ex art. 13 il nominativo del possessore di un titolo al portatore, diverso dal depositante o dall’incaricato), l’odierna richiesta di accedere alla documentazione relativa all’estinzione dei rapporti intestati anche al de cuius riguarda invece specifiche posizioni soggettive relative a quest’ultimo, cui sono ricollegati taluni diritti in favore della ricorrente.

Ponendo quindi attenzione alla richiesta, così come specificata con il ricorso, la stessa risulta fondata.

Il diritto di accesso rende infatti necessario estrarre dagli atti e dai documenti detenuti dal titolare del trattamento tutte le informazioni personali relative all’interessato che le richieda, senza esclusioni di sorta.

Come inoltre già rilevato da questa Autorità (provvedimento del 23 giugno 1998, in Bollettino del Garante, n. 5, pag. 20 ss.), in determinati casi (come nella fattispecie) può emergere la necessità di esibire e consegnare copia non solo di singoli dati personali, ma anche di interi atti o documenti che potrebbero riguardare anche terzi. Ciò nel solo caso in cui i dati personali relativi al richiedente ed eventuali altre notizie o informazioni inerenti a terzi siano intrecciati al punto tale da rendere i primi non comprensibili, oppure snaturati nel loro contenuto, se privati di alcuni elementi essenziali per la loro comprensione tra i quali possono rientrare, come nel caso di specie, informazioni relative a cointestatari che effettuino operazioni rilevanti nel comune rapporto.

Nel caso di specie, la facoltà garantita all’erede dalla norma dell’art. 13, comma 3, di esercitare il diritto di accesso ai dati personali conferisce quindi la possibilità di acquisire piena cognizione di tutte le informazioni personali detenute dalla Cassa, permettendo allo stesso di comprendere il loro contenuto, anche attraverso il chiaro richiamo alle generalità dei cointestatari predetti (dati che lo stesso de cuius avrebbe avuto a suo tempo il diritto di conoscere).

Pertanto la Cassa, in adempimento della menzionata richiesta di accesso, dovrà comunicare alla ricorrente i dati personali richiesti, entro una data che appare congruo fissare al 20 maggio 2002, senza chiedere la citata sottoscrizione della menzionata liberatoria.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina a Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A di comunicare alla ricorrente, entro il 20 maggio 2002, i dati personali contenuti nei documenti relativi all’estinzione dei rapporti di deposito risparmio e di deposito titoli già cointestati al sig. Alberto Balboni, nei termini di cui in motivazione, dando conferma a questa Autorità entro la stessa data dell’avvenuto adempimento.


Roma, 3 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli